Azione revocatoria e cessione di quote sociali senza corrispettivo: la sentenza n. 172/2026 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

Aula di tribunale - diritto processuale civile

Ultimo aggiornamento: 16 Marzo 2026

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza n. 172 del 12 marzo 2026, interviene sui presupposti dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. in presenza di atti dispositivi gratuiti compiuti dal debitore in pregiudizio del creditore.

Il caso deciso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

Con sentenza n. 172/2026, pubblicata il 12 marzo 2026, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto è stato chiamato a pronunciarsi sulla cessione di una partecipazione sociale di maggioranza effettuata da un debitore già gravato da un titolo giudiziale e da precedenti iniziative esecutive promosse dalla creditrice. L’attrice ha agito in giudizio chiedendo che venisse dichiarata l’inefficacia, nei propri confronti, del contratto di cessione di quote sociali concluso tra il debitore e soggetti a lui vicini, deducendo che tale atto avesse lo scopo di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale generica.

I presupposti dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

Nel ricostruire il quadro normativo, il Giudice ha ricordato che l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. presuppone:

  • l’esistenza di un credito, anche solo in forma di ragione o aspettativa, non necessariamente certo, liquido ed esigibile;
  • il compimento, da parte del debitore, di un atto di disposizione patrimoniale idoneo a ledere la garanzia del creditore (c.d. eventus damni);
  • la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.

Nel caso deciso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, la legittimazione della creditrice è stata ritenuta sussistente sulla base di un precedente titolo giudiziale in suo favore e di un provvedimento di sequestro conservativo successivamente emesso, ritenuti indici sufficienti dell’esistenza di una situazione creditoria tutelabile ai fini dell’actio pauliana. È stato ribadito che, ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria, non è necessario che il credito sia già stato oggetto di un accertamento definitivo nel suo esatto ammontare, essendo sufficiente una ragione di credito non pretestuosa.

Natura dell’atto di cessione e consapevolezza del pregiudizio

Particolare rilievo assume, nella motivazione, l’analisi della natura dell’atto di cessione delle quote sociali. Sebbene nel contratto fosse previsto un prezzo, nel corso dell’interrogatorio formale è emerso che, in concreto, nessun corrispettivo è stato effettivamente versato al cedente, con la conseguenza che il Tribunale ha qualificato l’operazione come sostanzialmente gratuita.

Il Giudice ha ritenuto che, a breve distanza temporale dalle iniziative esecutive intraprese dalla creditrice, il debitore si sia spogliato di un bene aggredibile senza ottenere nulla in cambio, così riducendo consapevolmente il proprio patrimonio e rendendo più difficile la soddisfazione coattiva del credito. In linea con un orientamento ormai consolidato, è stato precisato che, ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria, non occorre dimostrare uno specifico intento di nuocere ai creditori (animus nocendi), essendo sufficiente la coscienza, da parte del debitore, del carattere pregiudizievole dell’atto rispetto alle altrui ragioni di credito.

Scritture private prive di data certa e opponibilità al creditore

Nel tentativo di giustificare l’assenza di corrispettivo, i convenuti hanno richiamato una scrittura privata, asseritamente precedente alla cessione, con cui si sarebbe programmata la futura intestazione delle quote a favore dei cessionari. Il Tribunale ha ritenuto tale documento inopponibile alla creditrice, evidenziandone la mancanza di data certa e la circostanza che essa non vi avesse partecipato, con conseguente impossibilità di utilizzarlo per neutralizzare gli effetti dell’azione revocatoria.

La decisione richiama così l’importanza, nei rapporti con i terzi creditori, del requisito della data certa delle scritture private e del loro inserimento in un quadro probatorio coerente, idoneo a dimostrare che l’operazione non abbia avuto carattere meramente elusivo delle pretese creditorie. In assenza di tali presupposti, rimane centrale la valutazione del comportamento complessivo del debitore e degli effetti concreti dell’atto sulla consistenza della garanzia patrimoniale generica.

La pronuncia di inefficacia e le spese di giudizio

Alla luce degli elementi raccolti, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza n. 172/2026 del 12 marzo 2026, ha dichiarato l’inefficacia del contratto di cessione delle quote sociali nei confronti della creditrice, ai sensi dell’art. 2901 c.c. L’effetto tipico dell’azione revocatoria è stato così realizzato: l’atto rimane valido tra le parti, ma non è opponibile al creditore che può agire esecutivamente sui beni come se la cessione non fosse mai avvenuta.

I convenuti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.