Il Tribunale di Patti accoglie l’opposizione a decreto ingiuntivo: nulla la cessione del credito, nullo il contratto di finanziamento.
Una recente sentenza del Tribunale di Patti ha accolto integralmente l’opposizione promossa da un’assistita dello Studio Legale Mondello avverso un decreto ingiuntivo richiesto da una società cessionaria del credito.
Il decreto ingiuntivo imponeva alla parte opponente il pagamento di oltre undicimila euro. L’opposizione ha sollevato numerosi profili di illegittimità, tra cui la mancata prova della titolarità del credito, l’assenza di un valido contratto di finanziamento, e il superamento della soglia antiusura.
Il giudice ha rilevato la totale assenza di prova della catena delle cessioni di credito, elemento essenziale per dimostrare la legittimazione attiva del creditore opposto. La sentenza ha quindi annullato il decreto ingiuntivo, liberando la cliente da ogni obbligo di pagamento.
Il Tribunale ha confermato che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere della prova della titolarità del credito grava sul creditore opposto. In mancanza di documentazione completa e idonea a dimostrare la legittima cessione del credito e la validità del contratto, il giudice non può che rigettare la pretesa monitoria.
Come affermato nella pronuncia, “l’opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio ordinario a cognizione piena nel quale il creditore ha l’onere di dimostrare i fatti costitutivi del credito”.
Questa decisione ribadisce l’importanza della documentazione probatoria nei procedimenti di recupero crediti. I debitori non sono privi di difese: la verifica della regolarità formale e sostanziale della pretesa è essenziale. Il mancato rispetto delle regole sulla trasparenza contrattuale e sulla cessione dei crediti può comportare la nullità dell’intera procedura monitoria.
Questa pronuncia dimostra quanto sia fondamentale difendersi da richieste di pagamento non documentate.


