Disdetta abbonamenti

Nuovo art. 65-bis cod. consumo: preavviso di 30 gg e recesso immediato, senza penali, dai contratti a rinnovo automatico.

Il legislatore è intervenuto per porre fine alle “subscription-trap”: con l’introduzione dell’art. 65-bis nel Codice del Consumo, chi offre servizi a tacito rinnovo deve avvisare il cliente almeno 30 giorni prima della scadenza e consentire la disdetta in un solo clic, senza costi né penali. In difetto, il consumatore può recedere in qualunque momento, pagando solo la quota di servizio già fruita.

Fino a oggi la mancata lettura delle clausole sul rinnovo automatico ha imprigionato molti utenti in contratti onerosi: palestre, pay-tv, software SaaS, riviste digitali. Ora la disciplina impone al professionista un promemoria scritto (mail, sms, app) almeno 30 giorni prima del rinnovo ed un sistema di recesso semplice e gratuito, accessibile dallo stesso canale usato per l’adesione.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Codice del Consumo (artt. 24-27) che integrano una pratica commerciale scorretta, può comportare sanzioni amministrative per l’AGCM fino al 4% del fatturato annuo dell’azienda, oltre al diritto del consumatore di recedere dal contratto

Le nuove regole restituiscono al consumatore il controllo sui propri abbonamenti digitali: se mancano il preavviso o il tasto di recesso immediato, il contratto diventa scioglibile in qualsiasi momento senza penali.