Affidamento dei figli: condiviso, esclusivo e collocamento

Ultimo aggiornamento: 23 Giugno 2026

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Affidamento dei figli: condiviso, esclusivo e collocamento

In sintesi. Quando una coppia con figli si separa o divorzia, il problema centrale non e’ chi “ha ragione”, ma come continuare a essere genitori. La legge italiana parte da un principio chiaro: il figlio ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche dopo la fine della loro relazione. E’ il principio della bigenitorialita’, tradotto nell’art. 337-ter del codice civile, che fissa come regola generale l’affidamento condiviso: i figli restano affidati a entrambi i genitori, che continuano a esercitare insieme la responsabilita’ genitoriale. L’affidamento esclusivo a un solo genitore (art. 337-quater c.c.) e’ invece l’eccezione: il giudice lo dispone, con provvedimento motivato, solo quando l’affidamento all’altro genitore risulta contrario all’interesse del minore. Un terzo concetto, spesso confuso con l’affidamento, e’ il collocamento: indica presso quale genitore il figlio vive prevalentemente, e con quali tempi sta con l’altro. In questa guida distinguiamo affidamento condiviso, affidamento esclusivo e collocamento, spieghiamo come si esercita la responsabilita’ genitoriale tra decisioni quotidiane e scelte di maggiore interesse, esaminiamo il diritto del minore a essere ascoltato, la figura dell’affido cosiddetto super-esclusivo e i rimedi contro le inadempienze, alla luce della riforma Cartabia.

Cos’e’ l’affidamento dei figli e perche’ la regola e’ quello condiviso?

Risposta diretta. L’affidamento dei figli e’ il regime con cui, dopo la separazione o il divorzio dei genitori, si individua a chi spetta la responsabilita’ genitoriale e come va esercitata. La regola generale, fissata dall’art. 337-ter c.c., e’ l’affidamento condiviso: i figli sono affidati a entrambi i genitori, che mantengono insieme il ruolo educativo e decisionale. L’affidamento a un solo genitore e’ un’eccezione che richiede una specifica giustificazione.

Il punto di partenza e’ il diritto del minore. L’art. 337-ter c.c. apre proprio affermando che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La crisi della coppia, in altre parole, non puo’ tradursi nella perdita di un genitore: la legge mira a preservare, per quanto possibile, la presenza di entrambe le figure nella vita del bambino.

Per questo il giudice, quando deve decidere sui figli, valuta prioritariamente la possibilita’ che restino affidati a entrambi i genitori. Solo se questa soluzione si rivela in concreto contraria all’interesse del minore puo’ optare per l’affidamento a uno solo. L’affidamento condiviso non e’ dunque una concessione, ma la modalita’ ordinaria con cui l’ordinamento attua il principio costituzionale e internazionale della bigenitorialita’.

Da dove nasce la regola dell’affidamento condiviso

L’affidamento condiviso e’ stato introdotto nell’ordinamento italiano dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, che ha ribaltato l’impostazione precedente, nella quale l’affidamento “esclusivo” a un genitore (quasi sempre la madre) era la regola e quello “congiunto” l’eccezione. Con la successiva riforma della filiazione (d.lgs. 154/2013) la disciplina e’ confluita negli artt. 337-bis e seguenti del codice civile, applicabili in modo unitario sia ai figli di genitori coniugati sia a quelli di genitori non coniugati. Oggi, quindi, le regole sull’affidamento sono le stesse a prescindere dal fatto che i genitori fossero sposati o meno.

La bigenitorialita’ come diritto del figlio, non dei genitori

E’ importante sottolineare un’inversione di prospettiva: la bigenitorialita’ e’ costruita dalla legge come un diritto del minore, non come una pretesa dei genitori. Cio’ significa che l’interesse del bambino a conservare il rapporto con entrambi prevale sulle dinamiche conflittuali della coppia, e che il giudice valuta ogni decisione “con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale” del figlio, come prescrive l’art. 337-ter c.c. La conflittualita’ tra i genitori, di per se’, non basta a escludere l’affidamento condiviso: serve qualcosa di piu’, che incida direttamente sul benessere del minore.

Qual e’ la differenza tra affidamento e collocamento?

Risposta diretta. Affidamento e collocamento sono piani distinti. L’affidamento riguarda la titolarita’ e l’esercizio della responsabilita’ genitoriale, cioe’ chi decide per il figlio. Il collocamento riguarda invece la residenza abituale del minore, cioe’ presso quale genitore il figlio vive prevalentemente. Si puo’ quindi avere affidamento condiviso a entrambi i genitori e, contemporaneamente, collocamento prevalente presso uno solo di essi.

E’ una distinzione che genera molti equivoci. Molti genitori credono che “affidamento condiviso” significhi che il figlio debba trascorrere esattamente meta’ del tempo con ciascuno. Non e’ cosi’. Nell’esperienza pratica, la soluzione piu’ frequente e’ l’affidamento condiviso con collocamento prevalente del minore presso un genitore (il cosiddetto genitore collocatario), mentre l’altro genitore trascorre con il figlio tempi di permanenza stabiliti dal giudice o concordati tra le parti.

Il collocamento prevalente e i tempi di permanenza

Spetta al giudice, nel disporre l’affidamento condiviso, determinare i tempi e le modalita’ della presenza dei figli presso ciascun genitore (art. 337-ter, secondo comma, c.c.). In concreto, cio’ si traduce in un calendario di frequentazione: i giorni feriali e i fine settimana, la suddivisione delle vacanze estive e natalizie, le festivita’, i periodi con i nonni. L’obiettivo e’ garantire la continuita’ del rapporto con entrambi, tenendo conto dell’eta’ del bambino, delle sue esigenze scolastiche e di vita, della distanza tra le abitazioni dei genitori e della loro organizzazione.

La permanenza presso un genitore non e’ un privilegio, ne’ una “vittoria” sull’altro. La giurisprudenza valorizza, ove possibile e nell’interesse del minore, tempi di permanenza il piu’ possibile equilibrati, ma la concreta ripartizione resta ancorata alle circostanze del caso e alla tutela della stabilita’ del bambino.

Il collocamento alternato (o paritetico)

In alcuni casi, soprattutto quando i genitori abitano vicini e mantengono una buona capacita’ di cooperazione, e’ possibile un collocamento alternato (talvolta detto paritetico), nel quale il figlio trascorre periodi sostanzialmente equivalenti presso l’uno e presso l’altro. Si tratta di una soluzione che richiede condizioni favorevoli – vicinanza delle abitazioni, basso conflitto, eta’ del minore compatibile – e che il giudice valuta sempre in funzione del benessere del bambino, non della “parita’” tra i genitori.

L’assegnazione della casa familiare e il mantenimento

Al collocamento si collegano due profili rilevanti. Il primo e’ l’assegnazione della casa familiare, che il giudice dispone tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli (art. 337-sexies c.c.): di norma la casa viene assegnata al genitore collocatario, per garantire al minore la continuita’ dell’ambiente domestico. Il secondo e’ il contributo al mantenimento: ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e il giudice stabilisce, ove necessario, un assegno periodico a carico di un genitore in favore dell’altro, considerando, tra l’altro, le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza e i tempi di permanenza presso ciascun genitore (art. 337-ter, ultimo comma, c.c.).

Come si esercita la responsabilita’ genitoriale nell’affidamento condiviso?

Risposta diretta. Nell’affidamento condiviso la responsabilita’ genitoriale e’ esercitata da entrambi i genitori. L’art. 337-ter, terzo comma, c.c. distingue tra le decisioni di maggiore interesse per i figli – istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale – che vanno assunte di comune accordo, e le questioni di ordinaria amministrazione, rispetto alle quali il giudice puo’ stabilire che i genitori esercitino la responsabilita’ separatamente.

E’ una distinzione operativa fondamentale per la vita quotidiana delle famiglie separate.

Le decisioni di maggiore interesse

Le scelte di maggiore interesse per il figlio – quale scuola fargli frequentare, a quali cure mediche importanti sottoporlo, gli orientamenti educativi e religiosi di fondo, dove fissare la sua residenza abituale – devono essere prese di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacita’, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Nessuno dei due puo’ decidere da solo su questi aspetti, neppure il genitore collocatario. In caso di disaccordo, la decisione e’ rimessa al giudice (art. 337-ter, terzo comma, c.c.), che decide nell’esclusivo interesse del minore.

Le decisioni di ordinaria amministrazione

Diversa e’ la gestione della quotidianita’: gli aspetti ordinari della vita del bambino – la routine giornaliera, i pasti, le piccole questioni organizzative – possono essere decisi dal genitore presso il quale il figlio si trova in quel momento. Il giudice, infatti, puo’ stabilire che i genitori esercitino la responsabilita’ genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione. Questa regola evita di paralizzare la vita quotidiana del minore costringendo i genitori a un accordo continuo su ogni dettaglio.

Il diritto-dovere di vigilanza

Anche quando le decisioni quotidiane sono affidate al genitore con cui il figlio si trova, l’altro genitore non perde il proprio ruolo: conserva il diritto e il dovere di vigilare sull’istruzione e sull’educazione del figlio e puo’ rivolgersi al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse. La responsabilita’ genitoriale, in altri termini, resta in capo a entrambi.

Quando il giudice dispone l’affidamento esclusivo?

Risposta diretta. L’art. 337-quater c.c. consente al giudice di disporre l’affidamento del figlio a un solo genitore quando ritiene, con provvedimento motivato, che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. E’ un’eccezione alla regola dell’affidamento condiviso: non basta la conflittualita’ tra i genitori, ma serve una condotta o una situazione del genitore “escluso” che pregiudichi concretamente il benessere del figlio.

L’affidamento esclusivo non e’ una sanzione contro il genitore, ma uno strumento di tutela del minore. Per questo la legge richiede una motivazione specifica e il giudice deve indicare le ragioni concrete per cui l’affidamento condiviso risulta, in quel caso, dannoso per il figlio.

I presupposti dell’affidamento esclusivo

La giurisprudenza ha individuato, nel tempo, le situazioni che possono giustificare l’affidamento esclusivo: il disinteresse totale di un genitore verso il figlio, comportamenti gravemente pregiudizievoli per il minore, l’inidoneita’ educativa, condizioni di vita o condotte incompatibili con il ruolo genitoriale, l’incapacita’ di assumere le decisioni che riguardano il figlio. Va ribadito un punto: la semplice elevata conflittualita’ tra i genitori non e’, di per se’, motivo sufficiente per escludere l’affidamento condiviso, perche’ altrimenti basterebbe alimentare il conflitto per ottenere l’affidamento esclusivo. Serve un quid pluris che incida sull’interesse del minore.

Cosa comporta l’affidamento esclusivo

Quando il giudice dispone l’affidamento esclusivo, il genitore affidatario esercita in via esclusiva la responsabilita’ genitoriale, salvo che il giudice disponga diversamente. Tuttavia – ed e’ un aspetto spesso trascurato – le decisioni di maggiore interesse per i figli continuano, di regola, a essere adottate da entrambi i genitori, salvo che il giudice stabilisca altrimenti. Inoltre il genitore non affidatario conserva il diritto e il dovere di vigilare sull’istruzione e sull’educazione del figlio e puo’ ricorrere al giudice quando ritenga assunte decisioni pregiudizievoli. L’affidamento esclusivo, quindi, non cancella l’altro genitore: ne limita l’esercizio della responsabilita’, ma non lo priva del legame con il figlio.

Ciascun genitore puo’ chiedere, in ogni momento, l’affidamento esclusivo quando ne sussistano le condizioni; la domanda manifestamente infondata puo’ essere valutata dal giudice anche ai fini della responsabilita’ processuale.

Che cos’e’ l’affido cosiddetto super-esclusivo o rafforzato?

Risposta diretta. L’affido cosiddetto super-esclusivo (o rafforzato) e’ una figura di elaborazione giurisprudenziale, ricavata dalla clausola “salvo che non sia diversamente stabilito” dell’art. 337-quater c.c. In questo regime un solo genitore assume anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio (salute, istruzione, educazione, residenza abituale), che nell’affidamento esclusivo “ordinario” restano invece di norma in capo a entrambi i genitori.

Si tratta dell’ipotesi piu’ incisiva, riservata ai casi piu’ gravi. La differenza rispetto all’affidamento esclusivo classico sta proprio nelle decisioni di maggiore interesse: nell’esclusivo “semplice” continuano a essere assunte congiuntamente, mentre nel super-esclusivo sono concentrate in capo al genitore affidatario.

Quando si applica

La giurisprudenza richiede, per l’affido super-esclusivo, che la contrarieta’ dell’altro genitore all’interesse del minore sia radicale, grave e rigorosamente accertata: situazioni di totale inadeguatezza o disinteresse, tali da rendere preferibile, nell’interesse del figlio, l’esistenza di un unico centro decisionale, purche’ effettivo e funzionante, rispetto alla condivisione. Anche in questo caso, peraltro, il genitore non affidatario non e’ del tutto privato della responsabilita’ genitoriale: conserva il dovere, oltre che il diritto, di vigilare sull’istruzione e sull’educazione del figlio. La misura non ha finalita’ punitiva, ma di protezione del minore.

Come viene ascoltato il minore nelle cause sull’affidamento?

Risposta diretta. Il minore che ha compiuto dodici anni, e anche di eta’ inferiore se capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato nei procedimenti in cui si adottano provvedimenti che lo riguardano. La disciplina, in origine contenuta nell’art. 336-bis c.c., e’ oggi dettata dagli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c., introdotti dalla riforma Cartabia per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023.

L’ascolto del minore e’ una garanzia centrale, espressione del diritto del bambino a far sentire la propria voce nelle decisioni che incidono sulla sua vita.

Modalita’ e limiti dell’ascolto

L’ascolto e’ condotto dal giudice, che puo’ avvalersi dell’ausilio di esperti o altri ausiliari, ma non puo’ delegarlo ad altri soggetti. L’audizione deve essere organizzata in modo da arrecare al minore il minor turbamento possibile: prima di procedere, il giudice lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. L’ascolto non viene disposto solo quando risulti in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo, e in tal caso il giudice deve darne conto con provvedimento motivato.

E’ bene chiarire un equivoco diffuso: ascoltare il minore non significa fargli “scegliere” con quale genitore stare, ne’ attribuirgli la responsabilita’ della decisione. L’opinione del figlio e’ un elemento di cui il giudice tiene conto, ma la decisione resta del giudice, sempre ancorata all’interesse del minore complessivamente considerato.

Cosa succede se un genitore non rispetta le regole sull’affidamento?

Risposta diretta. In caso di gravi inadempienze, di atti che arrecano pregiudizio al minore o che ostacolano il corretto svolgimento dell’affidamento, il genitore puo’ rivolgersi al giudice. La disciplina, prima contenuta nell’art. 709-ter c.p.c., e’ oggi dettata dall’art. 473-bis.39 c.p.c. dopo la riforma Cartabia.

L’effettivita’ dei provvedimenti sull’affidamento e’ garantita da una serie di strumenti che il giudice puo’ adottare anche congiuntamente.

I provvedimenti del giudice

A fronte di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento dell’affidamento, il giudice puo’ modificare i provvedimenti in vigore e, anche congiuntamente:

  • ammonire il genitore inadempiente;
  • individuare, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., la somma di denaro dovuta per ogni successiva violazione o inosservanza, o per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento;
  • condannare il genitore inadempiente al risarcimento del danno in favore dell’altro genitore o, anche d’ufficio, del minore;
  • condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 a un massimo di 5.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.

Un tratto rilevante della disciplina e’ il rafforzamento dei poteri del giudice, che puo’ provvedere anche d’ufficio, senza una specifica richiesta delle parti. I provvedimenti adottati sono impugnabili nei modi ordinari.

Il quadro della riforma Cartabia

La riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) ha riordinato l’intera disciplina processuale in materia di persone, minorenni e famiglie, concentrandola nel nuovo titolo IV-bis del libro secondo del codice di procedura civile (artt. 473-bis e seguenti). Le regole sostanziali sull’affidamento (artt. 337-ter, 337-quater, 337-quinquies, 337-sexies c.c.) restano in vigore; cio’ che e’ cambiato e’ soprattutto il processo: rito unitario, ascolto del minore disciplinato dagli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c., misure contro le inadempienze nell’art. 473-bis.39 c.p.c. La finalita’ di fondo e’ garantire maggiore effettivita’ e celerita’ alla tutela dei minori.

Domande frequenti (FAQ)

La conflittualita’ tra i genitori basta per ottenere l’affidamento esclusivo?

No. La sola elevata conflittualita’ tra i genitori non e’, di regola, sufficiente a escludere l’affidamento condiviso e a giustificare quello esclusivo. La legge privilegia la bigenitorialita’ come diritto del minore, e ammettere l’affidamento esclusivo per la sola conflittualita’ finirebbe per premiare il genitore piu’ ostile. Occorre dimostrare che l’affidamento all’altro genitore e’, in concreto, contrario all’interesse del figlio.

Affidamento condiviso significa che il figlio sta meta’ del tempo con ciascun genitore?

Non necessariamente. L’affidamento condiviso riguarda la titolarita’ della responsabilita’ genitoriale, non la ripartizione matematica del tempo. Nella maggioranza dei casi il figlio e’ collocato in via prevalente presso un genitore, con tempi di permanenza stabiliti per l’altro. Il collocamento alternato, con periodi equivalenti presso entrambi, e’ possibile quando le condizioni lo consentono (vicinanza delle abitazioni, basso conflitto, eta’ del minore compatibile) e sempre nell’interesse del bambino.

Il genitore non collocatario perde il diritto di decidere per il figlio?

No. Anche quando il figlio e’ collocato prevalentemente presso l’altro genitore, nell’affidamento condiviso le decisioni di maggiore interesse (scuola, salute, educazione, residenza) restano da assumere di comune accordo. Il genitore non collocatario conserva inoltre il diritto-dovere di vigilare sull’istruzione e sull’educazione del figlio e puo’ rivolgersi al giudice in caso di decisioni pregiudizievoli.

Si puo’ modificare il regime di affidamento gia’ stabilito?

Si’. I provvedimenti sull’affidamento non sono definitivi: possono essere modificati o revocati in qualsiasi momento se mutano le circostanze rilevanti per l’interesse del minore. Ciascun genitore puo’ chiedere al giudice la revisione delle condizioni – ad esempio il passaggio dall’affidamento condiviso a quello esclusivo, o la modifica dei tempi di permanenza e del collocamento – allegando i fatti nuovi che la giustificano.

Il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento dopo la separazione dei genitori?

Le regole sull’affidamento riguardano i figli minorenni. Per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, tuttavia, permane l’obbligo di mantenimento a carico dei genitori, finche’ il figlio, senza sua colpa, non raggiunga l’indipendenza economica o non vi si sottragga ingiustificatamente. Si tratta di un profilo distinto dall’affidamento, che va valutato caso per caso.

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

Avvertenza: questo articolo ha finalita’ informativa e non costituisce parere legale. Ogni caso presenta caratteristiche proprie che richiedono una valutazione specifica. Per un esame della propria situazione e’ possibile richiedere un appuntamento con lo Studio.


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