Controllo automatizzato: la cartella si può contestare

Con l’ordinanza n. 15372 del 9 giugno 2025 la Cassazione dichiara che la cartella di pagamento da controllo automatizzato è impugnabile anche sul merito.

Una società che ricevendo una cartella di pagamento basata su un accertamento automatico ex art. 36‑bis D.P.R. 600/1973, ha contestato l’utilizzo del controllo automatizzato, ritenuto inadeguato, e ha sostenuto che la sua perdita dello status di società operativa non era stata adeguatamente verificata per singolo anno d’imposta; pertanto ha impugnato la cartella in appello anche sul merito della pretesa tributaria.

L’Ufficio delle Entrate aveva contestato il suo status di operatività su più esercizi, qualificandola come società di comodo e pretendendo il pagamento di imposte.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15372 del 9 giugno 2025, ha stabilito che:

  • È legittimo ricorrere al controllo ex art. 36‑bis per l’emissione della cartella.
  • Tuttavia, il contribuente può impugnare la cartella non solo per vizi formali ma anche per contestare il merito della pretesa tributaria, inclusa la qualificazione come società di comodo, in quanto le dichiarazioni dell’impresa sono ritrattabili.

Inoltre, la Corte ha chiarito che lo status di “società di comodo” non deve considerarsi permanente, ma va accertato anno per anno, essendo un elemento variabile, ed evitando così l’applicazione automatica su più esercizi in assenza di uno specifico accertamento.

L’impugnazione della cartella di pagamento non è preclusa, potendo il contribuente contestare anche il merito della pretesa tributaria, atteso che le dichiarazioni dallo stesso rese sono suscettibili di ritrattazione.”


La cartella di pagamento derivante da controllo automatizzato può essere impugnata anche sul merito, compresa la qualificazione come società di comodo, con verifiche anno per anno.