Contratti derivati e Interest Rate Swap (IRS): nullita’ e tutele

Ultimo aggiornamento: 26 Giugno 2026

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Contratti derivati e Interest Rate Swap (IRS): nullita’ e tutele

In sintesi. I contratti derivati, e in particolare l’Interest Rate Swap (IRS), sono strumenti finanziari spesso proposti dalle banche a imprese ed enti come “copertura” dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse. In molti casi, pero’, cio’ che viene firmato non e’ una vera assicurazione, ma una scommessa il cui valore iniziale e’ gia’ sbilanciato a favore dell’intermediario. La giurisprudenza ha individuato un principio chiaro: il derivato e’ nullo per difetto di causa o di oggetto quando nel contratto non sono esplicitati il mark to market (MtM), i criteri matematici per calcolarlo, i costi impliciti e gli scenari probabilistici, perche’ in tal caso l’alea, cioe’ il rischio assunto, non e’ “razionale” ne’ misurabile dal cliente. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 8770 del 12 maggio 2020 (il caso del Comune di Cattolica), hanno fissato questi paletti e, per gli enti pubblici, hanno aggiunto il divieto di derivati speculativi e l’obbligo di delibera del Consiglio comunale. Se il derivato e’ nullo, il contratto viene meno fin dall’origine e la legge consente di chiedere la ripetizione dei differenziali indebitamente versati. Questa guida spiega, con linguaggio accessibile a imprenditori e privati, come funzionano questi strumenti, perche’ possono essere nulli e quali rimedi sono previsti.

Cosa sono i contratti derivati e a cosa servono

Risposta diretta. Un contratto derivato e’ un accordo il cui valore “deriva” dall’andamento di un’altra grandezza economica, detta sottostante: un tasso di interesse, un cambio, il prezzo di una materia prima, un indice. Le parti non si scambiano il bene sottostante, ma flussi di denaro calcolati in base al suo andamento. Lo strumento puo’ servire a proteggersi da un rischio (copertura) oppure a scommettere su un movimento dei prezzi (speculazione).

Il termine “derivato” e’ generico e racchiude famiglie molto diverse di contratti: swap, opzioni, future, forward. Il tratto comune e’ che il loro valore non e’ autonomo, ma dipende dall’evoluzione di un parametro esterno. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di contratti “su misura”, negoziati direttamente tra la banca e il cliente fuori dai mercati regolamentati: per questo si parla di derivati OTC, dall’inglese over the counter, “sopra il bancone”. A differenza di un titolo quotato in borsa, il cui prezzo e’ pubblico e trasparente, il derivato OTC e’ costruito dall’intermediario, che ne conosce i meccanismi interni assai meglio della controparte.

Questa asimmetria, di per se’, non e’ illecita: e’ fisiologico che la banca abbia competenze tecniche superiori. Diventa pero’ giuridicamente rilevante quando si traduce in opacita’ contrattuale, cioe’ quando il cliente firma un contratto i cui elementi economici essenziali non sono resi conoscibili. E’ qui che si gioca la partita della validita’ del derivato.

Perche’ il derivato e’ una “scommessa” sul piano giuridico

Sul piano civilistico, il derivato e’ stato inquadrato come una scommessa autorizzata dalla legge, cioe’ un contratto aleatorio in cui ciascuna parte assume un rischio in vista di un possibile guadagno. La differenza rispetto al gioco e alla scommessa comuni, cui l’art. 1933 del codice civile nega tutela giudiziale, sta nella funzione economica meritevole che il derivato puo’ assolvere: gestire e ripartire un rischio finanziario. Proprio perche’ e’ una scommessa “razionale”, pero’, occorre che entrambe le parti sappiano su cosa stanno scommettendo. Se il cliente non e’ messo in condizione di misurare il proprio rischio, la scommessa degenera in azzardo e il contratto perde la sua giustificazione causale.

Che cos’e’ l’Interest Rate Swap (IRS)

Risposta diretta. L’Interest Rate Swap e’ il derivato piu’ diffuso nel rapporto banca-impresa: e’ un contratto con cui due parti si scambiano periodicamente flussi di interessi calcolati su uno stesso capitale di riferimento, il nozionale. Tipicamente una parte paga un tasso fisso e riceve un tasso variabile, l’altra fa l’opposto. Alla scadenza di ogni periodo si regola solo la differenza tra i due flussi: il differenziale.

Il caso classico e’ quello dell’impresa che ha un mutuo o un finanziamento a tasso variabile e teme che i tassi salgano. La banca propone un IRS in cui l’impresa “incassa” il variabile (lo stesso che paga sul mutuo) e “paga” un fisso predeterminato. In teoria, se i tassi salgono, il maggior costo del mutuo e’ compensato dal differenziale incassato sullo swap; se scendono, l’impresa rinuncia al risparmio ma ha comunque ottenuto la stabilita’ che cercava. In questo schema “puro” il derivato funziona come una forma di assicurazione sul costo del debito.

Il problema nasce quando lo schema si complica: clausole che attivano costi aggiuntivi al superamento di certe soglie di tasso (barriere, knock-in), strutture asimmetriche in cui il cliente e’ protetto poco e rischia molto, somme iniziali versate dalla banca (upfront) che mascherano un debito. In questi casi l’IRS smette di essere una copertura e diventa uno strumento il cui equilibrio economico, all’origine, e’ gia’ a sfavore del cliente.

Il nozionale: un capitale che non si versa

Il nozionale e’ il capitale “figurato” su cui si calcolano gli interessi scambiati. E’ fondamentale capire che il nozionale non viene mai versato da nessuna delle parti: serve unicamente come base di calcolo dei flussi. Se il nozionale e’ di un milione di euro e la differenza tra tasso fisso e variabile in un periodo e’ dello 0,5%, il differenziale di quel periodo sara’ calcolato su quel milione, ma le parti si scambieranno solo i cinquemila euro di differenza, non il capitale. La grandezza del nozionale, tuttavia, amplifica l’entita’ del rischio: piu’ e’ alto, piu’ pesano gli scostamenti dei tassi.

La distinzione fondamentale: copertura (hedging) o speculazione

Risposta diretta. Un derivato ha finalita’ di copertura quando e’ collegato a un’esposizione reale del cliente e tende a neutralizzarne il rischio: il classico IRS a fronte di un mutuo a tasso variabile. Ha finalita’ speculativa quando e’ scollegato da qualsiasi passivita’ sottostante ed e’ una pura scommessa sull’andamento dei tassi. La distinzione non e’ una sottigliezza accademica: incide sulla causa concreta del contratto e, per gli enti pubblici, segna il confine tra cio’ che e’ lecito e cio’ che la legge vietava.

Nella copertura, il derivato vive in funzione di qualcos’altro: serve a rendere prevedibile il costo di un debito che gia’ esiste. La sua razionalita’ economica si misura nella corrispondenza tra il rischio coperto e il rischio assunto. Un IRS di copertura ben costruito ha un nozionale allineato al debito sottostante, una durata coerente, parametri speculari a quelli del finanziamento. Quando questi elementi non coincidono, ad esempio un nozionale superiore al debito o una durata diversa, la “copertura” e’ solo nominale e in realta’ il cliente sta assumendo un rischio aggiuntivo rispetto a quello che diceva di voler eliminare.

Nella speculazione, invece, il derivato e’ autonomo: non c’e’ un debito da proteggere, c’e’ solo la scommessa. Per un’impresa privata la scelta speculativa, in se’, e’ lecita, purche’ consapevole. Per un ente pubblico, come si vedra’, la questione e’ radicalmente diversa, perche’ la finanza pubblica non puo’ essere esposta ad alee speculative.

Perche’ la finalita’ incide sulla causa del contratto

La causa, in diritto civile, e’ la funzione economico-sociale concreta che il contratto realizza. Un derivato che si presenta come copertura, ma che in realta’ espone il cliente a un rischio sproporzionato e privo di collegamento con una passivita’ effettiva, presenta uno scarto tra la causa dichiarata e la causa concreta. Questo scarto, unito all’opacita’ degli elementi economici, e’ uno dei terreni su cui la giurisprudenza ha costruito la nullita’ del derivato.

Le nozioni chiave: mark to market, costi impliciti, scenari probabilistici, alea

Risposta diretta. Per capire se un derivato e’ valido occorre padroneggiare quattro nozioni: il mark to market (il valore corrente del contratto), i costi impliciti (le commissioni non dichiarate incorporate nel prezzo), gli scenari probabilistici (le proiezioni di come potra’ andare) e l’alea (il rischio assunto). Quando questi elementi non sono esplicitati, il cliente firma alla cieca e l’alea cessa di essere razionale.

Il mark to market (MtM)

Il mark to market e’ il valore di mercato del derivato in un dato momento: in concreto, la stima di quanto costerebbe, o quanto si incasserebbe, chiudere anticipatamente il contratto. E’ un valore teorico, calcolato attualizzando i flussi futuri attesi sulla base delle curve dei tassi. Per definizione, il MtM e’ positivo per una parte e negativo, in misura speculare, per l’altra: fotografa chi, in quel momento, e’ “in vantaggio” nella scommessa.

Il punto critico e’ il MtM iniziale, cioe’ il valore del derivato nel momento stesso in cui lo si firma. Un derivato realmente equo dovrebbe nascere con un MtM pari o vicino a zero: nessuna delle due parti parte avvantaggiata. Quando invece il MtM iniziale e’ negativo per il cliente, significa che, gia’ al momento della firma, il contratto vale meno di quanto il cliente ha “pagato” per averlo. Quella differenza e’ un costo occulto. Ecco perche’ l’indicazione del MtM, e soprattutto del metodo matematico per calcolarlo, e’ decisiva: senza di essa il cliente non puo’ sapere se sta acquistando una copertura equa o un prodotto gia’ in perdita.

I costi impliciti

I costi impliciti sono le commissioni e i margini che la banca incorpora nella struttura del derivato senza dichiararli come voce di costo. Non compaiono come “spese” in fattura: sono nascosti nello sbilanciamento iniziale del MtM. Un IRS che nasce con MtM negativo per il cliente, ad esempio, di trentamila euro, contiene in sostanza un costo implicito di trentamila euro a favore della banca. Il cliente, che crede di non pagare nulla perche’ non vede commissioni esplicite, in realta’ ha gia’ sopportato un onere. La mancata esplicitazione di questi costi e’ uno degli aspetti su cui la giurisprudenza si e’ soffermata con maggior rigore.

Gli scenari probabilistici

Gli scenari probabilistici sono le proiezioni, fondate su modelli statistici, delle probabilita’ che il derivato produca esiti favorevoli o sfavorevoli per il cliente, e di quale entita’. Servono a rispondere alla domanda decisiva: che probabilita’ ho di guadagnare e quanto, e che probabilita’ ho di perdere e quanto? Senza questa rappresentazione, il cliente conosce solo il meccanismo del contratto, ma non la sua prospettiva concreta di rischio e rendimento. La giurisprudenza ha valorizzato gli scenari probabilistici come componente della trasparenza dell’alea: e’ la differenza tra sapere come funziona la roulette e sapere quante probabilita’ ho di vincere a quel tavolo.

L’alea e la sua “razionalita’”

L’alea e’ il rischio che ciascuna parte assume nel contratto aleatorio. Nel derivato, l’alea e’ bilaterale: entrambe le parti rischiano, in funzione dell’andamento del sottostante. Perche’ la scommessa sia lecita e meritevole di tutela, l’alea deve essere razionale, cioe’ conosciuta e misurabile da entrambi i contraenti. Razionale non significa “piccola” o “equilibrata”: significa che il cliente, al momento della firma, e’ in grado di rappresentarsi quale rischio sta assumendo e con quali probabilita’. Quando mancano MtM, criteri di calcolo, costi impliciti e scenari, l’alea diventa irrazionale: il cliente non puo’ misurarla, e cio’ che firma non e’ una scommessa consapevole ma un salto nel buio.

Quando il contratto derivato e’ nullo: il difetto di causa o di oggetto

Risposta diretta. Il derivato e’ nullo quando, mancando l’esplicitazione del mark to market, dei criteri per calcolarlo, dei costi impliciti e degli scenari probabilistici, l’alea non e’ razionale ne’ misurabile dal cliente. In tal caso il contratto e’ privo di una causa concreta meritevole oppure ha un oggetto indeterminato e indeterminabile, con conseguente nullita’ ai sensi degli artt. 1418, 1325 e 1346 del codice civile.

Il ragionamento giuridico si articola su due binari, spesso convergenti. Il primo e’ quello della causa. Come si e’ visto, il derivato e’ una scommessa razionale: la sua giustificazione causale sta nella ripartizione consapevole di un rischio. Se l’alea non e’ conoscibile, viene meno proprio cio’ che rende la scommessa razionale e quindi meritevole di tutela: la causa concreta del contratto si svuota. Non c’e’ un accordo effettivo sulla misura dell’alea, perche’ una delle parti, il cliente, non sa quale rischio sta assumendo.

Il secondo binario e’ quello dell’oggetto. Ai sensi dell’art. 1346 del codice civile, l’oggetto del contratto deve essere determinato o almeno determinabile. Nel derivato, l’oggetto e’ costituito anche dalla misura dell’alea e dai criteri economici che la governano. Se il MtM e i criteri del suo calcolo non sono nel contratto, l’oggetto non e’ determinabile sulla base del solo regolamento contrattuale: manca un elemento essenziale, e il contratto e’ nullo per indeterminatezza dell’oggetto.

Non basta indicare il valore: servono i criteri di calcolo

Un equivoco diffuso e’ ritenere che basti inserire nel contratto un numero, il MtM del momento, per metterlo in regola. Non e’ cosi’. La giurisprudenza ha chiarito che cio’ che conta non e’ solo il valore puntuale, ma il metodo matematico-finanziario con cui quel valore si determina e si aggiorna nel tempo. Indicare un MtM senza la formula e’ come indicare il risultato di un’operazione senza i dati e l’algoritmo: il cliente non puo’ verificarlo ne’ replicarlo. La determinabilita’ dell’oggetto richiede che i criteri di calcolo siano essi stessi parte del contratto.

Una nullita’ che riguarda anche i derivati di copertura

E’ importante sottolineare che questo vizio puo’ colpire anche i derivati nati con dichiarata finalita’ di copertura. La trasparenza dell’alea non e’ richiesta solo per gli strumenti speculativi: e’ un requisito di validita’ che attraversa l’intera categoria. Anche un IRS presentato come assicurazione sul tasso e’ nullo se non consente al cliente di misurare il rischio che assume. Cio’ detto, l’intensita’ delle informazioni richieste puo’ variare con la complessita’ della struttura: per i derivati piu’ semplici, cosiddetti plain vanilla, il riferimento a criteri di mercato standard puo’ assumere rilievo diverso rispetto ai prodotti strutturati, dove la verifica sulla coerenza tra architettura del contratto e funzione perseguita e’ piu’ stringente.

Le Sezioni Unite del 2020: il caso del Comune di Cattolica

Risposta diretta. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8770 del 12 maggio 2020, pronunciata nella controversia tra una banca e il Comune di Cattolica, hanno fissato i principi cardine in materia di derivati. Hanno stabilito che il derivato e’ valido solo se vi e’ una precisa misurabilita’ dell’oggetto, comprensiva del criterio di calcolo del mark to market, degli scenari probabilistici e dei costi occulti, perche’ solo cosi’ l’alea e’ razionale. Per gli enti locali hanno aggiunto due regole ulteriori: il divieto di derivati speculativi e la necessita’ della delibera del Consiglio comunale.

La pronuncia e’ nata da contratti di interest rate swap stipulati dal Comune di Cattolica nei primi anni Duemila e dichiarati nulli dalla Corte d’appello. Investite della questione, le Sezioni Unite hanno colto l’occasione per ricomporre un quadro giurisprudenziale fino ad allora frammentato, dettando principi che, pur originati da un contenzioso di un ente pubblico, sono stati riconosciuti come estensibili, nella parte sulla trasparenza dell’alea, a qualsiasi cliente o investitore.

Il principio su causa e alea razionale

Il cuore della decisione, valido per tutti, e’ che il derivato e’ una scommessa legalmente autorizzata la cui validita’ presuppone l’accordo delle parti sulla misura dell’alea. Questo accordo, hanno chiarito le Sezioni Unite, richiede che siano esplicitati gli elementi che consentono di misurare il rischio: il criterio di calcolo del mark to market, gli scenari probabilistici e i costi impliciti. Senza questi elementi, l’alea non e’ razionale e manca un effettivo incontro delle volonta’ sull’oggetto della scommessa. Ne deriva un vizio genetico del contratto, che lo rende nullo.

Le regole specifiche per gli enti pubblici

Per gli enti locali le Sezioni Unite hanno aggiunto due affermazioni di grande rilievo. La prima: agli enti pubblici era vietato concludere derivati con finalita’ speculativa, in coerenza con i principi costituzionali sull’indebitamento degli enti territoriali, che consentono il ricorso al debito solo per finanziare investimenti. La finanza pubblica non puo’ essere esposta a scommesse sui tassi.

La seconda riguarda la competenza interna dell’ente. Quando il derivato comporta una forma di indebitamento, ad esempio per la presenza di un upfront, cioe’ di una somma iniziale versata dalla banca all’ente, oppure quando incide sulla rinegoziazione dei mutui sottostanti, la stipula non puo’ essere decisa dalla Giunta o dai dirigenti come semplice atto di gestione del debito: deve essere autorizzata dal Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. i), del Testo unico degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000). Si tratta di una competenza che spetta all’organo consiliare perche’ l’operazione impegna i bilanci degli anni futuri. Il contratto stipulato senza la necessaria delibera consiliare e’ nullo.

Dagli enti pubblici ai privati: l’estensione dei principi

I principi sulla trasparenza dell’alea, enunciati a proposito di un ente pubblico, sono stati poi espressamente riferiti anche ai contratti conclusi da soggetti privati. In particolare, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 21830 del 29 luglio 2021, ha ribadito che negli interest rate swap la mancata esplicitazione degli elementi che incidono sull’alea, quali costi impliciti, mark to market e scenari probabilistici, determina un vizio genetico del contratto e la sua nullita’ per indeterminatezza dell’oggetto, riferendo questi principi anche al rapporto tra banca e impresa privata. La materia, peraltro, e’ tuttora in evoluzione: la stessa Cassazione e’ tornata piu’ volte sul tema, ribadendo l’esigenza di un controllo sostanziale, e non meramente formale, sulla effettiva conoscibilita’ dell’alea da parte del cliente.

I rimedi del cliente: nullita’ e ripetizione dei differenziali

Risposta diretta. Accertata la nullita’ del derivato, il contratto viene meno fin dall’origine: la nullita’ opera retroattivamente. Ne consegue il diritto a ottenere la restituzione di quanto pagato senza titolo, cioe’ la ripetizione dei differenziali indebitamente versati alla banca, ai sensi dell’art. 2033 del codice civile, previi i necessari conteggi tra le somme reciprocamente corrisposte tra le parti nel corso del rapporto.

La nullita’ e’ la forma piu’ radicale di invalidita’: il contratto e’ considerato come mai venuto a esistenza. Da questo discende che tutti i pagamenti effettuati in forza del derivato nullo risultano privi di causa giustificativa e, in linea di principio, ripetibili. Lo strumento e’ l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo dell’art. 2033 c.c., che consente a chi ha pagato senza esserne obbligato di ottenere la restituzione di quanto versato, con gli accessori di legge.

In concreto, pero’, il conteggio non e’ a senso unico. Durante la vita del derivato i flussi sono bidirezionali: in alcuni periodi paga il cliente, in altri paga la banca. La ripetizione riguarda dunque il saldo netto a sfavore del cliente, cioe’ la differenza tra quanto egli ha versato e quanto ha eventualmente incassato. Per questo l’azione richiede un’attenta ricostruzione tecnica di tutti i flussi, periodo per periodo, e una verifica documentale completa: contratto quadro, contratto specifico, allegati tecnici, eventuali comunicazioni periodiche sul valore del derivato.

Nullita’ totale o parziale e altre tutele

A seconda della struttura del contratto e dei vizi riscontrati, la nullita’ puo’ investire l’intero derivato oppure singole clausole. Va inoltre ricordato che la nullita’ per difetto di causa o di oggetto non e’ l’unica strada percorribile: in presenza di violazioni degli obblighi informativi e di condotta dell’intermediario possono profilarsi anche profili di responsabilita’ risarcitoria, mentre la valutazione caso per caso puo’ far emergere ulteriori vizi del rapporto. La scelta del rimedio piu’ idoneo dipende sempre dall’analisi concreta della documentazione.

Profili di prescrizione e tempistiche

L’azione di nullita’ e’ imprescrittibile: la nullita’ puo’ essere fatta valere in ogni tempo. Diverso e’ il discorso per l’azione di ripetizione delle somme, soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale, il cui decorso va valutato con attenzione in relazione ai singoli versamenti. Anche per questo e’ opportuno non rinviare l’esame della propria posizione: la verifica tempestiva consente di impostare la strategia piu’ efficace e di non perdere tutele per il decorso del tempo.

Cosa fare se si sospetta di avere un derivato problematico

Risposta diretta. Il primo passo e’ recuperare l’intera documentazione contrattuale e farla analizzare da chi conosce la materia, per verificare se nel contratto siano presenti il mark to market e i suoi criteri di calcolo, i costi impliciti e gli scenari probabilistici, e se l’eventuale finalita’ di copertura sia reale. Sulla base di questa analisi tecnico-giuridica si valuta quale tutela attivare.

L’esame deve partire dai documenti: il contratto quadro per gli strumenti finanziari, il contratto specifico relativo al singolo derivato, gli allegati tecnici e ogni comunicazione ricevuta dalla banca. Vanno individuati alcuni indicatori: l’assenza dell’indicazione del MtM o dei suoi criteri di calcolo; un MtM iniziale negativo per il cliente, segnale di costi impliciti; la mancanza di scenari probabilistici; uno scollamento tra il nozionale o la durata del derivato e il debito che esso dovrebbe coprire; clausole strutturate che attivano oneri al verificarsi di determinate condizioni di tasso. La presenza di questi elementi non significa automaticamente che il contratto sia nullo, ma giustifica un approfondimento, spesso con il supporto di un consulente tecnico in grado di ricostruire il valore del derivato e i flussi.

Quanto piu’ la documentazione e’ completa, tanto piu’ precisa sara’ la valutazione. Per chi assiste imprese, e’ utile inquadrare la questione del derivato nel piu’ ampio rapporto con la banca, perche’ spesso lo swap si accompagna a finanziamenti, mutui e linee di credito i cui profili meritano un esame coordinato. Su questi temi e’ utile leggere anche la guida generale al contenzioso bancario richiamata nelle letture consigliate.

Domande frequenti (FAQ)

Quando un contratto derivato IRS e’ nullo?

Un Interest Rate Swap e’ nullo per difetto di causa o di oggetto quando nel contratto non sono esplicitati il mark to market (MtM), i criteri matematici per calcolarlo, i costi impliciti applicati e gli scenari probabilistici. In assenza di questi elementi l’alea, cioe’ il rischio assunto, non e’ razionale ne’ misurabile dal cliente, che firma una scommessa di cui ignora i termini. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 8770 del 12 maggio 2020, hanno chiarito che l’accordo sulla misura dell’alea e’ elemento essenziale del contratto.

Che differenza c’e’ tra derivato di copertura e derivato speculativo?

Il derivato di copertura (hedging) serve a proteggere l’impresa da un rischio che gia’ grava su di essa, ad esempio l’aumento dei tassi su un mutuo a tasso variabile: il derivato e’ collegato a una passivita’ reale e tende a neutralizzarne le oscillazioni. Il derivato speculativo, invece, e’ scollegato da qualsiasi esposizione sottostante ed e’ una pura scommessa sull’andamento dei tassi. La distinzione e’ rilevante perche’ incide sulla causa concreta del contratto e, per gli enti pubblici, perche’ la legge vietava i derivati con finalita’ speculativa.

Cosa sono il nozionale e il mark to market in un IRS?

Il nozionale e’ il capitale di riferimento su cui si calcolano gli interessi scambiati tra le parti: non viene mai versato, serve solo come base di calcolo dei differenziali. Il mark to market (MtM) e’ il valore corrente del derivato in un dato momento, cioe’ la stima di quanto varrebbe chiudere anticipatamente il contratto: e’ un valore teorico, positivo per una parte e negativo per l’altra, che fotografa la posizione di rischio. La sua mancata esplicitazione e dei criteri di calcolo e’ una delle principali cause di nullita’.

Cosa hanno deciso le Sezioni Unite del 2020 sul caso del Comune di Cattolica?

Le Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 8770 del 12 maggio 2020, hanno stabilito che il derivato e’ valido solo se vi e’ una precisa misurabilita’ dell’oggetto, comprensiva del criterio di calcolo del mark to market, degli scenari probabilistici e dei costi impliciti, perche’ solo cosi’ l’alea e’ razionale. Per gli enti locali hanno aggiunto che era vietato concludere derivati speculativi e che, quando l’operazione comporta indebitamento, la stipula deve essere autorizzata dal Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del TUEL, pena la nullita’.

Se il derivato e’ nullo, posso recuperare quanto ho pagato?

La dichiarazione di nullita’ del derivato travolge il contratto fin dall’origine: ne consegue, in linea di principio, il diritto alla ripetizione dei differenziali indebitamente versati alla banca ai sensi dell’art. 2033 del codice civile, con i relativi interessi. Occorre tuttavia operare i necessari conteggi tra le somme reciprocamente corrisposte e valutare nel concreto la documentazione contrattuale. Per una valutazione del proprio caso e’ possibile richiedere un appuntamento con lo Studio.

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

Il presente contributo ha finalita’ esclusivamente informativa e divulgativa e non costituisce parere legale ne’ sollecitazione a intraprendere azioni giudiziarie. Ogni situazione presenta caratteristiche proprie e va valutata nel concreto, sulla base della documentazione specifica. Per l’esame della propria posizione e’ possibile richiedere un appuntamento con lo Studio.


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