La cessione del credito è il contratto con cui un soggetto trasferisce a un altro la titolarità di un credito. L’operazione è molto diffusa sia in ambito bancario sia nei rapporti commerciali e consente al creditore di ottenere liquidità immediata o di delegare la gestione del credito.
La normativa disciplina con precisione gli effetti della cessione, gli obblighi delle parti e le tutele del debitore ceduto.
Come funziona la cessione del credito
Il contratto coinvolge tre soggetti:
Cedente: il creditore originario che trasferisce il credito.
Cessionario: il soggetto che acquista il credito.
Debitore ceduto: il soggetto obbligato al pagamento.
La cessione può avvenire a titolo oneroso, gratuito o nell’ambito di operazioni finanziarie come cartolarizzazioni e factoring.
Effetti della cessione
Dal momento della cessione:
– il credito si trasferisce al cessionario;
– il cedente non ha più titolo per richiedere il pagamento;
– il debitore deve adempiere verso il nuovo creditore.
La cessione produce effetti nei confronti del debitore dal momento in cui ne riceve comunicazione formale.
Tutela del debitore ceduto
Il debitore può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente. Ciò significa che:
– può contestare l’esistenza del credito;
– può far valere pagamenti già effettuati;
– può opporsi a clausole illegittime.
Nei casi di cessioni massive o cartolarizzazioni, la comunicazione può essere effettuata con modalità semplificate.
Esempio pratico
Una banca cede un credito deteriorato a una società di recupero. Il debitore riceve comunicazione e può contestare interessi non dovuti, opponendo le stesse eccezioni che avrebbe potuto far valere contro la banca.
Valutazione del caso concreto
Ogni operazione di cessione richiede una verifica del titolo del credito, delle comunicazioni inviate al debitore e delle condizioni contrattuali. Una valutazione accurata consente di individuare eventuali irregolarità e tutelare i diritti delle parti coinvolte.


