Ultimo aggiornamento: 4 Marzo 2026
Negli ultimi anni sono aumentate in modo significativo le azioni legali promosse non dalle banche originarie, ma da società di cartolarizzazione (SPV – Special Purpose Vehicle) o dai loro servicer, che acquistano pacchetti di crediti deteriorati (NPL) e poi tentano di recuperarli anche attraverso decreti ingiuntivi e procedure esecutive.
Questo articolo illustra le principali difese che l’ordinamento italiano riconosce al debitore che si trova a fronteggiare tali richieste, sulla base della giurisprudenza più recente.
1. Cos’è una società di cartolarizzazione e come funziona la cessione del credito
La cartolarizzazione del credito è un’operazione finanziaria regolata dalla Legge n. 130/1999, mediante la quale una banca (cedente) trasferisce un portafoglio di crediti — spesso in sofferenza — a una società appositamente costituita (SPV). La cessione avviene in blocco e viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, senza che i singoli debitori vengano notificati individualmente.
Il cessionario (SPV) nomina poi un servicer, soggetto incaricato di gestire e recuperare i crediti, che agisce in nome e per conto della SPV stessa.
2. Il problema della legittimazione attiva: chi può agire in giudizio?
Il punto centrale di molte difese riguarda la legittimazione attiva, cioè il diritto del soggetto che agisce in giudizio di farlo effettivamente. La Cassazione ha chiarito, con le ordinanze n. 17372/2020 e n. 2593/2023, che:
- La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è necessaria ma non sufficiente a provare la titolarità del credito
- Il cessionario deve produrre in giudizio il contratto di cessione o l’elenco analitico dei crediti ceduti che identifichi il singolo credito
- Il servicer deve dimostrare di avere un mandato o una delega valida della SPV per agire in giudizio
- In mancanza di tali prove, il giudice deve dichiarare il difetto di legittimazione attiva e rigettare la domanda
3. Le eccezioni che il debitore può sollevare
Il debitore convenuto in giudizio da una SPV o da un servicer può opporre diverse eccezioni:
a) Carenza di legittimazione attiva
Se il cessionario non prova di essere titolare del credito specifico (non basta la GU), l’azione va respinta. Questa eccezione è spesso decisiva e può portare alla revoca del decreto ingiuntivo o al rigetto della domanda.
b) Difetto di rappresentanza del servicer
Il servicer agisce in nome e per conto della SPV: deve esibire un mandato specifico o una procura valida. L’assenza di questo documento determina l’inammissibilità dell’azione.
c) Eccezione di prescrizione
I diritti di credito si prescrivono in tempi diversi a seconda della natura del rapporto:
- 10 anni per i mutui e i contratti bancari in generale
- 5 anni per le rate di mutuo, interessi, canoni
- 10 anni se il credito è stato accertato con sentenza passata in giudicato
La cessione del credito non interrompe la prescrizione: l’atto interruttivo deve essere compiuto dal nuovo titolare (SPV) nei confronti del debitore. Se la SPV non ha mai inviato atti interruttivi validi, il credito potrebbe essere prescritto.
d) Opponibilità delle eccezioni al cessionario
Ai sensi dell’art. 1248 c.c., il debitore può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente (banca originaria) al momento della cessione: nullità del contratto, usurarietà degli interessi, irregolarità delle clausole, anatocismo, ecc.
e) Indeterminatezza del portafoglio ceduto
Se la cessione è avvenuta in blocco e la GU non consente di identificare con certezza il credito del singolo debitore nel portafoglio, il giudice può ritenere non provata la titolarità del credito.
4. Come difendersi da un decreto ingiuntivo emesso su richiesta di una SPV
Quando si riceve un decreto ingiuntivo da una SPV o da un servicer, è fondamentale rispettare i termini e agire tempestivamente:
- Termine per l’opposizione: 40 giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.)
- L’opposizione si propone con atto di citazione davanti al Tribunale competente
- Nell’atto di opposizione si sollevano tutte le eccezioni disponibili: difetto di legittimazione, prescrizione, nullità clausole, ecc.
- Si può richiedere la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, dimostrando il fumus boni iuris e il periculum in mora
5. Come difendersi da un pignoramento promosso da una SPV
Se l’esecuzione forzata è già iniziata (pignoramento di beni mobili, immobili o stipendio), gli strumenti di tutela sono:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): si contesta il diritto della SPV di procedere all’esecuzione (titolo esecutivo invalido, prescrizione, difetto di legittimazione)
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): si contesta la regolarità formale degli atti del procedimento esecutivo (notifiche irregolari, vizi del precetto, ecc.)
- Sospensione dell’esecuzione: il giudice dell’esecuzione può sospendere la procedura se l’opposizione appare fondata
6. Il ruolo del precetto: attenzione alla notifica
Prima del pignoramento, la SPV deve notificare un atto di precetto, che deve contenere:
- L’indicazione del titolo esecutivo
- La sommazione ad adempiere entro 10 giorni
- L’intimazione di pagamento con l’ammontare preciso del credito
Il precetto notificato da un soggetto privo di legittimazione o senza valido mandato è nullo. Anche il precetto perde efficacia se il pignoramento non viene eseguito entro 90 giorni dalla sua notifica.
7. La giurisprudenza di riferimento
Le sentenze più rilevanti su questi temi:
- Cass. ord. n. 17372/2020: la pubblicazione in GU non basta a provare la titolarità del credito; il cessionario deve produrre documentazione specifica
- Cass. ord. n. 2593/2023: ribadisce l’onere del cessionario di provare l’appartenenza del credito al portafoglio ceduto
- Cass. Sez. Un. n. 14650/2021: in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere della prova sul titolo spetta all’opposto (SPV)
- Cass. n. 9247/2022: il difetto di legittimazione del servicer non sanato integra una causa di improponibilità dell’azione
8. Cosa fare in concreto
Se si riceve una lettera di messa in mora, un decreto ingiuntivo o un atto di pignoramento da parte di una SPV o di un servicer, è opportuno:
- Verificare con attenzione chi è il soggetto che agisce (SPV, servicer, cessionario successivo)
- Controllare se è stata prodotta la documentazione della cessione e il mandato del servicer
- Verificare la data del credito originario e valutare la possibile prescrizione
- Controllare se il contratto originario conteneva clausole nulle (interessi usurari, anatocismo, commissioni illegittime)
- Rispettare i termini di decadenza per proporre opposizione (40 giorni per il decreto ingiuntivo)
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere puramente divulgativo e non costituiscono consulenza legale. Per valutare la propria situazione specifica è sempre necessario rivolgersi a un professionista abilitato.


