Ultimo aggiornamento: 23 Giugno 2026
Richiedi assistenza allo Studio
Ogni caso è diverso. Se la questione ti riguarda da vicino, lo Studio può esaminare la tua situazione e indicarti come muoverti.
Assegno di mantenimento e assegno divorzile: differenze e criteri
In sintesi. Mantenimento e assegno divorzile vengono spesso confusi, ma sono due istituti distinti, fondati su presupposti diversi e regolati da norme diverse. L’assegno di mantenimento appartiene alla fase della separazione (art. 156 c.c.): in questa fase il matrimonio non e’ ancora sciolto e permane il dovere di assistenza materiale tra i coniugi, sicche’ il parametro di riferimento e’ tendenzialmente il tenore di vita goduto durante la convivenza. Spetta al coniuge cui la separazione non sia addebitabile e che non disponga di redditi propri adeguati. L’assegno divorzile, invece, presuppone il divorzio, cioe’ lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 5 della L. 898/1970): venuto meno il vincolo, viene meno anche l’automatica conservazione del tenore di vita matrimoniale. Con la storica sentenza n. 18287 del 2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno superato il criterio del tenore di vita, riconoscendo all’assegno divorzile una natura composita — assistenziale, ma anche compensativa e perequativa — da apprezzare alla luce della disparita’ economica tra gli ex coniugi, del contributo dato da ciascuno alla famiglia e alla formazione del patrimonio comune e della durata del matrimonio. In questa guida esaminiamo presupposti e criteri dei due assegni, le differenze tra separazione e divorzio, l’assegno in unica soluzione (una tantum), la revisione per fatti sopravvenuti e le ipotesi di cessazione.
Qual e’ la differenza tra separazione e divorzio?
Risposta diretta. La separazione non scioglie il matrimonio: sospende alcuni doveri coniugali (come la convivenza), ma il vincolo permane e con esso il dovere di assistenza materiale. Il divorzio, invece, scioglie definitivamente il matrimonio (o ne fa cessare gli effetti civili, se religioso) e fa venir meno lo status di coniuge. Da questa differenza di fondo discendono due regimi economici distinti: l’assegno di mantenimento nella separazione e l’assegno divorzile nel divorzio.
Comprendere questa distinzione e’ il presupposto per orientarsi correttamente nella materia. Durante la separazione i coniugi restano tali: cessa l’obbligo di convivenza, ma sopravvivono altri effetti del matrimonio, primo fra tutti il dovere reciproco di assistenza materiale. E’ proprio questa permanenza del vincolo a giustificare il fatto che, nella separazione, l’assegno sia tendenzialmente parametrato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: il rapporto, pur in crisi, non e’ ancora sciolto.
Con il divorzio la prospettiva muta radicalmente. Lo scioglimento del matrimonio recide il vincolo e fa cessare il dovere di assistenza materiale tipico del rapporto coniugale. Gli ex coniugi tornano a essere persone giuridicamente autonome, libere di ricostruirsi una vita. L’assegno divorzile, pertanto, non puo’ piu’ fondarsi sull’idea di prolungare indefinitamente il tenore di vita matrimoniale, ma risponde a una logica diversa, che la giurisprudenza ha progressivamente precisato e che le Sezioni Unite hanno definito nel 2018.
Cos’e’ l’assegno di mantenimento nella separazione e quando spetta?
Risposta diretta. L’assegno di mantenimento e’ la prestazione economica che, in sede di separazione, un coniuge e’ tenuto a corrispondere all’altro ai sensi dell’art. 156 c.c. Spetta al coniuge cui la separazione non sia addebitabile e che non disponga di redditi propri adeguati, quando sussiste una disparita’ economica tra i due. Il suo parametro di riferimento e’, di regola, il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale.
I presupposti dell’art. 156 c.c.
L’art. 156 c.c. dispone che il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto e’ necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Da questa formulazione la giurisprudenza ricava tre condizioni che devono concorrere:
1) la non addebitabilita’ della separazione al coniuge che chiede l’assegno;
2) la mancanza di redditi propri adeguati in capo al richiedente;
3) la disparita’ economica tra i due coniugi, cioe’ uno squilibrio tra le rispettive condizioni reddituali e patrimoniali.
La verifica di questi presupposti e’ concreta: il giudice valuta i redditi, il patrimonio, la capacita’ lavorativa effettiva e le condizioni complessive di entrambi i coniugi, anche tenendo conto della durata del matrimonio e del contributo dato da ciascuno alla vita familiare.
Il riferimento al tenore di vita
Nella separazione, a differenza che nel divorzio, il parametro di adeguatezza dei redditi resta ancorato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. La ragione e’ giuridica prima ancora che equitativa: poiche’ la separazione non scioglie il matrimonio e il dovere di assistenza materiale e’ ancora attuale, l’assegno di mantenimento mira a conservare, per quanto possibile, l’assetto economico che caratterizzava la vita comune. Il coniuge economicamente piu’ debole ha quindi diritto, in linea di principio, a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza, nei limiti delle effettive disponibilita’ dell’altro coniuge.
Questo segna una prima, importante differenza rispetto all’assegno divorzile, per il quale — come vedremo — il criterio del tenore di vita e’ stato abbandonato.
L’incidenza dell’addebito
L’addebito della separazione e’ la dichiarazione, contenuta nella sentenza, con cui il giudice attribuisce a uno dei coniugi la responsabilita’ della crisi coniugale, per avere violato i doveri nascenti dal matrimonio (ad esempio l’obbligo di fedelta’, di coabitazione, di assistenza). L’addebito ha un effetto preciso sul piano economico: il coniuge al quale la separazione viene addebitata perde il diritto all’assegno di mantenimento.
Occorre tuttavia una precisazione. L’addebito non determina automaticamente, in senso opposto, il riconoscimento dell’assegno a favore dell’altro coniuge: anche quando la separazione e’ addebitata a un coniuge, l’altro ha diritto all’assegno solo se ricorrono comunque gli ulteriori presupposti dell’art. 156 c.c. (mancanza di redditi adeguati e disparita’ economica). Inoltre, il coniuge cui la separazione e’ addebitata, pur perdendo il diritto al mantenimento, conserva, in presenza di uno stato di bisogno, il diritto agli alimenti, che hanno natura diversa e sono commisurati al solo necessario per vivere.
Cos’e’ l’assegno divorzile e quali criteri segue?
Risposta diretta. L’assegno divorzile e’ la prestazione economica che, in sede di divorzio, un ex coniuge puo’ essere tenuto a corrispondere all’altro ai sensi dell’art. 5 della L. 898/1970, quando quest’ultimo non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive. A differenza dell’assegno di mantenimento, non e’ ancorato al tenore di vita matrimoniale: dopo le Sezioni Unite del 2018 ha natura assistenziale, compensativa e perequativa.
Il fondamento normativo: l’art. 5 L. 898/1970
L’art. 5, comma 6, della L. 898/1970 prevede che il tribunale, pronunciando lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente all’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o non puo’ procurarseli per ragioni oggettive. La stessa norma indica i criteri ai quali il giudice deve attenersi nel determinare l’assegno: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, e il reddito di entrambi. Tutti questi elementi vanno valutati in rapporto alla durata del matrimonio.
Per lungo tempo la giurisprudenza ha interpretato il requisito dei “mezzi adeguati” nel senso del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, parificando di fatto l’assegno divorzile a quello di mantenimento. Questo orientamento e’ stato superato.
La svolta delle Sezioni Unite n. 18287/2018
Con la sentenza n. 18287 del 2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ridefinito i fondamenti dell’assegno divorzile, superando in via definitiva l’automatismo del tenore di vita matrimoniale come parametro dell’adeguatezza dei mezzi. Le Sezioni Unite hanno affermato che l’assegno divorzile ha una natura composita: non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa.
Cio’ significa che l’assegno non serve a perpetuare meccanicamente il livello di vita goduto durante il matrimonio, ne’ si riduce a un mero sostegno al coniuge privo di redditi. La sua funzione e’ anche quella di riequilibrare gli effetti economici delle scelte di vita condivise dai coniugi: in particolare, di compensare il coniuge economicamente piu’ debole per i sacrifici professionali e reddituali affrontati in funzione della famiglia, e per il contributo dato — anche con il lavoro domestico e di cura — alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge.
Il giudice e’ quindi chiamato a una valutazione concreta e complessiva, che muove dall’accertamento di una eventuale disparita’ economica tra gli ex coniugi e ne indaga le cause alla luce dei criteri dell’art. 5: quanto ha inciso la divisione dei ruoli all’interno del matrimonio, quali rinunce ha comportato per il coniuge piu’ debole, quanto e’ durato il matrimonio. La durata del matrimonio assume un rilievo centrale, perche’ e’ in rapporto a essa che si misura il peso del contributo dato e dei sacrifici affrontati.
Quali sono le principali differenze tra i due assegni?
Risposta diretta. Le differenze derivano dal fatto che la separazione non scioglie il matrimonio, mentre il divorzio si’. Nella separazione permane il dovere di assistenza materiale e l’assegno di mantenimento resta legato al tenore di vita; nel divorzio il vincolo e’ sciolto e l’assegno divorzile ha natura assistenziale-compensativa-perequativa, svincolata dal tenore di vita matrimoniale.
Le distinzioni piu’ rilevanti possono essere riassunte cosi’. Sul piano del presupposto, l’assegno di mantenimento opera in costanza di matrimonio (sia pure in crisi), mentre l’assegno divorzile presuppone lo scioglimento del vincolo. Sul piano del parametro, il mantenimento e’ tendenzialmente ancorato al tenore di vita goduto durante la convivenza, mentre l’assegno divorzile non lo e’ piu’, dovendosi valutare la disparita’ economica alla luce del contributo dato alla famiglia e della durata del matrimonio. Sul piano della funzione, il mantenimento ha una connotazione prevalentemente assistenziale legata alla permanenza del rapporto coniugale, mentre l’assegno divorzile cumula una funzione assistenziale, compensativa e perequativa.
Vi e’, inoltre, un profilo di rilievo pratico: i due assegni non si determinano necessariamente nella stessa misura. Non e’ detto che il coniuge che percepiva un assegno di mantenimento durante la separazione abbia poi diritto a un assegno divorzile, o lo abbia nella stessa entita’: il passaggio dal regime della separazione a quello del divorzio impone una nuova e autonoma valutazione, fondata sui diversi presupposti e criteri propri dell’assegno divorzile.
Si puo’ chiedere l’assegno divorzile in un’unica soluzione?
Risposta diretta. Si’. L’art. 5, comma 8, della L. 898/1970 consente, su accordo delle parti, che l’assegno divorzile sia corrisposto in unica soluzione (cosiddetto assegno una tantum), se il tribunale ritiene equo l’accordo. La scelta dell’una tantum e’ definitiva: una volta versata la somma e ritenuto equo l’accordo, non puo’ essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
Caratteristiche e limiti dell’una tantum
L’assegno una tantum consiste nel versamento di una somma di denaro (o nel trasferimento di un bene) in un’unica soluzione, in sostituzione dell’assegno periodico. Presenta alcune caratteristiche peculiari. Richiede l’accordo delle parti: non puo’ essere imposto dal giudice contro la volonta’ di uno dei coniugi. Necessita di un controllo di equita’ da parte del tribunale, che deve verificare che la somma pattuita sia congrua rispetto alla situazione concreta. Ha un effetto preclusivo: chiude definitivamente i rapporti economici tra gli ex coniugi connessi al divorzio, sicche’ chi riceve l’una tantum non potra’ in futuro avanzare ulteriori pretese economiche legate allo scioglimento del matrimonio.
Da quest’ultimo profilo discende una conseguenza importante: l’assegno divorzile corrisposto in unica soluzione non e’ soggetto a revisione. A differenza dell’assegno periodico, infatti, l’una tantum non puo’ essere rivisto se in seguito mutano le condizioni economiche delle parti. E’ una scelta che offre certezza e definitivita’, ma che, proprio per questo, va ponderata con attenzione, valutando i rispettivi vantaggi e svantaggi rispetto all’assegno periodico.
L’assegno divorzile puo’ essere modificato nel tempo?
Risposta diretta. Si’, se si tratta di assegno periodico. L’art. 9 della L. 898/1970 prevede che l’assegno divorzile possa essere rivisto quando sopravvengono giustificati motivi, cioe’ fatti nuovi che incidono in modo apprezzabile sulle condizioni economiche delle parti. La revisione puo’ comportare l’aumento, la riduzione o anche la soppressione dell’assegno.
La revisione per fatti sopravvenuti
L’assegno periodico non e’ immutabile. La determinazione operata in sede di divorzio fotografa la situazione esistente in quel momento; ma le condizioni economiche degli ex coniugi possono mutare nel tempo. Per questo l’art. 9 della L. 898/1970 consente di chiedere la revisione delle disposizioni concernenti l’assegno quando sopravvengono giustificati motivi.
I “giustificati motivi” devono consistere in fatti nuovi e sopravvenuti rispetto al momento della decisione: ad esempio, un significativo miglioramento o peggioramento della situazione reddituale di uno degli ex coniugi, la perdita o l’acquisizione di un lavoro, un mutamento rilevante del patrimonio. Non sono invece sufficienti circostanze gia’ esistenti e valutate al momento della determinazione dell’assegno. Spetta al giudice apprezzare se i fatti sopravvenuti giustifichino una modifica e in quale misura, sempre alla luce dei criteri propri dell’assegno divorzile.
Quando cessa l’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile?
Risposta diretta. L’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile cessa automaticamente se l’avente diritto contrae nuove nozze (art. 5, comma 10, L. 898/1970). In caso di nuova convivenza stabile, invece, non vi e’ una cessazione automatica e integrale: secondo le Sezioni Unite (sentenza n. 32198/2021), la convivenza di fatto stabile fa venir meno la componente assistenziale dell’assegno, ma non elimina di per se’ la componente compensativa.
La cessazione per nuove nozze
L’ipotesi piu’ netta e’ quella delle nuove nozze. L’art. 5, comma 10, della L. 898/1970 stabilisce che l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge al quale deve essere corrisposto passa a nuove nozze. Si tratta di una causa di cessazione automatica: con il nuovo matrimonio l’avente diritto entra in un nuovo contesto familiare, fonte di reciproci diritti e doveri di assistenza, e viene meno il fondamento dell’assegno divorzile a carico dell’ex coniuge. La cessazione e’ definitiva e non reversibile, anche se il nuovo matrimonio dovesse a sua volta sciogliersi.
La nuova convivenza stabile: la posizione delle Sezioni Unite
Piu’ articolata e’ l’ipotesi della nuova convivenza di fatto, cioe’ di una relazione stabile non formalizzata in matrimonio. Su questo punto sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 32198 del 2021.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’instaurazione, da parte dell’avente diritto, di una convivenza di fatto stabile e duratura, accertata in giudizio, incide sul diritto all’assegno divorzile e sulla sua quantificazione, ma non ne determina automaticamente e integralmente la perdita. Piu’ precisamente, la nuova convivenza fa venir meno la componente assistenziale dell’assegno — perche’ all’assistenza materiale provvede ora il nuovo contesto di vita — ma non elimina di per se’ la componente compensativa. Quest’ultima resta dovuta se l’avente diritto, durante il matrimonio, ha sacrificato le proprie prospettive professionali e reddituali in funzione della famiglia, dando un contributo che non abbia gia’ trovato adeguata compensazione: non sarebbe giusto, hanno osservato le Sezioni Unite, che tale contributo resti privo di ristoro per il solo fatto che la persona ha ricostruito una vita affettiva.
Si tratta di una valutazione necessariamente concreta, rimessa al giudice, che dovra’ verificare la stabilita’ della nuova convivenza e l’eventuale persistenza di una componente compensativa dell’assegno.
Domande frequenti (FAQ)
L’assegno di mantenimento dei figli e’ diverso da quello per il coniuge?
Si’, sono cose distinte. L’assegno per il mantenimento dei figli ha presupposti, finalita’ e regole proprie, perche’ risponde al dovere — costituzionalmente e civilisticamente fondato — di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, a prescindere dalla separazione o dal divorzio. L’assegno per il coniuge (di mantenimento nella separazione, divorzile nel divorzio) riguarda invece i rapporti economici tra i coniugi o ex coniugi. I due assegni possono coesistere e vanno determinati secondo criteri differenti.
Se durante la separazione percepivo l’assegno di mantenimento, lo manterro’ anche dopo il divorzio?
Non automaticamente. Il passaggio dalla separazione al divorzio comporta una valutazione nuova e autonoma. L’assegno di mantenimento e quello divorzile rispondono a presupposti e criteri diversi: il fatto di aver percepito un assegno di mantenimento durante la separazione non garantisce il riconoscimento di un assegno divorzile, ne’ che esso abbia la stessa entita’. Il giudice del divorzio dovra’ verificare la sussistenza dei presupposti dell’art. 5 L. 898/1970 alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nel 2018.
Il tenore di vita conta ancora per l’assegno divorzile?
No, non come parametro automatico. Con la sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno superato il criterio del tenore di vita matrimoniale come misura dell’adeguatezza dei mezzi ai fini dell’assegno divorzile. Cio’ non significa che il tenore di vita e le condizioni economiche dei coniugi siano del tutto irrilevanti: rientrano tra gli elementi che il giudice valuta. Ma l’assegno non e’ piu’ finalizzato a perpetuare quel tenore di vita, bensi’ a riequilibrare la disparita’ economica tenendo conto del contributo dato da ciascuno alla famiglia e della durata del matrimonio. Nella separazione, invece, il riferimento al tenore di vita resta operante, perche’ il matrimonio non e’ ancora sciolto.
L’assegno una tantum si puo’ poi rivedere se le mie condizioni economiche peggiorano?
No. L’assegno divorzile corrisposto in unica soluzione (una tantum), una volta versato e ritenuto equo l’accordo dal tribunale, ha effetto definitivo e non e’ soggetto a revisione, neppure se in seguito mutano le condizioni economiche delle parti. Chi riceve l’una tantum non potra’ proporre alcuna successiva domanda di contenuto economico legata al divorzio. La revisione ai sensi dell’art. 9 L. 898/1970 e’ invece possibile per l’assegno periodico, quando sopravvengono giustificati motivi.
La convivenza del mio ex coniuge fa cessare l’assegno?
Non automaticamente. La cessazione automatica e’ prevista solo per le nuove nozze dell’avente diritto (art. 5, comma 10, L. 898/1970). In caso di nuova convivenza stabile, secondo le Sezioni Unite (sentenza n. 32198/2021) viene meno la componente assistenziale dell’assegno, ma puo’ permanere la componente compensativa, se l’avente diritto ha sacrificato le proprie prospettive professionali per la famiglia. Si tratta di una valutazione che il giudice compie nel caso concreto, accertando la stabilita’ della convivenza e l’eventuale persistenza di una funzione compensativa.
Letture consigliate
- Separazione e divorzio: la guida completa — la guida dello Studio su separazione e divorzio, con presupposti, procedure e profili economici del rapporto coniugale.
- Eredita’ e successioni: la guida completa — per approfondire i rapporti patrimoniali in ambito familiare, dai diritti del coniuge superstite alle quote di legittima.
Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Avvertenza: questo articolo ha finalita’ informativa e non costituisce parere legale. Ogni caso presenta caratteristiche proprie che richiedono una valutazione specifica. Per un esame della propria situazione e’ possibile richiedere un appuntamento con lo Studio.
Richiedi assistenza allo Studio
Ogni caso è diverso. Se la questione ti riguarda da vicino, lo Studio può esaminare la tua situazione e indicarti come muoverti.


