Espulsione: alternativa alla detenzione e bilanciamento delle esigenze

La Corte costituzionale, con la Sentenza 73/2025 dichiara inammissibile la questione sollevata sul comma 5 dell’art. 16 TUI, in materia di espulsione dello straniero dall’Italia, confermando la natura amministrativa della misura e il potere discrezionale del magistrato di sorveglianza.

Nel corso di un procedimento di sorveglianza di un cittadino straniero detenuto in posizione irregolare, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, contestandone la conformità agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Il giudice ha ritenuto che la mancata previsione della possibilità, per il magistrato di sorveglianza, di disporre l’espulsione anche in assenza del consenso dell’interessato potesse compromettere i principi di uguaglianza e di rieducazione della pena. La questione riguardava l’impossibilità per il magistrato di sorveglianza di disporre l’espulsione dello straniero detenuto senza il suo consenso, anche in caso di pene residue brevi.

Il giudice riteneva irragionevole tale limite, in quanto lesivo del principio di uguaglianza e incompatibile con la funzione rieducativa della pena, per l’assenza di una valutazione discrezionale delle condizioni personali e dei diritti dell’interessato.

La Corte costituzionale ha per tanto dichiarato

  • inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta, per difetto di motivazione adeguata da parte del Tribunale di sorveglianza,
  • l’espulsione disposta dal magistrato di sorveglianza ha natura amministrativa, in quanto si anticipa una espulsione già dovuta per irregolarità di soggiorno,
  • tale misura non costituisce automatismo espulsivo: il magistrato di sorveglianza resta tenuto a un adeguato bilanciamento tra l’eventuale espulsione e le condizioni personali e familiari dell’interessato, inclusi i divieti di espulsione previsti dall’art. 19 TUI e i diritti costituzionali (salute, legami familiari, art. 8 CEDU)

Poiché

  • L’art. 16, comma 5, TUI è costituzionalmente compatibile: la disposizione mantiene natura amministrativa e non costituisce misura alternativa alla detenzione penalmente rilevante.
  • Non sussiste violazione del principio rieducativo della pena (art. 27 Cost.).
  • Il magistrato di sorveglianza è tenuto a motivare un bilanciamento tra esigenze dell’espulsione e tutela dei diritti fondamentali dell’interessato.

L’espulsione disposta in via alternativa alla detenzione per stranieri irregolari ha natura amministrativa, non integra misura trattamentale, e richiede un bilanciamento motivato tra l’interesse statale all’espulsione e i diritti fondamentali dell’interessato.