Ultimo aggiornamento: 27 Giugno 2026
Richiedi assistenza allo Studio
Ogni caso è diverso. Se la questione ti riguarda da vicino, lo Studio può esaminare la tua situazione e indicarti come muoverti.
Fideiussione: obblighi del garante, escussione e liberazione
In sintesi. Chi firma una fideiussione assume un’obbligazione di garanzia personale che, salvo patto contrario, lo rende obbligato in solido con il debitore principale (art. 1944 c.c.): la banca puo’ percio’ chiedere il pagamento direttamente al garante, senza dover prima escutere il debitore. La fideiussione e’ tuttavia un’obbligazione accessoria (artt. 1936-1939 c.c.), e questo consente al fideiussore di opporre al creditore le eccezioni che competono al debitore principale; cosa che non accade nel contratto autonomo di garanzia ‘a prima richiesta e senza eccezioni’, svincolato dal rapporto sottostante. Il codice civile prevede strumenti di tutela del garante: il regresso verso il debitore dopo il pagamento (art. 1950 c.c.) e la surrogazione nei diritti del creditore (art. 1949 c.c.), ma soprattutto vere e proprie cause di liberazione: per fatto del creditore che impedisce la surrogazione (art. 1955 c.c.), per concessione di nuovo credito a un debitore gia’ in difficolta’ nella fideiussione per obbligazione futura (art. 1956 c.c.) e per inerzia del creditore che non propone le proprie istanze entro sei mesi dalla scadenza (art. 1957 c.c.). Conoscere questi meccanismi, prima di firmare e quando si e’ escussi, e’ spesso decisivo per impostare correttamente la difesa.
Che cos’e’ la fideiussione e perche’ e’ un’obbligazione accessoria?
Risposta diretta. La fideiussione e’ il contratto con cui un soggetto (il fideiussore) garantisce personalmente l’adempimento di un’obbligazione altrui, obbligandosi verso il creditore (art. 1936 c.c.). Il suo tratto distintivo e’ l’accessorieta’: la garanzia esiste e vive in funzione dell’obbligazione principale, e ne segue la sorte.
Il nostro ordinamento disciplina la fideiussione agli artt. 1936 e seguenti del codice civile. L’art. 1936 c.c. definisce fideiussore chi, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui; e precisa che la fideiussione e’ efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza. Si tratta dunque di una garanzia personale, che si distingue dalle garanzie reali (pegno e ipoteca) perche’ non grava su un bene determinato ma sull’intero patrimonio del garante, presente e futuro, secondo la regola generale della responsabilita’ patrimoniale (art. 2740 c.c.).
Il carattere fondamentale, e quello da cui discende gran parte della disciplina protettiva, e’ l’accessorieta’. L’art. 1939 c.c. stabilisce che la fideiussione non e’ valida se non e’ valida l’obbligazione principale, salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace. L’art. 1941 c.c. aggiunge che la fideiussione non puo’ eccedere cio’ che e’ dovuto dal debitore, ne’ puo’ essere prestata a condizioni piu’ onerose, e che, in caso contrario, e’ valida nei limiti dell’obbligazione principale. L’accessorieta’ ha un risvolto pratico decisivo: ai sensi dell’art. 1945 c.c., il fideiussore puo’ opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacita’. Significa che il garante puo’ difendersi, ad esempio, eccependo la nullita’ o l’inefficacia del contratto garantito, l’avvenuto pagamento, la prescrizione del credito, oppure facendo valere vizi del rapporto principale come l’addebito di interessi non dovuti.
Determinatezza dell’oggetto e importo massimo garantito
Un profilo che merita attenzione, soprattutto nelle garanzie rilasciate alle banche, e’ quello dell’importo garantito. L’art. 1938 c.c. consente la fideiussione anche per un’obbligazione futura o condizionale, ma impone, per le obbligazioni future, l’indicazione dell’importo massimo garantito. Questa previsione e’ centrale nel tema, contiguo, della fideiussione omnibus, cioe’ della garanzia che copre tutte le obbligazioni, presenti e future, di un cliente verso la banca: l’introduzione dell’obbligo di indicare un tetto massimo (il cosiddetto importo massimo garantito) ha rappresentato un argine alla potenziale illimitatezza dell’impegno del garante. Il tema della fideiussione omnibus, e in particolare delle clausole bancarie uniformi che la accompagnano, presenta profili specifici che si intrecciano con la disciplina della concorrenza e che meritano una trattazione dedicata.
Devo pagare solo dopo che la banca ha escusso il debitore? Il regime dell’escussione
Risposta diretta. No, salvo patto contrario. L’art. 1944 c.c. stabilisce che il fideiussore e’ obbligato in solido con il debitore principale: la banca puo’ percio’ rivolgersi direttamente al garante. Il beneficio di escussione, che obbligherebbe il creditore a soddisfarsi prima sui beni del debitore, opera solo se espressamente convenuto, e nella prassi bancaria e’ quasi sempre escluso.
E’ uno dei punti meno compresi da chi presta garanzia. Molti ritengono di essere un garante ‘di seconda battuta’, chiamato a rispondere solo se il debitore non paga e solo dopo che la banca ne ha aggredito il patrimonio. La regola di legge e’ opposta. L’art. 1944, primo comma, c.c. dispone che il fideiussore e’ obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. La solidarieta’ comporta, in forza dei principi generali sulle obbligazioni solidali (art. 1292 c.c.), che il creditore possa scegliere a chi rivolgersi: puo’ chiedere l’intero al debitore, al fideiussore, o a entrambi.
Il secondo comma dell’art. 1944 c.c. prevede la possibilita’ di pattuire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale: e’ il cosiddetto beneficio di escussione. Quando questo beneficio e’ stato convenuto, il fideiussore che ne vuole profittare deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre a esecuzione (art. 1944, secondo comma, c.c., richiamando il meccanismo dell’art. 1947 c.c. per la fideiussione con piu’ garanti). Si tratta, pero’, di un’eccezione che va espressamente prevista: in assenza di pattuizione, vige la regola della solidarieta’. Nei moduli fideiussori predisposti dagli istituti di credito il beneficio di escussione e’ di norma escluso, sicche’ il garante e’ esposto alla richiesta diretta della banca.
Cosa puo’ opporre il fideiussore escusso
Il fatto di poter essere chiamato per primo non priva il garante delle sue difese. Proprio perche’ l’obbligazione e’ accessoria, restano ferme le eccezioni di cui all’art. 1945 c.c.: il fideiussore puo’ contestare l’esistenza, la validita’ e l’ammontare del debito garantito. In ambito bancario questo significa, in concreto, che il garante puo’ eccepire l’eventuale nullita’ di clausole del rapporto principale (per esempio quelle relative a interessi usurari, ad anatocismo o a commissioni non dovute) e l’incidenza di tali vizi sull’importo preteso. La difesa del fideiussore, in altre parole, passa spesso per la verifica della correttezza del rapporto sottostante: un saldo ricalcolato al netto di addebiti illegittimi puo’ ridurre, e talvolta azzerare, la pretesa verso il garante.
Fideiussione o contratto autonomo di garanzia: perche’ la distinzione e’ decisiva?
Risposta diretta. Perche’ cambia radicalmente cio’ che il garante puo’ opporre. Nella fideiussione, accessoria, il garante oppone le eccezioni del debitore. Nel contratto autonomo di garanzia, contraddistinto di regola dalla clausola ‘a prima richiesta e senza eccezioni’ (solve et repete), il garante deve pagare e solo dopo puo’ eventualmente agire per la ripetizione: l’autonomia rispetto al rapporto principale neutralizza, salvo casi limite, le eccezioni di merito.
La fideiussione e il contratto autonomo di garanzia (Garantievertrag) rispondono a logiche diverse. La prima e’ una garanzia tipica e accessoria; il secondo e’ una garanzia atipica, ammessa in forza dell’autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.), il cui scopo e’ assicurare al creditore il soddisfacimento immediato, trasferendo sul garante il rischio dell’inadempimento a prescindere dalle vicende del rapporto principale. La conseguenza pratica e’ netta: nel contratto autonomo di garanzia il garante, di regola, non puo’ opporre le eccezioni relative al rapporto sottostante, ma deve pagare ‘a prima richiesta’ e potra’ semmai recuperare in un secondo momento quanto eventualmente non dovuto, con la cosiddetta azione di ripetizione.
Il discrimine tradizionalmente individuato e’ la clausola ‘a prima richiesta e senza eccezioni’ (o ‘a semplice richiesta scritta’, con rinuncia a opporre eccezioni). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 18 febbraio 2010, n. 3947, hanno chiarito che l’inserimento in un contratto di garanzia della clausola di pagamento ‘a prima richiesta e senza eccezioni’ vale di regola a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorieta’ proprio della fideiussione, salvo che vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale. La medesima pronuncia ha inoltre ricostruito i caratteri distintivi della polizza fideiussoria, valorizzando la funzione di garanzia atipica quando la prestazione del garante e’ svincolata dall’obbligazione principale.
La clausola ‘a prima richiesta’ non e’ sempre decisiva
La giurisprudenza successiva ha precisato che la presenza della clausola ‘a prima richiesta’ non e’ di per se’ sempre risolutiva: occorre ricostruire l’effettiva volonta’ delle parti e lo scopo perseguito, valutando il contenuto complessivo del contratto. In altri termini, una clausola isolata, in un testo che per il resto ricalca lo schema accessorio della fideiussione, puo’ non bastare a trasformare la garanzia in autonoma. La qualificazione, di conseguenza, va condotta caso per caso, e proprio da essa dipende l’ampiezza delle difese disponibili: per questo l’esame del testo contrattuale e’ il primo passaggio di qualunque valutazione seria.
Cosa puo’ fare il fideiussore dopo aver pagato? Regresso e surrogazione
Risposta diretta. Il fideiussore che ha pagato non resta privo di tutela: ha l’azione di regresso verso il debitore principale (art. 1950 c.c.) e subentra nei diritti del creditore per surrogazione (art. 1949 c.c.), comprese le eventuali garanzie reali e i privilegi. Sono i due strumenti con cui il garante recupera, in tutto o in parte, quanto versato.
Il pagamento del fideiussore non estingue ogni rapporto: trasferisce, semmai, il peso del debito dal creditore al garante che, a sua volta, puo’ rivalersi sul debitore principale. Il codice prevede a tal fine due rimedi, concorrenti e non alternativi.
Il regresso verso il debitore principale (art. 1950 c.c.)
L’art. 1950 c.c. attribuisce al fideiussore che ha pagato il diritto di regresso contro il debitore principale, anche se questi non era consapevole della prestata fideiussione. Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese sostenute dopo che il fideiussore ha denunziato al debitore le istanze proposte contro di lui; il garante ha inoltre diritto agli interessi legali sulle somme pagate, dal giorno del pagamento. E’ un’azione di natura propria del fideiussore, che nasce dall’esborso e che gli consente di recuperare integralmente quanto versato, nei limiti, ovviamente, dell’effettiva solvibilita’ del debitore. L’art. 1950 c.c. impone alcuni oneri: in particolare, il garante che paga senza avvertire il debitore puo’ vedersi opporre le eccezioni che questi avrebbe potuto far valere contro il creditore (art. 1952 c.c.), ragione per cui la comunicazione al debitore prima del pagamento e’ una cautela tutt’altro che formale.
La surrogazione nei diritti del creditore (art. 1949 c.c.)
Accanto al regresso, l’art. 1949 c.c. prevede che il fideiussore che ha pagato il debito sia surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore. La surrogazione e’ particolarmente preziosa quando il credito era assistito da garanzie reali o privilegi: il garante, subentrando nella posizione del creditore, ne acquisisce anche le garanzie accessorie (pegno, ipoteca, privilegi), che rafforzano in modo significativo la possibilita’ di recupero. Regresso e surrogazione operano in parallelo: il primo e’ un diritto autonomo del fideiussore, la seconda gli trasmette i diritti del creditore soddisfatto. La scelta tra l’uno e l’altra, o il loro impiego congiunto, dipende dalla situazione concreta, in particolare dall’esistenza di garanzie da far valere.
Quando il fideiussore si libera? Le cause di liberazione previste dal codice
Risposta diretta. Il codice civile contempla cause di liberazione del garante che hanno grande rilievo pratico: la liberazione per fatto del creditore che impedisce la surrogazione (art. 1955 c.c.), la liberazione nella fideiussione per obbligazione futura quando il creditore concede nuovo credito a un debitore gia’ in crisi (art. 1956 c.c.) e la decadenza del creditore che non agisce entro sei mesi dalla scadenza (art. 1957 c.c.). Sono le difese piu’ frequentemente invocate dal garante escusso.
La posizione del fideiussore non e’ rimessa al solo arbitrio del creditore. Il legislatore, consapevole che il garante fa affidamento sulla correttezza e sulla diligenza del creditore, ha previsto ipotesi tipiche in cui il comportamento di quest’ultimo determina la liberazione del garante. Esaminiamole separatamente.
La liberazione per fatto del creditore (art. 1955 c.c.)
L’art. 1955 c.c. dispone che la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non puo’ avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore. La ratio e’ evidente: il garante presta la propria garanzia confidando di poter recuperare, una volta pagato, attraverso le garanzie e i diritti del creditore; se questi, con la propria condotta, pregiudica tale possibilita’, non e’ giusto che il fideiussore continui a rispondere. La giurisprudenza, anche piu’ recente, ha precisato i confini applicativi della norma: il ‘fatto del creditore’ non puo’ consistere nella mera inerzia, ma deve tradursi nella violazione di un dovere giuridico, imposto dalla legge o nascente dal contratto, e deve trattarsi di una condotta quanto meno colposa o comunque illecita. Inoltre, da tale condotta deve derivare un pregiudizio giuridico, e non meramente economico, che si concreti nella perdita del diritto di surrogazione (art. 1949 c.c.) o di regresso (art. 1950 c.c.), e non nella semplice maggiore difficolta’ di esercitarlo a causa della diminuita capacita’ patrimoniale del debitore. L’onere di provare i presupposti della liberazione grava sul fideiussore che la invoca, in applicazione della regola generale dell’art. 2697 c.c.
La liberazione nella fideiussione per obbligazione futura (art. 1956 c.c.)
L’art. 1956 c.c. riguarda la fideiussione per un’obbligazione futura e prevede che il fideiussore sia liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente piu’ difficile il soddisfacimento del credito. La stessa norma stabilisce che non e’ valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione. La disposizione ha un rilievo particolare nelle garanzie rilasciate alle banche per affidamenti destinati a evolvere nel tempo: tutela il garante dal rischio che il creditore, consapevole del peggioramento della situazione del debitore, continui a erogargli credito ‘a spese’ del fideiussore. Per ottenere la liberazione occorrono, secondo la giurisprudenza, due presupposti: uno oggettivo, costituito dalla concessione di nuovo credito (o dal mancato esercizio dei poteri di autotutela contrattuale) successiva al peggioramento delle condizioni economiche del debitore; e uno soggettivo, costituito dalla consapevolezza, in capo al creditore, di tale mutamento rispetto alla situazione esistente al momento della costituzione del rapporto. Anche qui l’onere della prova ricade sul fideiussore.
La decadenza del creditore per inerzia (art. 1957 c.c.)
L’art. 1957, primo comma, c.c. e’ tra le difese piu’ frequentemente invocate. La norma stabilisce che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purche’ il creditore, entro sei mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. Si tratta di un termine di decadenza: se il creditore non agisce tempestivamente e diligentemente verso il debitore principale, il fideiussore e’ liberato. La ratio e’ duplice: sollecitare il creditore ad attivarsi senza ritardo, quando le possibilita’ di recupero sono ancora intatte, ed evitare che il garante resti esposto a tempo indefinito. La norma precisa, inoltre, che quando il fideiussore ha limitato la propria garanzia allo stesso termine dell’obbligazione principale, il termine per la proposizione delle istanze e’ ridotto a due mesi; e che le istanze proposte contro il debitore interrompono la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.
Sul significato delle ‘istanze’ la giurisprudenza si e’ a lungo interrogata. Secondo un orientamento ormai consolidato, quando il contratto contiene la clausola ‘a prima richiesta’ o ‘a semplice richiesta scritta’, l’onere di cui all’art. 1957 c.c. puo’ ritenersi soddisfatto anche con una richiesta stragiudiziale di pagamento avanzata entro il termine, senza necessita’ di proporre una vera e propria domanda giudiziale; in tale prospettiva, anche l’intimazione di pagamento contestuale alla revoca degli affidamenti e al recesso dai rapporti puo’ costituire atto idoneo a impedire la decadenza. In assenza di una clausola di questo tenore, l’orientamento tradizionale richiede invece un’iniziativa di carattere giudiziale, proseguita con diligenza. La distinzione e’ rilevante e va verificata sul testo del singolo contratto, perche’ da essa dipende se la banca abbia o meno conservato l’azione verso il garante.
Le clausole di deroga agli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c.
Nella modulistica bancaria sono frequenti clausole che derogano alle tutele appena descritte, in particolare al termine semestrale dell’art. 1957 c.c. La validita’ di tali clausole, soprattutto quando riproducono schemi uniformi, e’ stata oggetto di un ampio contenzioso, che si lega al tema della fideiussione omnibus e delle intese restrittive della concorrenza: le clausole di deroga uniformi sono state ritenute, in determinati contesti, suscettibili di nullita’. La materia e’ tecnica e in evoluzione, e impone una valutazione attenta del singolo contratto e della posizione del garante, anche alla luce della disciplina a tutela del consumatore quando il fideiussore ha agito al di fuori di un’attivita’ professionale.
Quanto dura l’obbligazione del fideiussore? Prescrizione e durata
Risposta diretta. L’obbligazione del fideiussore segue, in linea di massima, la sorte di quella principale anche sul piano della prescrizione, ferma l’autonomia delle cause di decadenza. Il credito verso il garante e’ soggetto ai termini ordinari di prescrizione applicabili al rapporto garantito, fatta salva l’incidenza degli atti interruttivi.
La prescrizione e’ un profilo da non trascurare. In virtu’ dell’accessorieta’, il credito garantito e’ soggetto alla prescrizione propria del rapporto principale (di regola, il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., salvi i termini speciali previsti per determinati rapporti). Gli atti interruttivi assumono qui particolare importanza: come si e’ visto, l’art. 1957, ultimo comma, c.c. stabilisce che le istanze proposte contro il debitore interrompono la prescrizione anche nei confronti del fideiussore. Va inoltre tenuto distinto il piano della prescrizione da quello della decadenza dell’art. 1957 c.c.: la prima estingue il diritto per il decorso del tempo in assenza di esercizio; la seconda libera il garante se il creditore non si attiva nel termine breve previsto. Un’eccezione di prescrizione e una di decadenza rispondono dunque a presupposti diversi e vanno entrambe valutate. Il fideiussore, peraltro, in forza dell’art. 1945 c.c., puo’ opporre al creditore anche la prescrizione maturata a favore del debitore principale.
Consigli pratici: prima di firmare e quando si e’ escussi
Risposta diretta. Prima di firmare conviene verificare con attenzione l’importo massimo garantito, la durata, la natura accessoria o autonoma della garanzia e le clausole di deroga agli artt. 1955-1957 c.c. Quando si e’ escussi, e’ opportuno esaminare la regolarita’ del rapporto principale, i termini dell’art. 1957 c.c. e l’eventuale ricorrere di cause di liberazione, prima di procedere al pagamento.
Prima di firmare
La firma di una fideiussione e’ un atto serio, che impegna l’intero patrimonio del garante. Prima di sottoscrivere e’ opportuno leggere con attenzione alcuni punti chiave. Anzitutto, l’importo massimo garantito: l’art. 1938 c.c. impone, per le obbligazioni future, l’indicazione di un tetto, che delimita l’esposizione del garante. In secondo luogo, la durata della garanzia e la sua relazione con la scadenza dell’obbligazione principale, anche in vista del termine dell’art. 1957 c.c. In terzo luogo, la natura della garanzia: la presenza della clausola ‘a prima richiesta e senza eccezioni’ puo’ orientare verso un contratto autonomo di garanzia, con la conseguente, sensibile riduzione delle difese opponibili. Infine, l’eventuale presenza di clausole di deroga agli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c., che incidono direttamente sulle tutele del garante. Si tratta di elementi che, lette in modo isolato, possono sembrare di dettaglio, ma che determinano la reale portata dell’impegno assunto.
Quando si e’ escussi
Ricevuta la richiesta di pagamento, il primo passo non e’ necessariamente pagare, ma comprendere. Conviene verificare la natura della garanzia (fideiussione o garanzia autonoma), la regolarita’ del rapporto principale (perche’ eventuali addebiti illegittimi possono ridurre la pretesa, ex art. 1945 c.c.), il rispetto da parte del creditore del termine dell’art. 1957 c.c. e l’eventuale ricorrere delle cause di liberazione degli artt. 1955 e 1956 c.c. Va inoltre considerata la prescrizione. Solo all’esito di questa verifica e’ possibile valutare se opporsi, in tutto o in parte, alla richiesta, oppure se procedere al pagamento avendo cura, in tal caso, di salvaguardare il regresso (art. 1950 c.c.) e la surrogazione (art. 1949 c.c.), in particolare comunicando al debitore prima di pagare (art. 1952 c.c.). Trattandosi di valutazioni tecniche, che dipendono dal testo del contratto e dalle circostanze concrete, e’ prudente farle precedere da un esame professionale della documentazione.
Domande frequenti (FAQ)
Il fideiussore deve pagare solo dopo che la banca ha escusso il debitore principale?
No, salvo patto contrario. L’art. 1944 c.c. prevede che il fideiussore e’ obbligato in solido con il debitore principale, percio’ la banca puo’ rivolgersi direttamente al garante senza dover prima aggredire il patrimonio del debitore. Il beneficio di escussione, che impone al creditore di soddisfarsi prima sui beni del debitore, opera solo se espressamente pattuito; nelle fideiussioni bancarie e’ di regola escluso.
Che differenza c’e’ tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia a prima richiesta?
La fideiussione e’ accessoria all’obbligazione garantita: il garante puo’ opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore (art. 1945 c.c.). Il contratto autonomo di garanzia, di regola contraddistinto dalla clausola ‘a prima richiesta e senza eccezioni’ (solve et repete), e’ invece svincolato dal rapporto principale: il garante deve pagare e solo dopo puo’ eventualmente ripetere. La qualificazione dipende dall’effettiva volonta’ delle parti e dal contenuto complessivo del contratto (Cass. SU n. 3947/2010).
Quando si libera il fideiussore ai sensi dell’art. 1957 c.c.?
L’art. 1957 c.c. prevede che il fideiussore resta obbligato dopo la scadenza dell’obbligazione principale solo se il creditore, entro sei mesi, ha proposto le sue istanze contro il debitore e le ha proseguite con diligenza. In difetto, il garante e’ liberato. Si tratta di un termine di decadenza che richiede un’iniziativa tempestiva e seria del creditore verso il debitore principale; quando vi e’ la clausola ‘a prima richiesta’, secondo l’orientamento prevalente puo’ bastare una richiesta stragiudiziale tempestiva.
Posso essere liberato se la banca ha continuato a fare credito al debitore gia’ in difficolta’?
Puo’ configurarsi la liberazione ex art. 1956 c.c. nella fideiussione per obbligazione futura: il garante e’ liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione, ha fatto credito al debitore pur conoscendo che le sue condizioni patrimoniali erano divenute tali da rendere notevolmente piu’ difficile il soddisfacimento del credito. Occorre provare sia il finanziamento successivo al peggioramento, sia la consapevolezza della banca; l’onere della prova grava sul fideiussore.
Dopo aver pagato la banca, posso recuperare la somma dal debitore?
Si. Il fideiussore che ha pagato ha azione di regresso verso il debitore principale ex art. 1950 c.c. (per il capitale, gli interessi e le spese) e subentra nei diritti del creditore per surrogazione ex art. 1949 c.c., comprese eventuali garanzie reali e privilegi. Il regresso, tuttavia, e’ efficace nei limiti dell’effettiva solvibilita’ del debitore e va esercitato nel rispetto degli oneri di legge, in particolare avvertendo il debitore prima del pagamento (art. 1952 c.c.).
Letture consigliate
- Contenzioso bancario: la guida completa
- Anatocismo bancario nel conto corrente: divieto e rimborso
- Usura bancaria: tasso soglia, calcolo e difesa
- Segnalazione in Centrale Rischi illegittima: come difendersi
Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Il presente contributo ha finalita’ esclusivamente informativa e divulgativa e non costituisce parere legale ne’ sostituisce la consulenza professionale. Ogni situazione presenta peculiarita’ che devono essere valutate nel concreto, anche alla luce del testo del singolo contratto e dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale. Per una valutazione del proprio caso e’ possibile richiedere un appuntamento con lo Studio.
Richiedi assistenza allo Studio
Ogni caso è diverso. Se la questione ti riguarda da vicino, lo Studio può esaminare la tua situazione e indicarti come muoverti.


