Carta di credito revolving: contratto nullo.

Con la sentenza n. 12838 del 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito la nullità, ai sensi del Codice del Consumo, dei contratti di carte revolving stipulati attraverso negozianti non iscritti all’U.I.C.

Un consumatore ha sottoscritto una carta di credito revolving presso un negozio convenzionato con una finanziaria, prima del 13 agosto 2010, senza che il negoziante fosse regolarmente iscritto nell’elenco dell’Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.).

Il titolare ha contestato la validità del contratto sostenendo che:

  • quel periodo era regolato da norme che riservavano a soggetti iscritti all’elenco U.I.C. la promozione di linee di credito revolving;
  • la mancanza di tale iscrizione rendeva il contratto nullo per violazione di norme imperative di tutela del consumatore.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12838, ha confermato che:

  • ai sensi del D.lgs. 374/1999 e D.M. 485/2001, era vietato predisporre carte revolving tramite soggetti non iscritti all’U.I.C.;
  • il contratto avente tali caratteristiche è quindi nullo ex art. 1418 c.c..

“nella vigenza del d.lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, … non era consentita l’apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving … presso un fornitore di beni e servizi convenzionato … ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’U.I.C. … il contratto è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. civ.” 

Le carte di credito revolving stipulate da soggetti non iscritti all’elenco U.I.C. (previsto da norme allora vigenti) sono nulle: il consumatore può ottenere l’annullamento del contratto e rivalersi su eventuali addebiti ingiustificati.