Ultimo aggiornamento: 14 Giugno 2026
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In sintesi. La commissione di massimo scoperto (CMS) era una somma che la banca addebitava al cliente come remunerazione per la disponibilità di fondi, calcolata sul saldo a debito più elevato registrato in un periodo, di regola il trimestre. Per anni ha gravato sui conti correnti con apertura di credito ed è diventata uno dei principali terreni del contenzioso bancario, per due ragioni: la clausola che la prevede è spesso nulla per indeterminatezza dell’oggetto (quando indica solo la percentuale, senza criteri, base e periodo di calcolo), e la CMS, per la sua natura corrispettiva, rileva ai fini dell’usura. Dal 1° gennaio 2010 entra nel calcolo del tasso soglia (art. 2-bis del d.l. 185/2008, conv. legge 2/2009); per i rapporti anteriori le Sezioni Unite (sentenza n. 16303/2018) hanno indicato il confronto autonomo con la cosiddetta “CMS soglia”. Con l’art. 117-bis del Testo Unico Bancario la CMS è stata superata e sostituita dalla commissione onnicomprensiva sull’accordato e dalla commissione di istruttoria veloce. Le CMS pagate in passato restano però spesso recuperabili, previa ricostruzione contabile del rapporto.
Che cos’è la commissione di massimo scoperto
Risposta diretta. La CMS è la remunerazione che la banca tratteneva per la messa a disposizione di una somma, commisurata non all’utilizzo effettivo ma al picco di esposizione a debito del cliente in un certo periodo. In pratica si pagava sul saldo a debito più alto raggiunto nel trimestre, a prescindere dalla durata di quell’esposizione.
Proprio questa struttura ha alimentato le critiche: una commissione calcolata sul “massimo scoperto” poteva risultare elevata anche per un’esposizione di un solo giorno, e si sommava agli interessi, aumentando il costo effettivo del credito in modo poco trasparente.
Quando la clausola CMS è nulla
Risposta diretta. La clausola sulla CMS è nulla per indeterminatezza dell’oggetto quando si limita a indicare la percentuale, senza specificare i criteri di calcolo, la base su cui si applica e il periodo di riferimento. In tal caso il cliente non è in grado di sapere quando e in quale misura sorga l’obbligo di pagamento, e le somme addebitate non sono dovute.
È un vizio frequente nei contratti di conto corrente più risalenti, dove la CMS compariva come una semplice percentuale priva di una disciplina chiara. La nullità della clausola comporta che gli importi trattenuti a quel titolo siano ripetibili, cioè restituibili al cliente.
La CMS e l’usura
Risposta diretta. La CMS ha natura corrispettiva e rientra tra le remunerazioni del credito rilevanti ai sensi dell’art. 644 del codice penale e della legge n. 108/1996. Va quindi considerata nella verifica del superamento del tasso soglia.
Dal 1° gennaio 2010, per effetto dell’art. 2-bis del d.l. 185/2008 (convertito nella legge 2/2009), la CMS entra direttamente nel calcolo ai fini dell’usura. Per i rapporti anteriori a quella data, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 16303 del 2018, hanno chiarito che la CMS rileva attraverso un confronto autonomo: la commissione concretamente applicata va comparata con la “CMS soglia”, ottenuta aumentando della metà l’entità media rilevata nei decreti ministeriali del periodo. L’eventuale superamento concorre a fondare la contestazione di usura.
Il superamento della CMS: l’art. 117-bis TUB
Risposta diretta. La commissione di massimo scoperto nella forma tradizionale è stata superata. Con l’art. 117-bis del Testo Unico Bancario, introdotto dalla riforma del 2011-2012, è stata sostituita da una commissione onnicomprensiva sull’importo accordato, entro un tetto massimo, e dalla commissione di istruttoria veloce (CIV) per gli sconfinamenti in assenza di affidamento.
L’obiettivo della riforma era restituire trasparenza al costo del conto, eliminando una voce opaca e potenzialmente onerosa. Resta però rilevante, ai fini del recupero, tutto il pregresso: le CMS addebitate prima della riforma, se fondate su clausole nulle o se incidenti sull’usura, possono essere ancora contestate nei limiti della prescrizione.
Come recuperare le CMS pagate
Risposta diretta. Serve una perizia contabile che isoli gli addebiti a titolo di CMS, verifichi la validità della clausola e l’eventuale incidenza ai fini dell’usura, e ricostruisca il saldo corretto. Sul ricalcolo si fonda la richiesta di restituzione, da avanzare con reclamo, Arbitro Bancario Finanziario o azione giudiziale.
Come per l’anatocismo, l’analisi del conto fa spesso emergere più profili insieme (CMS, capitalizzazione illegittima, tassi oltre soglia, spese non pattuite), che concorrono a rideterminare il reale rapporto di dare-avere. L’azione di ripetizione è soggetta alla prescrizione decennale, la cui decorrenza, per i versamenti in conto corrente, segue i criteri fissati dalle Sezioni Unite in tema di rimesse solutorie e ripristinatorie. Per questo è opportuno far valutare tempestivamente il rapporto da un professionista.
Conclusioni operative
La commissione di massimo scoperto è un esempio chiaro di come il costo effettivo di un conto corrente possa nascondersi in voci accessorie. Anche se oggi superata, continua a rilevare per i numerosi rapporti pregressi ancora aperti o contestabili. La verifica è tecnica: occorre isolare le CMS, valutarne la legittimità e l’impatto sull’usura e ricostruire il saldo corretto. Solo così si stabilisce se vi sia un importo da recuperare e con quale strumento agire.
Domande frequenti
Cos’è la commissione di massimo scoperto?
È la remunerazione che la banca addebitava sul saldo a debito più elevato di un periodo (di norma il trimestre), tipica dei conti correnti con apertura di credito.
Quando la clausola è nulla?
Quando indica solo la percentuale senza criteri di calcolo, base e periodo: è nulla per indeterminatezza dell’oggetto e le somme non sono dovute.
La CMS conta per l’usura?
Sì: ha natura corrispettiva. Dal 2010 entra nel calcolo del tasso soglia; per i rapporti anteriori si confronta con la “CMS soglia” (Cass. SU n. 16303/2018).
Esiste ancora?
No, nella forma tradizionale: l’art. 117-bis TUB l’ha sostituita con la commissione onnicomprensiva e la commissione di istruttoria veloce.
Come recupero quanto pagato?
Con una perizia sul conto che ricalcola il saldo corretto, poi reclamo, ABF o causa, nel termine di prescrizione decennale.
Letture consigliate
- Contenzioso bancario e riscossione: la guida completa per difendersi
- Anatocismo bancario: cos’è, quando è vietato e come recuperare gli interessi
- Usura bancaria: cos’è il tasso soglia, come si calcola e come difendersi
- Ammortamento alla francese: cosa hanno deciso le Sezioni Unite
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Guida aggiornata a giugno 2026. Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa e non costituisce parere legale: ogni situazione va valutata nel caso concreto con l’assistenza di un avvocato.
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