Il Tribunale di Firenze, il 21 aprile 2025, ha emesso una sentenza che riconosce un risarcimento per ansia anticipatoria da rumori molesti e da calpestio.
La proprietaria di un appartamento, situato al piano inferiore, ha lamentato immissioni sonore (calpestio e caduta oggetti) provenienti dall’appartamento superiore, non causati da lavori, ma da conduzione abitativa consueta.
La ricorrente ha invocato l’art. 844 c.c. per rumori molesti che avrebbero provocato un disturbo clinicamente rilevante, riconducibile a un “disturbo dell’adattamento con ansia anticipatoria”, sostenuto dalla consulenza tecnica d’ufficio.
Il Tribunale di Firenze ha condannato il condomino superiore al risarcimento per danno non patrimoniale da rumori eccessivi:
- Le immissioni sono risultate di 90 decibel, ben oltre il limite di tollerabilità; • La consulenza ha evidenziato un danno psicologico permanente (4 %) e temporaneo (180 giorni);
- Il giudice ha accertato il nesso causale tra i rumori e il danno ansioso.
“La consulenza mostra che le immissioni raggiungono i 90 decibel e che la signora risulta affetta da un disturbo dell’adattamento con ansia anticipatoria, e così l’attrice ottiene un risarcimento di oltre 10 mila euro.”
I rumori abitativi persistenti che superano limiti di tollerabilità, non causati da lavori, possono determinare danno non patrimoniale (ansia anticipatoria) risarcibile, se supportati da consulenza fonometrica e medico-legale.


