Ultimo aggiornamento: 25 Giugno 2026
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Assegnazione della casa familiare dopo la separazione: a chi spetta
In sintesi. Quando una coppia si separa, la domanda piu’ frequente non riguarda l’assegno di mantenimento, ma la casa: chi ci resta? La legge italiana risponde con un criterio che spesso sorprende, perche’ non coincide con il diritto di proprieta’. L’art. 337-sexies del codice civile stabilisce che il godimento della casa familiare e’ attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Significa che il giudice assegna l’abitazione, di norma, al genitore presso cui i figli sono collocati in via prevalente — cioe’ al genitore con cui i figli convivono stabilmente — a prescindere da chi sia il proprietario dell’immobile. La casa puo’ quindi essere assegnata anche al coniuge che non ne e’ titolare o che ne e’ solo comproprietario, perche’ lo scopo del provvedimento e’ conservare ai figli l’ambiente domestico in cui sono cresciuti, il centro dei loro affetti e delle loro abitudini. Quando pero’ figli non ce ne sono, oppure sono ormai economicamente autosufficienti e indipendenti, l’assegnazione non puo’ essere disposta in base al bisogno del coniuge piu’ debole: la casa segue allora le regole della proprieta’ e della comproprieta’. In questa guida esaminiamo a chi spetta la casa familiare, la natura del diritto di godimento dell’assegnatario, le cause di cessazione del diritto (con il superamento dell’automatismo affermato dalla Corte costituzionale), l’opponibilita’ del provvedimento ai terzi, il rapporto con il mutuo e la rilevanza dell’assegnazione ai fini del mantenimento.
A chi viene assegnata la casa familiare dopo la separazione?
Risposta diretta. La casa familiare viene assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli (art. 337-sexies c.c.). In concreto, il giudice la assegna di norma al genitore presso cui i figli sono collocati in via prevalente, cioe’ al genitore con cui i figli convivono stabilmente, a prescindere da chi sia il proprietario dell’immobile. La casa puo’ quindi essere assegnata anche al genitore non proprietario.
Il principio e’ contenuto nella prima parte dell’art. 337-sexies c.c., introdotto dalla riforma sull’affidamento condiviso e oggi collocato nella disciplina dei provvedimenti riguardo ai figli: “Il godimento della casa familiare e’ attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”. La norma non fa alcun riferimento al titolo di proprieta’ come criterio di scelta dell’assegnatario: il proprietario dell’immobile e’ irrilevante ai fini dell’individuazione di chi vi resta a vivere. Cio’ che conta e’ dove e con chi vivono i figli.
Per questo, nella pratica, l’assegnazione segue il cosiddetto collocamento dei figli. Anche nell’affidamento condiviso — che e’ la regola — i figli hanno di norma una collocazione prevalente presso uno dei due genitori, ed e’ a quel genitore (il genitore collocatario) che la casa viene di regola assegnata. Il fenomeno e’ evidente quando l’immobile e’ di proprieta’ esclusiva dell’altro coniuge: il proprietario puo’ essere “estromesso” dal godimento della propria casa perche’ i figli vivono con l’altro genitore. Si tratta di una compressione del diritto di proprieta’ che la legge giustifica con la tutela, costituzionalmente rilevante, della prole.
Perche’ la casa segue i figli e non la proprieta’
La ragione di questa scelta legislativa e’ che l’assegnazione della casa familiare non ha una funzione assistenziale verso il coniuge economicamente piu’ debole, ma una funzione di protezione dei figli. La giurisprudenza descrive la casa familiare come l’ambiente domestico che costituisce il centro di affetti, interessi e consuetudini di vita in cui si esprime e si sviluppa la personalita’ della prole. Sottrarre ai figli questo ambiente, in un momento gia’ delicato come quello della crisi familiare, aggiungerebbe al trauma della separazione dei genitori anche lo sradicamento dal luogo in cui sono cresciuti.
Da qui discende un corollario importante: l’assegnazione non puo’ essere usata come strumento per riequilibrare le posizioni economiche dei coniugi. Se la finalita’ di tutela dei figli non ricorre, il provvedimento non puo’ essere adottato, per quanto uno dei due coniugi possa trovarsi in una condizione abitativa o economica piu’ fragile.
Chi sono i figli che giustificano l’assegnazione
L’assegnazione si giustifica in presenza di figli minori, oppure di figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti che continuano a convivere con il genitore nella casa familiare. La convivenza e l’assenza di autosufficienza economica sono i due presupposti che mantengono attuale l’esigenza di tutela. Quando il figlio maggiorenne raggiunge l’indipendenza economica, oppure lascia stabilmente la casa per costruire una propria vita autonoma, viene meno la ragione che giustificava l’assegnazione, e l’altro genitore (o il comproprietario) puo’ chiederne la revoca.
La casa familiare si assegna anche se non ci sono figli?
Risposta diretta. No. In assenza di figli — o quando i figli sono ormai economicamente autosufficienti e non convivono piu’ con i genitori — il giudice non puo’ disporre l’assegnazione della casa familiare, perche’ il provvedimento ha l’esclusiva funzione di tutelare i figli. In mancanza di figli la sorte della casa segue le regole della proprieta’: se l’immobile e’ di un solo coniuge resta a lui; se e’ in comproprieta’, resta soggetto alle norme sulla comunione e, in caso di disaccordo, si procede alla divisione.
E’ uno degli aspetti meno conosciuti della materia. Molti pensano che, separandosi, il coniuge che ha redditi piu’ bassi o che si trova in difficolta’ abitativa possa comunque ottenere la casa. Non e’ cosi’. La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti conviventi, l’assegnazione della casa coniugale non puo’ essere disposta dal giudice, perche’ mancherebbe il presupposto — l’interesse della prole — che ne costituisce l’unica giustificazione.
Che cosa succede alla casa in assenza di figli
Quando non c’e’ titolo per l’assegnazione, la casa torna a essere un bene come gli altri, soggetto alle regole ordinarie. Occorre distinguere a seconda della titolarita’:
- Se la casa e’ di proprieta’ esclusiva di uno dei coniugi, resta nella sua piena disponibilita’: l’altro non vanta alcun diritto a continuare ad abitarvi e dovra’ lasciarla.
- Se la casa e’ in comproprieta’ tra i coniugi, resta soggetta alle norme sulla comunione (artt. 1100 e seguenti c.c.). Entrambi conservano un pari diritto di godimento sul bene comune; la detenzione esclusiva da parte di uno solo deve fondarsi su un titolo legittimo, altrimenti l’altro comproprietario puo’ agire per ottenere il rilascio o un’indennita’ per l’occupazione. In caso di disaccordo sull’uso, ciascun comproprietario puo’ chiedere lo scioglimento della comunione e quindi la divisione, con eventuale vendita all’incanto se il bene non e’ comodamente divisibile.
In questi casi, dunque, non si parla di “assegnazione” in senso tecnico, ma di gestione e, se necessario, divisione di un bene comune secondo le regole della comproprieta’.
Che natura ha il diritto di chi ottiene la casa familiare?
Risposta diretta. Il diritto dell’assegnatario sulla casa familiare e’ un diritto personale di godimento, accordato non a vantaggio del coniuge ma nell’interesse dei figli. Non si tratta di un diritto reale (come l’usufrutto o l’abitazione), ma di un diritto atipico che la giurisprudenza accosta, quanto alla disciplina, alla posizione del comodatario.
La distinzione ha conseguenze pratiche rilevanti. Trattandosi di un diritto personale e non reale, l’assegnatario gode della casa ma non puo’ disporne come farebbe un proprietario o un usufruttuario: non puo’ alienare il diritto, ne’ costituirvi sopra altri diritti, ne’ modificare la destinazione del bene. Il godimento e’ funzionalizzato a uno scopo preciso — assicurare ai figli la continuita’ abitativa — e cessa quando quello scopo viene meno.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11096 del 2002, hanno qualificato la posizione dell’assegnatario come un diritto personale di godimento, e la successiva giurisprudenza di legittimita’ ne ha confermato l’inquadramento, accostandolo per molti profili a quello del comodatario (in tal senso, tra le altre, Cass. n. 17971 del 2015). Questa natura “personale” e non “reale” e’ anche la chiave per comprendere il regime di opponibilita’ ai terzi, di cui si dira’ piu’ avanti.
Quando cessa il diritto sulla casa familiare?
Risposta diretta. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno se l’assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa, se convive more uxorio o se contrae nuovo matrimonio (art. 337-sexies, primo comma, c.c.). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 308 del 2008, ha pero’ escluso che la decadenza sia automatica: il giudice deve sempre verificare se la revoca sia conforme all’interesse del figlio che continua ad abitare nell’immobile.
La lettera della norma sembra prevedere tre cause di automatica perdita del diritto: la cessazione dell’abitazione stabile da parte dell’assegnatario, l’instaurazione di una convivenza di fatto e le nuove nozze. Letta in modo rigido, la disposizione finirebbe per “punire” il genitore assegnatario che rifa’ la propria vita affettiva, facendogli perdere la casa a prescindere da qualsiasi considerazione sui figli che vi abitano. Proprio per questo la previsione e’ stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.
Il superamento dell’automatismo: la sentenza n. 308 del 2008
Con la sentenza n. 308 del 2008 la Corte costituzionale ha dato dell’allora vigente disposizione (l’art. 155-quater c.c., poi confluito nell’art. 337-sexies) un’interpretazione costituzionalmente orientata. La Consulta ha stabilito che l’assegnazione della casa non viene meno di diritto al verificarsi degli eventi indicati dalla norma (nuova convivenza o nuovo matrimonio): la decadenza e’ invece subordinata a un giudizio di conformita’ all’interesse del minore. In altri termini, la nuova convivenza o le nuove nozze dell’assegnatario non producono di per se’ la perdita del diritto: spetta al giudice valutare, caso per caso, se la revoca dell’assegnazione corrisponda all’interesse del figlio che vive in quella casa.
La ragione e’ coerente con l’intera disciplina: poiche’ la casa e’ assegnata nell’interesse dei figli e non del coniuge, sarebbe contraddittorio togliere ai figli l’abitazione per una vicenda — la scelta affettiva di un genitore — che riguarda l’adulto e non la prole. Il giudice, quindi, deve bilanciare le esigenze: da un lato il mutato assetto della casa, dove entra a vivere un nuovo partner; dall’altro l’interesse del figlio a non essere sradicato dal proprio ambiente domestico.
La cessazione dell’abitazione stabile
Diverso, almeno in parte, e’ il caso in cui sia lo stesso assegnatario a non abitare piu’ stabilmente nella casa. Se il genitore assegnatario, insieme ai figli, si trasferisce altrove in modo definitivo, viene meno il presupposto di fatto dell’assegnazione, perche’ i figli non vivono piu’ in quella casa e non c’e’ piu’ un habitat da preservare. Anche in questi casi, tuttavia, la valutazione deve essere ancorata alla situazione concreta e all’interesse dei figli, evitando automatismi che prescindano dalla loro condizione effettiva.
Come si fa valere la cessazione
La perdita del diritto non opera in modo automatico sul piano formale: il coniuge interessato (di norma il proprietario o il comproprietario non assegnatario) deve chiedere al giudice la revoca dell’assegnazione, illustrando le ragioni e i fatti sopravvenuti. Sara’ il giudice, all’esito del contraddittorio e della valutazione dell’interesse dei figli, a disporre o meno la revoca, che e’ anch’essa un provvedimento trascrivibile.
L’assegnazione e’ opponibile a chi compra la casa? Trascrizione e tutela dei terzi
Risposta diretta. Si’. Il provvedimento di assegnazione (e quello di revoca) e’ trascrivibile e opponibile ai terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 11096 del 2002), il provvedimento, avendo data certa, e’ opponibile al terzo acquirente anche se non trascritto, ma solo per nove anni dalla data dell’assegnazione; se invece e’ trascritto prima dell’atto di vendita, e’ opponibile senza limiti di tempo.
La questione e’ tutt’altro che teorica: che cosa accade se il coniuge proprietario, dopo l’assegnazione della casa all’altro genitore, vende l’immobile a un terzo? Il nuovo acquirente puo’ pretendere che il genitore assegnatario e i figli lascino la casa, oppure il provvedimento di assegnazione resta valido anche nei suoi confronti?
La regola dell’art. 337-sexies, primo comma, c.c.
La risposta e’ fornita dalla parte finale del primo comma dell’art. 337-sexies c.c., secondo cui il provvedimento di assegnazione e quello di revoca “sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643”. Il legislatore ha quindi previsto espressamente che il provvedimento possa essere trascritto nei registri immobiliari, cosi’ da renderlo conoscibile e opponibile a chiunque acquisti diritti sull’immobile.
Il regime del “novennio”: cosa hanno chiarito le Sezioni Unite
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 11096 del 2002, hanno chiarito i criteri di risoluzione del conflitto tra il genitore assegnatario e il terzo acquirente, mutuando la disciplina prevista in materia di locazione (art. 1599 c.c.). In sintesi:
- se il provvedimento di assegnazione e’ stato trascritto prima dell’atto di vendita, e’ opponibile all’acquirente senza limiti di tempo, finche’ permangono le ragioni dell’assegnazione;
- se il provvedimento non e’ stato trascritto (oppure e’ stato trascritto dopo la vendita), esso e’ comunque opponibile al terzo acquirente, in quanto provvedimento avente data certa, ma solo per nove anni dalla data dell’assegnazione.
Ne deriva una conseguenza pratica chiara: per mettere al sicuro la posizione del genitore assegnatario e dei figli, e’ fortemente consigliabile trascrivere tempestivamente il provvedimento di assegnazione. La trascrizione trasforma una tutela limitata nel tempo in una tutela tendenzialmente piena, opponibile a ogni successivo acquirente.
Che cosa succede al mutuo sulla casa familiare?
Risposta diretta. L’assegnazione della casa familiare non incide sull’obbligo di pagare le rate del mutuo: il finanziamento resta dovuto da chi lo ha stipulato, indipendentemente da chi abita nell’immobile. Se il mutuo e’ cointestato, la banca puo’ pretendere l’intera rata da ciascun coniuge, in forza della solidarieta’. Il giudice tiene comunque conto dell’onere del mutuo nella regolazione dei rapporti economici.
E’ un punto su cui si concentrano molte aspettative sbagliate. L’assegnazione della casa e il pagamento del mutuo viaggiano su binari diversi: il primo riguarda chi vive nella casa, il secondo riguarda il rapporto con la banca. Chi ha firmato il contratto di mutuo resta obbligato verso l’istituto di credito anche se non e’ lui ad abitare nella casa, e anche se la casa e’ stata assegnata all’altro coniuge.
Mutuo cointestato e mutuo intestato a un solo coniuge
Se il mutuo e’ cointestato a entrambi i coniugi, sorge una obbligazione solidale: la banca puo’ chiedere il pagamento dell’intera rata indistintamente all’uno o all’altro, senza essere tenuta a dividere il debito a meta’. Sul piano dei rapporti interni, i coniugi possono accordarsi su come ripartire le rate, ma tale accordo non e’ opponibile alla banca, che resta libera di rivolgersi a ciascun condebitore per l’intero.
Se invece il mutuo e’ stato stipulato da uno solo dei coniugi, sara’ quello a doverlo pagare, anche quando la casa e’ assegnata all’altro. Resta ferma la possibilita’ che i coniugi concordino una diversa ripartizione dell’onere, oppure che il giudice ne tenga conto nell’assetto economico complessivo, ad esempio prevedendo che l’assegnatario contribuisca alle rate o riducendo in misura corrispondente l’assegno.
Le rate pagate da un solo coniuge in costanza di matrimonio
Va segnalato un profilo correlato: secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimita’, le rate del mutuo cointestato pagate da un solo coniuge durante il matrimonio sono spesso ricondotte all’adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia (art. 143 c.c.), e in tal caso non sono ripetibili, cioe’ non possono essere richieste indietro all’altro coniuge, salvo che risulti provato un diverso accordo tra le parti.
L’assegnazione della casa incide sul mantenimento?
Risposta diretta. Si’. L’art. 337-sexies c.c. prevede espressamente che il giudice tenga conto dell’assegnazione nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato anche l’eventuale titolo di proprieta’. Il valore economico del godimento della casa rileva quindi nella determinazione dell’assegno di mantenimento.
Lo stesso primo comma dell’art. 337-sexies c.c. stabilisce che “dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprieta’”. Il legislatore riconosce dunque che abitare gratuitamente nella casa familiare costituisce un vantaggio economico per il genitore assegnatario (e un sacrificio per il proprietario non assegnatario), e impone di considerarlo nel bilanciamento complessivo.
In concreto, il giudice puo’ tenere conto del fatto che il genitore collocatario non sostiene spese per l’abitazione propria e dei figli, e modulare di conseguenza l’assegno di mantenimento. Allo stesso modo, il sacrificio sopportato dal coniuge proprietario che vede assegnata all’altro la propria casa puo’ incidere, in senso riduttivo, sull’importo che e’ tenuto a versare. Si tratta di una valutazione complessiva e flessibile, che il giudice compie alla luce della situazione patrimoniale e reddituale di entrambi e, sempre, dell’interesse dei figli.
Domande frequenti (FAQ)
La casa intestata solo a me puo’ essere assegnata all’altro genitore?
Si’. Il titolo di proprieta’ non e’ il criterio in base al quale si individua l’assegnatario: cio’ che conta e’ l’interesse dei figli. Se i figli sono collocati in via prevalente presso l’altro genitore, la casa puo’ essere assegnata a quest’ultimo anche se l’immobile e’ di tua esclusiva proprieta’. Conserverai la titolarita’ del bene, ma il godimento sara’ attribuito all’altro genitore finche’ permangono le ragioni dell’assegnazione.
Posso vendere la casa che e’ stata assegnata all’altro coniuge?
In linea di principio si’, perche’ resti proprietario e puoi disporre del bene. Tuttavia il provvedimento di assegnazione, se trascritto prima della vendita, e’ opponibile all’acquirente senza limiti di tempo; se non trascritto, e’ comunque opponibile per nove anni dalla data dell’assegnazione. In pratica, l’acquirente comprera’ un immobile gravato dal diritto di godimento del genitore assegnatario e dei figli, e cio’ incide fortemente sul valore e sull’appetibilita’ del bene.
Se i figli diventano autosufficienti, l’altro genitore deve lasciare la casa?
Non automaticamente, ma viene meno il presupposto dell’assegnazione. Quando i figli raggiungono l’indipendenza economica e non hanno piu’ bisogno di tutela abitativa, il coniuge proprietario (o comproprietario) puo’ chiedere al giudice la revoca dell’assegnazione. Sara’ il giudice, valutata la situazione concreta, a decidere se le ragioni che giustificavano l’assegnazione siano effettivamente cessate.
Convivo con un nuovo partner: perdo subito la casa familiare?
No, non automaticamente. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 308 del 2008, ha escluso che la nuova convivenza o le nuove nozze facciano perdere di diritto l’assegnazione. La revoca e’ subordinata a un giudizio di conformita’ all’interesse del figlio che continua ad abitare nella casa: solo se la revoca risulta compatibile con tale interesse il diritto puo’ venire meno. La valutazione e’ rimessa al giudice, su domanda della parte interessata.
Chi paga le spese ordinarie e straordinarie della casa assegnata?
In via generale, le spese di ordinaria manutenzione e di gestione legate all’uso del bene (utenze, piccole riparazioni, spese condominiali ordinarie) gravano su chi ha il godimento, cioe’ sull’assegnatario, in coerenza con la natura del suo diritto, accostabile a quello del comodatario; le spese straordinarie e quelle che attengono alla conservazione e alla proprieta’ del bene restano invece di norma a carico del proprietario. In ogni caso, i coniugi possono regolare diversamente la ripartizione in sede di accordo, e il giudice puo’ tenerne conto nell’assetto economico complessivo.
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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Avvertenza: questo articolo ha finalita’ informativa e non costituisce parere legale. Ogni caso presenta caratteristiche proprie che richiedono una valutazione specifica. Per un esame della propria situazione e’ possibile richiedere un appuntamento con lo Studio.
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