Ultimo aggiornamento: 26 Giugno 2026
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Fideiussione omnibus e nullita’ per intese anticoncorrenziali
In sintesi. La fideiussione omnibus e’ la garanzia con cui una persona (spesso un socio, un amministratore o un familiare) si impegna a rispondere di tutte le obbligazioni, anche future, che un debitore assumera’ verso la banca, entro un importo massimo (artt. 1936 e 1938 c.c.). Per molti anni le banche hanno proposto un testo uniforme, ricalcato su uno schema predisposto dall’ABI nel 2003. La Banca d’Italia, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha accertato che tre clausole di quello schema (reviviscenza, rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. e sopravvivenza) erano in contrasto con la normativa antitrust, costituendo un’intesa restrittiva della concorrenza vietata dall’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990. Per anni si e’ discusso se la fideiussione ‘a valle’ di quell’intesa fosse nulla per intero o solo nelle clausole incriminate. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno optato per la nullita’ parziale: cadono le singole clausole riproduttive dello schema, ma il contratto di garanzia resta valido (art. 1419 c.c.), salvo prova che le parti non lo avrebbero stipulato senza quelle clausole. L’effetto piu’ rilevante per il garante e’ la riespansione delle tutele di legge, prima fra tutte la decadenza dell’art. 1957 c.c. La questione va sempre verificata sul testo concreto della singola garanzia.
Cos’e’ una fideiussione e cosa la rende “omnibus”?
Risposta diretta. La fideiussione e’ il contratto con cui un terzo (il fideiussore) garantisce con il proprio patrimonio l’adempimento di un’obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore (art. 1936 c.c.). Diventa “omnibus” quando non garantisce un solo debito determinato, ma tutte le obbligazioni, presenti e future, che il debitore assumera’ verso la banca, fino a un importo massimo.
La fideiussione e’ una garanzia personale: a differenza del pegno o dell’ipoteca, che vincolano un bene specifico, qui e’ l’intero patrimonio del garante a rispondere. L’art. 1936 c.c. ne fissa la nozione: e’ fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. La fideiussione ha carattere accessorio rispetto all’obbligazione garantita: segue le sorti del debito principale e, in linea di principio, il fideiussore puo’ opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore (art. 1945 c.c.).
Nella prassi bancaria la fideiussione assume spesso la forma “omnibus” perche’ la banca, nel concedere credito a un’impresa, non vuole limitare la garanzia a una singola operazione (un determinato mutuo, una determinata apertura di credito), ma intende coprire l’intero rapporto: scoperti di conto, anticipazioni, sconto di effetti, nuove linee di credito. Il garante, dunque, risponde di un’esposizione complessiva e variabile nel tempo.
La nozione di obbligazione futura e l’importo massimo garantito (art. 1938 c.c.)
Proprio perche’ la fideiussione omnibus garantisce anche debiti non ancora sorti, il legislatore ha posto un presidio fondamentale. L’art. 1938 c.c., nel testo introdotto dalla legge n. 154 del 1992, stabilisce che la fideiussione puo’ essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura, ma “con la previsione, in questo caso, dell’importo massimo garantito”. L’indicazione di un tetto massimo non e’ una formalita’: costituisce un requisito di validita’ della garanzia per obbligazioni future.
La ratio e’ chiara. Prima della riforma del 1992 il garante omnibus poteva trovarsi a rispondere di un’esposizione potenzialmente illimitata, cresciuta nel tempo senza che egli ne avesse contezza. L’obbligo di indicare un importo massimo riequilibra il rapporto: il fideiussore sa fin dall’inizio qual e’ il limite della propria responsabilita’. La mancata indicazione del tetto, per le fideiussioni per obbligazioni future stipulate dopo l’entrata in vigore della legge del 1992, determina la nullita’ della garanzia in relazione alle obbligazioni successive.
Perche’ la fideiussione omnibus e’ cosi’ diffusa nei rapporti d’impresa
Nei finanziamenti alle imprese la fideiussione omnibus e’ quasi la regola: la banca chiede ai soci, agli amministratori o ai loro familiari di garantire l’intera esposizione della societa’. Questo spiega perche’ la questione delle clausole anticoncorrenziali abbia una portata cosi’ ampia: riguarda una platea enorme di garanti, spesso persone fisiche estranee alla gestione bancaria, che hanno firmato moduli prestampati senza reale possibilita’ di negoziarne il contenuto.
Cos’e’ lo schema ABI 2003 e perche’ e’ finito sotto la lente dell’antitrust?
Risposta diretta. Lo schema ABI 2003 e’ un modello contrattuale uniforme di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana e diffuso presso gli istituti di credito. La sua adozione uniforme da parte delle banche lo ha trasformato, secondo l’autorita’ di vigilanza, in un’intesa restrittiva della concorrenza: non il contenuto in se’ di una singola clausola, ma il fatto che tutte le banche proponessero le medesime condizioni penalizzanti per il garante.
Il diritto della concorrenza non vieta che un’impresa adotti condizioni contrattuali a se’ favorevoli. Vieta che piu’ imprese concorrenti si coordinino per applicare condizioni uniformi, perche’ cosi’ viene meno il confronto competitivo a vantaggio del cliente. L’art. 2 della legge n. 287/1990 (la legge “antitrust” italiana) vieta le intese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza; la lettera a) del comma 2 colpisce in particolare le intese consistenti nel fissare condizioni contrattuali.
Lo schema ABI, in quanto modello predisposto da un’associazione di categoria e poi adottato in modo omogeneo dalle banche, e’ stato letto come uno strumento di uniformazione delle condizioni di garanzia. Il problema non era la liberta’ della singola banca di prevedere una certa clausola, ma l’adozione concertata di un testo standard che eliminava, in danno del garante, le tutele dispositive previste dal codice civile.
Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005
All’epoca dei fatti la Banca d’Italia svolgeva anche le funzioni di autorita’ di tutela della concorrenza nel settore creditizio. Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, l’organo di vigilanza ha concluso l’istruttoria sullo schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, accertando che alcune sue clausole erano in contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990, “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme”.
L’inciso e’ cruciale. Non e’ la clausola in se’ a essere vietata, ma la sua applicazione uniforme da parte di una pluralita’ di banche, che la trasforma nel frutto di un’intesa anticoncorrenziale. Il provvedimento ha quindi qualificato come restrittive della concorrenza tre specifiche clausole dello schema, individuate negli articoli 2, 6 e 8.
Il valore del provvedimento del 2005 come “prova privilegiata”
La giurisprudenza ha attribuito al provvedimento n. 55/2005 il valore di “prova privilegiata” della condotta anticoncorrenziale: chi agisce per far valere la nullita’ delle clausole non deve ricostruire da capo l’intesa, ma puo’ avvalersi dell’accertamento gia’ compiuto dall’autorita’ di vigilanza. Si tratta, tuttavia, di una prova privilegiata e non di una presunzione assoluta: la controparte conserva la possibilita’ di fornire elementi contrari, e soprattutto resta a carico del garante la dimostrazione che la propria fideiussione riproduca effettivamente le clausole censurate. Su questo aspetto, e sui suoi limiti temporali, si tornera’ piu’ avanti.
Quali sono le tre clausole critiche dello schema ABI?
Risposta diretta. Le clausole censurate sono tre: la clausola di reviviscenza (art. 2 dello schema), la clausola di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. (art. 6), e la clausola di sopravvivenza o estensione (art. 8). Tutte e tre operano nello stesso senso: rafforzano la posizione della banca e comprimono le tutele di legge del fideiussore.
E’ utile esaminarle una per una, perche’ la loro nullita’ produce effetti pratici molto diversi a seconda del caso concreto.
La clausola di reviviscenza
La clausola di reviviscenza prevede che il fideiussore sia tenuto a tenere indenne la banca anche per i pagamenti che essa avesse ricevuto dal debitore e che fosse poi tenuta a restituire, ad esempio a seguito di revocatoria fallimentare. In altri termini, anche se l’obbligazione garantita si era estinta per pagamento, la garanzia “rivive” se quel pagamento viene successivamente caducato.
Dal punto di vista del fideiussore, e’ una clausola particolarmente insidiosa: la garanzia, che egli poteva ritenere ormai esaurita, torna a gravare su di lui per fatti sopravvenuti e spesso del tutto estranei alla sua sfera di controllo. La sua eliminazione restituisce stabilita’ agli effetti estintivi del pagamento.
La clausola di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c.
L’art. 1957 c.c. e’ una delle principali tutele del fideiussore. Esso stabilisce che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale solo se il creditore, entro sei mesi, ha proposto le sue istanze contro il debitore e le ha con diligenza continuate. E’ un termine di decadenza che impone alla banca di attivarsi tempestivamente nei confronti del debitore principale, evitando che la garanzia resti indefinitamente “appesa”.
La clausola dell’art. 6 dello schema ABI prevede la rinuncia preventiva del fideiussore a tale termine, con l’effetto di liberare la banca dall’onere di agire entro sei mesi. Eliminata la clausola per nullita’, torna ad applicarsi l’art. 1957 c.c. nella sua portata di legge: e’, nella pratica, l’effetto piu’ significativo per molti garanti, perche’ la decadenza puo’ incidere in modo decisivo sull’esigibilita’ stessa della garanzia.
La clausola di sopravvivenza (o di estensione)
La clausola di sopravvivenza prevede che la garanzia resti efficace anche qualora l’obbligazione principale sia dichiarata invalida, estendendo cosi’ la responsabilita’ del fideiussore oltre i limiti dell’accessorieta’. Essa attenua il principio per cui la fideiussione segue le sorti del debito garantito: il garante rischia di rispondere anche di obbligazioni che, a rigore, non avrebbero potuto produrre effetti.
Anche in questo caso la nullita’ della clausola riporta il rapporto entro lo schema legale: la garanzia torna ad essere strettamente accessoria all’obbligazione principale validamente sorta.
La fideiussione e’ nulla per intero o solo nelle clausole anticoncorrenziali?
Risposta diretta. E’ nulla solo nelle clausole anticoncorrenziali. Dopo anni di contrasti, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno stabilito che la fideiussione omnibus stipulata “a valle” di un’intesa vietata e’ affetta da nullita’ parziale: cadono le sole clausole che riproducono lo schema ABI censurato, mentre il resto del contratto conserva validita’ ed efficacia, salvo che risulti che le parti non lo avrebbero concluso senza la parte nulla.
Le tesi in contrasto prima delle Sezioni Unite
Prima dell’intervento delle Sezioni Unite, la giurisprudenza era divisa tra orientamenti molto distanti. Una prima tesi sosteneva la nullita’ totale della fideiussione “a valle”: se la garanzia era frutto di un’intesa vietata, l’intero contratto era contaminato dall’illecito antitrust e doveva cadere. Una seconda tesi, all’opposto, riconduceva la vicenda al solo piano risarcitorio: il garante non poteva ottenere la nullita’ del contratto, ma soltanto il risarcimento del danno derivante dall’intesa. Una terza tesi, infine, propendeva per la nullita’ parziale, limitata alle clausole effettivamente riproduttive dello schema.
La posta in gioco era rilevantissima. La nullita’ totale avrebbe travolto un numero enorme di garanzie, con effetti dirompenti sulla certezza dei rapporti bancari; la soluzione meramente risarcitoria, all’opposto, avrebbe lasciato sostanzialmente intatte le clausole penalizzanti, costringendo il garante a un giudizio risarcitorio dall’esito incerto.
La soluzione delle Sezioni Unite: nullita’ parziale e salvezza del contratto (art. 1419 c.c.)
Le Sezioni Unite hanno scelto la via intermedia. Il ragionamento muove dal collegamento tra l’illecito antitrust e il singolo contratto: la garanzia “a valle” e’ nulla nella misura in cui riproduce le clausole dell’intesa vietata. Lo strumento tecnico e’ la nullita’ parziale dell’art. 1419, comma 1, c.c., secondo cui la nullita’ di singole clausole non comporta la nullita’ dell’intero contratto, salvo che risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza la parte colpita da nullita’.
La Corte ha valorizzato il principio di conservazione del contratto e ha osservato che la nullita’ parziale e’ la forma di tutela piu’ adeguata agli interessi in gioco: tutela il garante, eliminando le clausole illecite e facendo riespandere le protezioni di legge; tutela al tempo stesso l’interesse, non illegittimo, della banca a mantenere in vita la garanzia depurata dalle clausole vietate. Spetta a chi invoca la nullita’ totale dimostrare che, senza le clausole nulle, le parti non avrebbero stipulato la fideiussione: prova tutt’altro che agevole, dato che la garanzia conserva una sua autonoma funzione anche depurata delle tre clausole.
Le conseguenze pratiche del principio
Sul piano pratico, la nullita’ parziale significa che la garanzia resta in piedi, ma “ridimensionata” a favore del fideiussore. Il caso piu’ frequente riguarda la clausola di rinuncia all’art. 1957 c.c.: caduta la clausola, riprende vigore il termine di decadenza semestrale, con la conseguenza che la banca che non abbia agito tempestivamente contro il debitore principale puo’ vedersi opporre la decadenza dalla garanzia. Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che la nullita’ parziale puo’ essere fatta valere sia dall’imprenditore sia dal consumatore, e’ rilevabile anche d’ufficio dal giudice, e l’azione di nullita’ e’ cumulabile con la domanda di risarcimento del danno.
Cosa puo’ fare in concreto il garante?
Risposta diretta. Il garante puo’ far accertare la nullita’ delle clausole anticoncorrenziali, anche in via di eccezione quando la banca agisce per il pagamento, e puo’ eventualmente chiedere il risarcimento del danno. La legge gli riconosce strumenti precisi: non si tratta di “annullare la garanzia”, ma di riportarla entro i limiti legali, recuperando le tutele che le clausole illecite avevano eliminato.
La nullita’ come azione e come eccezione
La nullita’ parziale puo’ essere fatta valere in due modi. In via di azione, quando il garante prende l’iniziativa e chiede al giudice di accertare la nullita’ delle clausole. In via di eccezione, e’ lo scenario piu’ frequente: e’ la banca ad agire (ad esempio con un decreto ingiuntivo) per ottenere il pagamento, e il garante si difende eccependo la nullita’ delle clausole riproduttive dello schema. Poiche’ la nullita’ e’ rilevabile anche d’ufficio, il giudice puo’ tenerne conto pur in assenza di una specifica domanda, purche’ emergano in giudizio gli elementi rilevanti.
Il risarcimento del danno
Accanto alla nullita’, l’ordinamento riconosce la tutela risarcitoria: il garante che abbia subito un danno per effetto dell’intesa anticoncorrenziale puo’ chiederne il ristoro. Le Sezioni Unite hanno chiarito che le due tutele non si escludono, ma sono cumulabili. La concreta percorribilita’ della via risarcitoria dipende dalla prova del danno e del nesso causale, e va valutata caso per caso.
Cosa non promette la legge
E’ bene precisare, anche per dovere di chiarezza, cosa la legge non garantisce. La nullita’ parziale non cancella la garanzia ne’ libera automaticamente il fideiussore: il contratto resta valido nelle parti non colpite, e il garante puo’ restare obbligato per l’esposizione del debitore. Il beneficio risiede nel recupero delle tutele dispositive del codice civile, che in molti casi puo’ incidere in modo significativo sull’esigibilita’ della pretesa della banca, ma il risultato dipende sempre dalle circostanze concrete del singolo rapporto.
Come si prova che la fideiussione e’ conforme allo schema ABI?
Risposta diretta. Si prova confrontando il testo della propria fideiussione con lo schema ABI del 2003 e con le clausole censurate dal provvedimento n. 55/2005. Occorre dimostrare la coincidenza, sostanziale o testuale, tra le clausole della garanzia e quelle vietate. Il provvedimento del 2005 funge da prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, ma non esonera il garante dal dimostrare la conformita’ della propria garanzia allo schema.
Il confronto testuale tra contratto e schema
Il punto di partenza e’ sempre il documento. Bisogna recuperare il testo della fideiussione sottoscritta e verificare se contenga le clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza, nella formulazione coincidente con quella dello schema ABI. La nullita’ colpisce le clausole riproduttive dello schema: non basta una generica somiglianza, occorre che il testo riproduca le disposizioni censurate.
La questione dei limiti temporali
Un profilo delicato riguarda il tempo. Lo schema ABI esaminato dalla Banca d’Italia risale al 2003 e il provvedimento e’ del 2005. Per le fideiussioni sottoscritte in quel periodo l’accertamento dell’autorita’ opera come prova privilegiata. Per le garanzie firmate a notevole distanza di tempo, la giurisprudenza si interroga sulla persistenza dell’intesa: se le banche hanno continuato ad applicare in modo uniforme le medesime clausole, l’effetto anticoncorrenziale puo’ ritenersi proseguito; in caso contrario, puo’ rendersi necessaria una verifica piu’ approfondita. Si tratta di un terreno in cui la valutazione del singolo caso e della documentazione disponibile e’ decisiva.
Il ruolo della perizia e della documentazione bancaria
In molti casi e’ utile acquisire la documentazione contrattuale completa e, ove necessario, una valutazione tecnica che metta a confronto le clausole della garanzia con lo schema censurato. La ricostruzione del rapporto consente di individuare con precisione quali clausole siano riproduttive dello schema e quali effetti pratici discendano dalla loro nullita’, a partire dalla riespansione del termine dell’art. 1957 c.c.
Che differenza c’e’ tra fideiussione omnibus e fideiussione “specifica”?
Risposta diretta. La fideiussione omnibus garantisce tutte le obbligazioni, anche future, del debitore verso la banca; la fideiussione specifica garantisce una singola, determinata operazione (ad esempio un solo mutuo). La distinzione e’ rilevante perche’ lo schema ABI esaminato nel 2005 riguardava le fideiussioni omnibus, e la giurisprudenza piu’ recente tende a non estendere automaticamente la presunzione di nullita’ alle fideiussioni specifiche.
Perche’ la distinzione conta sul piano antitrust
Il provvedimento del 2005 ha avuto ad oggetto lo schema ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, cioe’ il modello “omnibus”. Da qui un orientamento giurisprudenziale, sviluppatosi soprattutto in pronunce successive alle Sezioni Unite del 2021, secondo cui la mera corrispondenza di alcune clausole di una fideiussione specifica allo schema ABI non e’ di per se’ sufficiente a presumerne la natura di intesa vietata. In altri termini, per le fideiussioni specifiche il provvedimento del 2005 non opera con la stessa forza di prova privilegiata, e chi invoca la nullita’ deve fornire elementi piu’ robusti a sostegno del carattere anticoncorrenziale della pattuizione.
Il caso dei contratti autonomi di garanzia
Un’ulteriore distinzione riguarda il contratto autonomo di garanzia, figura diversa dalla fideiussione perche’ privo del carattere dell’accessorieta’ (il garante paga “a prima richiesta”, senza poter opporre le eccezioni del debitore). La giurisprudenza ha chiarito che i principi affermati in materia di fideiussione omnibus non si trasferiscono automaticamente al contratto autonomo di garanzia, che segue una propria disciplina. Anche qui, l’esatta qualificazione del contratto sottoscritto e’ un passaggio preliminare imprescindibile.
Domande frequenti (FAQ)
Cos’e’ la fideiussione omnibus?
La fideiussione omnibus e’ una garanzia personale con cui il fideiussore si obbliga a garantire tutte le obbligazioni, anche future, che il debitore principale assumera’ verso la banca, fino a un importo massimo. Si fonda sull’art. 1936 c.c. (nozione di fideiussione) e sull’art. 1938 c.c., che dal 1992 impone, a pena di nullita’, l’indicazione di un importo massimo garantito quando la garanzia copre obbligazioni future o condizionali. E’ lo strumento tipico con cui imprenditori, soci e familiari garantiscono l’intera esposizione bancaria di un’impresa.
Perche’ alcune clausole della fideiussione omnibus sono nulle?
Perche’ riproducono lo schema contrattuale predisposto dall’ABI nel 2003, che la Banca d’Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha accertato essere in contrasto con la normativa antitrust. In particolare gli articoli 2, 6 e 8 dello schema (clausola di reviviscenza, rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. e clausola di sopravvivenza) sono stati ritenuti frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza, vietata dall’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990, nella misura in cui applicati in modo uniforme dalle banche.
La fideiussione e’ nulla per intero o solo nelle clausole anticoncorrenziali?
Solo nelle clausole anticoncorrenziali. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno stabilito che la nullita’ della fideiussione omnibus “a valle” di un’intesa vietata e’ parziale: colpisce le sole clausole che riproducono lo schema ABI (reviviscenza, rinuncia ai termini, sopravvivenza), mentre il resto del contratto resta valido, salvo che risulti che le parti non lo avrebbero concluso senza la parte nulla (art. 1419, comma 1, c.c.).
Come si prova che la fideiussione e’ conforme allo schema ABI?
Confrontando il testo della garanzia con lo schema ABI del 2003: occorre verificare che il contratto riproduca le clausole censurate dalla Banca d’Italia. Il provvedimento n. 55/2005 e’ considerato dalla giurisprudenza una prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale per il periodo di vigenza dello schema, ma il garante deve comunque dimostrare la coincidenza testuale tra la propria fideiussione e le clausole vietate. Per le fideiussioni “specifiche” (a garanzia di una singola operazione) tale presunzione non opera automaticamente.
Cosa puo’ fare in concreto il garante?
Puo’ far accertare la nullita’ delle clausole anticoncorrenziali, anche in via di eccezione quando la banca agisce per il pagamento, e puo’ chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito. La nullita’ parziale e’ rilevabile anche d’ufficio dal giudice ed e’ invocabile sia dall’imprenditore sia dal consumatore. La conseguenza pratica piu’ rilevante e’ la riespansione delle tutele del fideiussore, in particolare del termine di decadenza dell’art. 1957 c.c. Ogni caso va valutato sul testo concreto della garanzia.
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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Il presente articolo ha finalita’ esclusivamente informative e divulgative e non costituisce parere legale ne’ sollecitazione a intraprendere azioni giudiziarie. Le soluzioni applicabili dipendono dalle circostanze concrete e dal testo della singola garanzia, che vanno valutati caso per caso. Per una valutazione del proprio caso e’ possibile richiedere un appuntamento con lo Studio.
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