Negli ultimi anni il tema della cartolarizzazione dei crediti e della legittimazione attiva del soggetto che agisce in giudizio per il loro recupero è diventato uno dei nodi più dibattuti nella giurisprudenza di merito e di legittimità. La questione riguarda in modo diretto chiunque si trovi convenuto in un giudizio di recupero crediti da parte di una società cessionaria o di un servicer, spesso a distanza di anni dall’originaria insorgenza del debito.
1. Cos’è la cartolarizzazione dei crediti
La cartolarizzazione (in inglese securitisation) è un’operazione finanziaria disciplinata in Italia dalla Legge 30 aprile 1999, n. 130, con cui un soggetto (il cedente, di norma una banca o un intermediario finanziario) cede in blocco a una società veicolo (Special Purpose Vehicle o SPV) un portafoglio di crediti, anche in sofferenza (Non Performing Loans, NPL). La società veicolo finanzia l’acquisto emettendo titoli (i cosiddetti Asset Backed Securities, ABS) collocati sul mercato dei capitali.
Il meccanismo è dunque questo: il debitore originario si trova ad avere come nuovo creditore non più la banca con cui aveva contratto il rapporto, ma la SPV (o, in delega, il servicer), che gestisce il portafoglio e può agire in giudizio per il recupero.
2. Il problema della legittimazione attiva
Quando la SPV o il servicer agiscono in giudizio per il recupero del credito, il debitore convenuto ha il diritto di eccepire la carenza di legittimazione attiva, ovvero di contestare che l’attore abbia titolo per agire. La questione ruota attorno a un punto centrale: è sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione per provare il trasferimento del singolo credito?
La risposta della giurisprudenza ha oscillato nel tempo, ma si è progressivamente consolidata su una posizione precisa.
3. L’evoluzione giurisprudenziale: dalla Cassazione alle Corti di merito
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale come prova della cessione
La Legge 130/1999 (art. 4) prevede che la cessione dei crediti in blocco diventi efficace nei confronti dei debitori ceduti e dei terzi con la sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione, in deroga alle ordinarie regole della cessione del credito di cui all’art. 1264 c.c.
Su questa base, una parte della giurisprudenza ha ritenuto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale fosse sufficiente a dimostrare sia l’avvenuta cessione sia la legittimazione attiva del cessionario. Tuttavia, tale impostazione è stata progressivamente messa in discussione.
Il revirement della Cassazione: onere di produrre il contratto di cessione
La Corte di Cassazione, con una serie di pronunce tra cui si segnalano le ordinanze n. 17372/2020 e n. 2593/2023, ha chiarito che:
- la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale produce effetti sul piano dell’opponibilità della cessione ai debitori e ai terzi, ma non sostituisce la prova dell’inclusione del singolo credito nel portafoglio ceduto;
- il cessionario che agisce in giudizio è tenuto a produrre il contratto di cessione (o quanto meno l’elenco dei crediti ceduti) per dimostrare che il credito azionato è effettivamente ricompreso nella cessione;
- in mancanza di tale prova, l’azione è inammissibile per carenza di legittimazione attiva.
Questo orientamento è stato confermato anche dalle sezioni di merito, con un significativo allineamento da parte dei Tribunali di tutta Italia.
Il ruolo del servicer
Spesso la SPV non agisce direttamente, ma si avvale di un servicer, ovvero un soggetto (di regola iscritto all’albo ex art. 106 TUB) incaricato della gestione e del recupero del portafoglio. Anche in questo caso la giurisprudenza ha richiesto la dimostrazione:
- dell’avvenuta cessione del credito alla SPV;
- del mandato conferito al servicer, con le relative facoltà di agire in giudizio;
- della riconducibilità del singolo credito al portafoglio gestito.
La Cassazione ha ribadito che il servicer non è titolare del credito, ma agisce in nome e per conto della SPV: pertanto deve dimostrare sia la legittimazione della mandante sia la propria legittimazione a stare in giudizio come rappresentante.
4. Le eccezioni del debitore: cosa può contestare
Il soggetto convenuto in un giudizio di recupero da parte di una SPV o di un servicer può sollevare le seguenti eccezioni:
- Carenza di legittimazione attiva: mancata produzione del contratto di cessione o dell’elenco dei crediti ceduti che comprovi l’inclusione dello specifico credito nel portafoglio.
- Difetto di rappresentanza del servicer: mancata produzione del mandato o della procura che abilita il servicer ad agire in giudizio per conto della SPV.
- Opponibilità di eccezioni al cessionario: ai sensi dell’art. 1248 c.c., il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente originario (pagamenti già effettuati, prescrizione, nullità del titolo originario, ecc.).
- Prescrizione del credito: la cessione non interrompe la prescrizione, che continua a decorrere; il debitore può eccepirla se non è stata validamente interrotta.
- Indeterminatezza del credito ceduto: se il portafoglio ceduto è descritto in modo generico e non permette di identificare con certezza il singolo credito, la prova della cessione può risultare insufficiente.
5. Il punto sulla prova documentale: cosa deve produrre il cessionario
Secondo l’orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, per dimostrare la legittimazione attiva il cessionario (o il servicer che agisce per suo conto) deve produrre:
- la Gazzetta Ufficiale con l’avviso di cessione (necessaria ma non sufficiente);
- il contratto di cessione o, in alternativa, l’elenco dei crediti ceduti che includa specificamente il credito azionato (con indicazione del debitore, del titolo e dell’importo);
- in caso di servicer: la delega o il mandato conferito dalla SPV, con le facoltà di stare in giudizio.
La produzione del solo estratto conto o del decreto ingiuntivo originario non è sufficiente a fondare la legittimazione del nuovo creditore.
6. Orientamenti recenti e prospettive
Il dibattito giurisprudenziale non è ancora del tutto sopito. Alcune corti di merito continuano ad applicare un orientamento più permissivo, ritenendo sufficiente la pubblicazione in GU unitamente a dichiarazioni del servicer circa l’inclusione del credito nel portafoglio. Tuttavia, l’indirizzo prevalente della Suprema Corte impone una verifica rigorosa della prova documentale, in applicazione dei principi generali sull’onere della prova (art. 2697 c.c.).
È importante segnalare che la questione assume rilievo anche nei procedimenti monitòri (decreto ingiuntivo): se il ricorrente non produce idonea documentazione sulla cessione, il decreto ingiuntivo può essere dichiarato nullo in sede di opposizione, con conseguente rigetto della domanda.
Conclusione
La cartolarizzazione dei crediti è uno strumento finanziario legittimo e diffuso, ma il suo utilizzo nel contenzioso giudiziario pone questioni giuridiche rilevanti che i tribunali stanno definendo con crescente rigore. La verifica della legittimazione attiva del soggetto che agisce in giudizio — e la produzione della documentazione necessaria a sostenerla — è oggi un passaggio imprescindibile di ogni procedimento di recupero crediti derivante da operazioni di cartolarizzazione. Il debitore che si trova convenuto in tali giudizi ha strumenti precisi per contestare la posizione di chi agisce nei suoi confronti.


