GPS e supplenze dei docenti: come si forma il punteggio, quali errori si correggono e quali rimedi esistono

In sintesi. Il punteggio delle graduatorie provinciali per le supplenze non è la fotografia dei titoli posseduti: è la fotografia di quelli dichiarati. L’art. 3, comma 3, dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito 16 febbraio 2026, n. 27 — adottata ai sensi dell’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 — stabilisce che punteggi, posizioni ed eventuali precedenze siano determinati esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese attraverso la procedura informatizzata, e che i titoli si valutino se posseduti e conseguiti entro la scadenza del termine di presentazione della domanda, fissata alle 23.59 del 16 marzo 2026. Da questa premessa discende tutto il resto. L’errore commesso dall’ufficio nel valutare ciò che è stato dichiarato rientra nel potere di rettifica previsto dall’art. 8, comma 7, che consente ai dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti di correggere il punteggio o di disporre l’esclusione in caso di difformità fra titoli dichiarati e titoli effettivamente posseduti; l’errore consistito nel non dichiarare un titolo, invece, non trova rimedio nella fase successiva alla pubblicazione, perché l’art. 7, comma 11, ammette esclusivamente la dichiarazione di quanto posseduto entro la scadenza. C’è poi un secondo tempo, che spesso arriva inatteso: i controlli sostanziali sulle dichiarazioni sono affidati dall’art. 8, commi 8-11, alla scuola presso cui si stipula il primo contratto, con esiti che vanno dalla convalida definitiva alla rideterminazione del punteggio, fino all’esclusione e alla dichiarazione del servizio come «prestato di fatto e non di diritto». Sul piano dei rimedi, l’art. 9 disciplina la pubblicazione all’albo on line e indica il ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi; il reclamo, che tutti nominano, non è previsto dall’ordinanza e non sospende quei termini. Questa guida ricostruisce la formazione del punteggio, distingue gli errori che si correggono da quelli che non si correggono, spiega come funzionano i controlli e descrive i rimedi, con i relativi termini e i documenti necessari.

Che cosa sono le GPS e a che cosa servono

Risposta diretta. Le graduatorie provinciali per le supplenze sono le liste, costituite in ciascuna provincia e distinte in prima e seconda fascia, dalle quali gli uffici scolastici territorialmente competenti attingono per conferire le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche, in subordine rispetto alle graduatorie ad esaurimento e a monte delle graduatorie di istituto. Hanno validità biennale: quelle vigenti coprono gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.

L’architettura è fissata dall’art. 2 dell’O.M. 27/2026 e riflette l’art. 4 della legge 124/1999. Quando un posto non è coperto con personale a tempo indeterminato, si procede con contratti a termine secondo tre tipologie: le supplenze annuali su cattedre e posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e presumibilmente tali fino al 31 agosto; le supplenze fino al termine delle attività didattiche, su posti non vacanti ma di fatto disponibili nello stesso arco temporale; le supplenze temporanee per ogni altra necessità. Per le prime due si utilizzano le GAE e, in caso di esaurimento o incapienza, le GPS; per le terze si utilizzano le graduatorie di istituto.

È una gerarchia che conviene tenere presente perché spiega la posta in gioco. La collocazione nelle GPS non riguarda un contratto qualunque: riguarda l’accesso alla fascia di supplenze più lunga e più stabile, quella che copre l’intero anno scolastico o si estende fino al 30 giugno.

Le due fasce

L’art. 3 distingue prima e seconda fascia secondo criteri diversi a seconda del grado e della tipologia di posto. Per i posti comuni della scuola secondaria la prima fascia è costituita da chi possiede lo specifico titolo di abilitazione, la seconda da chi possiede i titoli di studio e i requisiti di accesso previsti dall’ordinamento delle classi di concorso. Per i posti di sostegno la prima fascia richiede lo specifico titolo di specializzazione nel relativo grado, mentre la seconda è riservata a chi, pur privo di specializzazione, abbia maturato tre annualità di insegnamento su sostegno nel grado corrispondente entro l’anno scolastico precedente a quello di presentazione dell’istanza e possieda l’abilitazione o il titolo di accesso richiesto. Per l’infanzia e la primaria la seconda fascia su posto comune si apre agli studenti iscritti al terzo anno o ad annualità successive di Scienze della formazione primaria con almeno 150 CFU.

Su questo punto è utile ricordare che l’avviso ministeriale 23 febbraio 2026, n. 4318 ha corretto due imprecisioni del testo pubblicato, l’una sull’art. 3, comma 8, lettera b), punto i), l’altra sull’allegato A/8 relativo alla seconda fascia sostegno. È una circostanza minore in sé, ma segnala una cosa che vale in generale: nella scuola i testi si assestano nei giorni successivi alla pubblicazione, e la versione da leggere è sempre quella consolidata sul portale ministeriale.

Una sola provincia, una sola domanda

L’art. 7, comma 1, impone la presentazione dell’istanza, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più GPS e per le correlate graduatorie di istituto. La domanda si presenta esclusivamente in modalità telematica: le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

La regola dell’unica provincia produce un effetto che spesso viene percepito come punitivo ma è strutturale: la scelta compiuta a marzo vincola per l’intero biennio, salvo quanto previsto per le successive fasi di aggiornamento. Non è una preferenza reversibile, è un presupposto della graduazione.

Come si forma il punteggio

Risposta diretta. Punteggi, posizioni e precedenze sono determinati esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese nell’istanza (art. 3, comma 3), i titoli sono valutati secondo le tabelle allegate A/1-A/10 corrispondenti a fascia e grado (art. 8, comma 1) e il computo è effettuato dal sistema informatico (art. 8, comma 4). Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS.

I titoli di servizio

Sono la voce che pesa di più e quella che genera più contestazioni. L’art. 16, comma 1, prevede che ciascun titolo di servizio possa essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico a scelta dell’aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi per anno. Per servizio aspecifico si intende quello prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado, secondo le tabelle.

La stessa disposizione contiene alcune regole di dettaglio che decidono singole posizioni: il servizio prestato su una classe di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del decreto ministeriale n. 255 del 2023 è valutato come specifico anche sull’altra classe aggregata, a partire dall’anno scolastico 2024/2025; l’insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio alternativo sono valutati come aspecifici; i servizi resi con contratti atipici, non di lavoro dipendente, nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su sostegno sono valutati, ai soli fini del punteggio, secondo i criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente; il servizio anteriore al 2000 in istituti legalmente riconosciuti o pareggiati è valutato la metà.

Il comma 7 dell’art. 16 disciplina infine un’ipotesi ricorrente nel contenzioso scolastico: il servizio prestato in forza di provvedimenti giurisdizionali poi caducati resta valutabile ai soli fini del punteggio nelle graduatorie provinciali e di istituto. È una previsione che conviene conoscere, perché definisce che cosa sopravvive quando una nomina ottenuta con riserva viene meno.

I titoli culturali e i tetti

I punteggi dei titoli di studio, delle abilitazioni, delle specializzazioni e delle certificazioni sono fissati dagli allegati A. Due limiti generali meritano di essere isolati. Il primo è quello dell’art. 8, comma 5: i titoli artistici e professionali, valutabili fino a un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell’attribuzione delle supplenze sul sostegno. Il secondo riguarda le certificazioni informatiche, per le quali il preambolo dell’ordinanza esplicita la scelta di mantenere, come requisiti di valutabilità, l’accreditamento da parte di Accredia e la conformità ai framework europei DigComp 2.2 e DigCompEdu, al fine di garantire un livello qualitativo uniforme.

È una direzione di marcia che si legge tra le righe di più passaggi dell’ordinanza: restringere le voci a basso contenuto selettivo e ancorare la valutabilità a standard verificabili. Chi confronta il punteggio di quest’anno con quello del biennio precedente dovrebbe partire da qui prima di ipotizzare un errore.

La rideterminazione del punteggio pregresso

È il punto che genera più allarmi ingiustificati. L’art. 18, comma 2, prevede che i titoli degli aspiranti già inseriti, che nei precedenti bienni avevano acquisito un punteggio determinato secondo le tabelle allegate alle ordinanze ministeriali 10 luglio 2020, n. 60, 6 maggio 2022, n. 112, e 16 maggio 2024, n. 88, siano rideterminati secondo le nuove tabelle. L’art. 3, comma 5, aggiunge che al punteggio così rideterminato — tenuto conto anche delle rettifiche intervenute a seguito delle verifiche delle istituzioni scolastiche — si somma quello dei titoli e servizi conseguiti dopo il 24 giugno 2024, termine delle domande per il biennio precedente, ed entro la nuova scadenza, oppure già posseduti ma non presentati in precedenza.

Ne consegue che un punteggio più basso rispetto al biennio scorso non è di per sé indice di un errore: può essere l’effetto fisiologico di tabelle diverse. La verifica, in questi casi, non parte dal confronto fra i due totali ma dal confronto fra la singola voce dichiarata e il punteggio che la tabella vigente le assegna.

Che cosa significa «il computo è calcolato dal sistema informatico»

La formula dell’art. 8, comma 4, ha una conseguenza pratica precisa. L’attribuzione del punteggio non è il risultato di una valutazione discrezionale ma dell’applicazione di una tabella a una dichiarazione: se la dichiarazione è quella che risulta a sistema e la tabella è quella allegata, il risultato è verificabile aritmeticamente da chiunque.

È la ragione per cui, in questa materia, la prima operazione utile non è giuridica ma documentale: recuperare la ricevuta della domanda con il dettaglio di ciò che è stato dichiarato e confrontarla, voce per voce, con il punteggio pubblicato. Molte contestazioni si sciolgono — in un senso o nell’altro — prima ancora di essere formulate.

Gli errori: quali si correggono e quali no

Risposta diretta. La linea di confine passa fra l’errore che riguarda la valutazione di ciò che è stato dichiarato e l’errore che consiste nel non aver dichiarato. Il primo rientra nel potere di rettifica dell’art. 8, comma 7, il secondo si scontra con l’art. 7, comma 11, che ammette esclusivamente la dichiarazione di requisiti e titoli posseduti entro la scadenza del termine.

L’errore dell’ufficio

L’art. 8, comma 6, affida agli uffici scolastici territorialmente competenti la valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche mediante delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, con una finalità che la norma esplicita: evitare difformità nelle valutazioni. Il comma 7 completa il quadro: in caso di difformità fra titoli dichiarati e titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici procedono alla rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria.

Rientrano in questo ambito il servizio dichiarato e non conteggiato, il titolo valutato con un punteggio diverso da quello previsto dalla tabella applicabile, la voce inserita nella colonna sbagliata fra specifico e aspecifico, l’errore materiale su dati anagrafici o su preferenze e riserve dichiarate. Sono situazioni nelle quali il presupposto — la dichiarazione — esiste, e ciò che si contesta è il trattamento che ha ricevuto.

L’errore dell’aspirante

Qui il discorso cambia. Se un titolo posseduto al 16 marzo 2026 non è stato indicato nella domanda, l’ordinanza non prevede una fase di integrazione: l’art. 3, comma 3, ancora il punteggio alle sole dichiarazioni rese e l’art. 7, comma 11, limita la dichiarazione a quanto posseduto entro la scadenza. Lo stesso art. 7, comma 5, aggiunge che non si tiene conto delle istanze prive di tutte le indicazioni e le dichiarazioni previste.

Le eccezioni sono quelle tipizzate. L’art. 7, comma 4, lettera e), punto i), consente l’inserimento con riserva in prima fascia a chi consegua l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026, con dichiarazione di avvenuto conseguimento da presentare tramite istanze online dalle 9.00 del 15 giugno alle 23.59 del 2 luglio 2026; il mancato conseguimento o la mancata comunicazione nei termini comporta l’esclusione dalla prima fascia e l’inserimento nella fascia spettante. L’art. 3, comma 3, consente a chi non abbia ancora maturato l’intera annualità di servizio di dichiarare la data di scadenza del contratto in essere, con conferma successiva da rendere nella stessa finestra; in mancanza di conferma, la valutazione del servizio è ricondotta alla data di chiusura dell’istanza.

Sono finestre brevi, e la loro perdita produce effetti che nessun rimedio successivo restituisce. Non perché vi sia una sanzione, ma perché viene meno il presupposto della valutazione.

Un caso intermedio: la dichiarazione inesatta

Fra i due poli si colloca l’ipotesi più delicata: il titolo dichiarato in modo impreciso o incompleto. Qui la qualificazione decide l’esito, perché l’art. 8, comma 7, contempla due conseguenze molto diverse — la rettifica del punteggio oppure l’esclusione dalla graduatoria — e la scelta fra l’una e l’altra non è indifferente.

L’orientamento consolidato in tema di dichiarazioni sostitutive distingue l’inesattezza dalla falsità: la decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e le sanzioni dell’art. 76 presuppongono la non veridicità del contenuto della dichiarazione, non l’imprecisione formale o l’errore riconoscibile. Anche il provvedimento adottato dall’ufficio, del resto, è un atto amministrativo e come tale soggetto all’obbligo di motivazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241: deve dire quale difformità è stata riscontrata e perché conduce all’una o all’altra conseguenza. È su questo che si misura, in concreto, la legittimità della misura adottata.

Il reclamo: che cos’è davvero

Risposta diretta. L’ordinanza ministeriale non disciplina un procedimento di reclamo. L’art. 9 prevede la pubblicazione delle GPS all’albo on line dell’ufficio e indica i rimedi impugnatori. Il reclamo è un’istanza rivolta all’ufficio perché eserciti il potere di rettifica dell’art. 8, comma 7; i termini per presentarlo sono fissati dagli avvisi dei singoli uffici territoriali, non da una regola nazionale uniforme.

Perché la distinzione conta

Un reclamo non è un ricorso amministrativo in senso proprio e non produce gli effetti che l’ordinamento riconnette ai ricorsi gerarchici o straordinari. È una sollecitazione all’autotutela, che l’amministrazione valuta secondo i presupposti dell’art. 21-nonies della legge 241/1990 e, per gli errori materiali, secondo il potere ordinario di correzione.

Da qui due conseguenze operative. La prima: il reclamo non sospende né interrompe i termini di impugnazione. La seconda: la sua presentazione non garantisce un provvedimento espresso entro un tempo determinato. Chi vi ripone l’intera strategia difensiva rischia di vedere maturare i termini mentre attende una risposta.

Che cosa si può chiedere e che cosa no

Il reclamo è lo strumento naturale per gli errori che l’ufficio può correggere leggendo la domanda: un servizio dichiarato e non computato, un titolo valutato in misura difforme dalla tabella, un dato anagrafico o una preferenza registrati male, una riserva dichiarata e non applicata. Non è invece lo strumento per aggiungere ciò che non è stato dichiarato entro il termine, per la ragione già vista.

La differenza non è formale: incide sul contenuto stesso dell’istanza. Un reclamo che chieda la correzione della valutazione di una voce dichiarata individua un errore dell’amministrazione; un reclamo che chieda l’inserimento di un titolo mai dichiarato chiede, in realtà, la riapertura dei termini.

Come si costruisce

Le indicazioni pratiche sono poche e sempre le stesse. Il reclamo va indirizzato all’ufficio scolastico territorialmente competente per la provincia di inserimento, nella forma e nei termini indicati dall’avviso di pubblicazione. Deve individuare esattamente la GPS, la fascia, la classe di concorso o tipologia di posto, la voce contestata, il punteggio attribuito e quello ritenuto corretto secondo la tabella applicabile, allegando la documentazione. Va conservata la prova dell’invio e della ricezione.

È un’elencazione banale, ma la maggior parte dei reclami inefficaci lo è per ragioni altrettanto banali: non individuano la voce, non indicano la tabella, non allegano il documento che dimostra il presupposto.

I controlli dopo la pubblicazione

Risposta diretta. L’art. 8, commi 8-11, dell’O.M. 27/2026 sposta la verifica sostanziale delle dichiarazioni al momento del primo contratto stipulato nel periodo di vigenza delle graduatorie. È la fase in cui, in concreto, emergono le difformità: la graduatoria pubblicata riflette dichiarazioni non ancora verificate una per una.

Il controllo della scuola

L’istituzione scolastica presso la quale l’aspirante stipula il primo contratto avvia entro tre giorni lavorativi le procedure di verifica di tutti gli elementi dichiarati nell’istanza di partecipazione. Non è un controllo a campione sul singolo titolo: la norma parla di tutti gli elementi dichiarati.

Gli esiti

Entro tre giorni dal termine dei controlli, in caso di esito positivo il dirigente scolastico comunica l’esito all’ufficio competente e all’interessato; il dirigente dell’ufficio convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e i titoli si intendono definitivamente validati, utili anche per le successive istanze di aggiornamento e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente prevista dall’art. 2, comma 4-ter, del d.l. 8 aprile 2020, n. 22, convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. È un passaggio che conviene registrare: la validazione mette al riparo, per il futuro, da rivalutazioni sugli stessi titoli.

In caso di esito negativo, il dirigente comunica la circostanza all’ufficio ai fini delle esclusioni previste dall’art. 7, commi 7, 8 e 9, ovvero della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni, con comunicazione anche all’interessato; restano in capo al dirigente scolastico la valutazione e le determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’art. 76 del d.P.R. 445/2000, mentre gli uffici territoriali coordinano le operazioni e ne definiscono le tempistiche.

Il servizio «prestato di fatto e non di diritto»

L’art. 8, comma 11, disciplina l’effetto più pesante. Il servizio prestato sulla base di dichiarazioni non corrispondenti a verità è, con apposito provvedimento del dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto: non è menzionato negli attestati di servizio, non da’ luogo ad alcun punteggio e non è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità e della progressione di carriera, fatte salve eventuali sanzioni penali o amministrative.

È una previsione che spiega meglio di qualunque commento perché la compilazione della domanda vada trattata come un atto e non come un modulo. La distanza fra una dichiarazione imprecisa e una dichiarazione non veritiera, sul piano degli effetti, è enorme.

Le dichiarazioni mendaci

L’art. 7, comma 9, prevede che, fatte salve le responsabilità di carattere penale, sia escluso dalle graduatorie per tutto il periodo della loro vigenza l’aspirante di cui siano state accertate dichiarazioni mendaci nella compilazione del modulo di domanda. Il comma 10 chiarisce che le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, fermo restando quanto previsto dagli artt. 75 e 76: decadenza dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera e sanzioni penali.

Va tenuto distinto da questo un altro effetto, previsto dall’art. 6, comma 4: l’ammissione avviene con riserva di accertamento del possesso dei requisiti, e l’amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione di chi non ne sia in possesso o si trovi in una delle condizioni ostative elencate dallo stesso articolo. Anche qui la motivazione non è un ornamento: è il presupposto che rende verificabile la decisione.

I rimedi: quali, davanti a chi, entro quando

Risposta diretta. L’art. 9, comma 2, dell’O.M. 27/2026 prevede che avverso il provvedimento di pubblicazione delle graduatorie sia ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni. Le due strade sono alternative: la scelta dell’una preclude l’altra, secondo gli artt. 8 e 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il riparto di giurisdizione resta una questione aperta

L’indicazione contenuta nell’ordinanza non risolve, di per sé, la questione del giudice. Il riparto è regolato dall’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165: il comma 1 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; il comma 4 riserva al giudice amministrativo quelle in materia di procedure concorsuali per l’assunzione.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 21198 del 13 settembre 2017 e con le ordinanze nn. 8774 e 8775 del 30 marzo 2021, hanno indicato il criterio: si guarda al petitum sostanziale. Se la domanda mira all’annullamento di un atto amministrativo generale o normativo che disciplina i criteri di accesso alle graduatorie, la giurisdizione è del giudice amministrativo; se invece è diretta ad accertare il diritto del singolo alla collocazione nella posizione spettante, in relazione a un atto di gestione della graduatoria, la giurisdizione è del giudice ordinario, con eventuale disapplicazione dell’atto presupposto. Le stesse pronunce precisano che la formazione e l’aggiornamento delle graduatorie non costituiscono, di per sé, procedura concorsuale.

Applicato alle GPS, il criterio non produce esiti scontati, e la giurisprudenza amministrativa e quella ordinaria non sono giunte a una soluzione uniforme: alcune decisioni valorizzano i profili di tipo concorsuale della procedura di formazione delle graduatorie, altre la natura gestionale dell’attribuzione del punteggio a un singolo aspirante. La qualificazione, in concreto, dipende da come è costruita la domanda: contestare la tabella o la regola dell’ordinanza è cosa diversa dal contestare il conteggio applicato a una posizione individuale.

Vale la pena ricordare che l’errore non è necessariamente definitivo. L’art. 11 del codice del processo amministrativo e l’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, disciplinano la translatio iudicii, che consente di riassumere il giudizio davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda. La riassunzione ha però termini propri e comporta una perdita di tempo che, in una materia scandita dal calendario scolastico, pesa.

I termini

Davanti al giudice amministrativo il termine è di sessanta giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ai sensi degli artt. 29 e 41 del codice del processo amministrativo: per le graduatorie pubblicate all’albo on line dell’ufficio la piena conoscenza si collega, di regola, alla pubblicazione. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va proposto entro centoventi giorni ed è, come detto, alternativo. Davanti al giudice del lavoro non opera un termine di decadenza generale, ma restano rilevanti la prescrizione e il fattore tempo sostanziale.

La tutela urgente

Davanti al giudice amministrativo gli artt. 55, 56 e 61 del codice del processo amministrativo prevedono rispettivamente la misura cautelare collegiale, il decreto monocratico nei casi di estrema gravità e urgenza e la tutela ante causam; davanti al giudice del lavoro lo strumento corrispondente è il ricorso d’urgenza dell’art. 700 del codice di procedura civile. In entrambi i casi si tratta di strumenti che presuppongono una domanda già documentata: la tutela urgente non sostituisce l’istruttoria, la concentra.

L’accesso agli atti

Quando i documenti non sono nella disponibilità dell’interessato — la ricevuta della domanda, il dettaglio delle voci valutate, il provvedimento di rettifica o di esclusione, gli atti del controllo effettuato dalla scuola — lo strumento è l’istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, con la tutela specifica dell’art. 116 del codice del processo amministrativo in caso di diniego o di inerzia. È un passaggio che precede la valutazione del rimedio, non che la segue.

Il fattore tempo: perché il calendario conta più dei termini

Risposta diretta. Il vincolo temporale reale, in questa materia, non è il termine di impugnazione ma la sequenza delle operazioni annuali. Le graduatorie definitive escono a ridosso dell’estate, la procedura informatizzata per l’attribuzione delle supplenze si svolge fra luglio e i primi giorni di settembre e le nomine sono assegnate in poche settimane. Una posizione corretta a dicembre vale molto meno di una posizione corretta ad agosto.

L’art. 12 disciplina questa fase: le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche si svolgono ordinariamente con modalità informatizzata, e vi hanno titolo esclusivamente gli aspiranti utilmente collocati che abbiano presentato l’apposita istanza telematica con l’indicazione delle sedi. Il comma 4 tipizza gli effetti delle omissioni: la mancata presentazione dell’istanza costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi, e la mancata indicazione di talune sedi o classi di concorso costituisce rinuncia limitatamente alle preferenze non espresse.

Il comma 10 aggiunge che l’assegnazione dell’incarico rende le operazioni non soggette a rifacimento, e che la rinuncia preclude il rifacimento anche in altra classe di concorso o tipologia di posto; il comma 11 esclude dalle ulteriori fasi chi abbia rinunciato o non abbia assunto servizio nel termine assegnato. L’art. 15 completa il quadro sanzionatorio: la rinuncia o la mancata assunzione di servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie; l’abbandono del servizio estende l’effetto a tutte le tipologie di supplenza.

Sono effetti che maturano nell’arco di pochi giorni. Per questo la verifica del punteggio, quando ha senso, ha senso subito: non per una ragione di urgenza commerciale, ma perché la posta in gioco è un’assegnazione che si esaurisce con il turno di nomina.

Che cosa si può ottenere, e che cosa no

Risposta diretta. L’esito possibile è la correzione del punteggio e la ricollocazione nella posizione spettante, con le conseguenze che ne derivano sulle operazioni già svolte secondo le regole applicabili. Non è un esito che equivale, di per sé, all’attribuzione di una supplenza: quella dipende dalla posizione relativa, dalle preferenze espresse e dalla disponibilità dei posti al proprio turno di nomina.

È una precisazione che conviene fare per prima, perché l’aspettativa che si forma intorno a un rimedio tende a superarne l’oggetto. Un punteggio corretto non crea posti che non esistono e non retroagisce automaticamente su nomine già perfezionate: l’ordinanza, anzi, dichiara le operazioni di conferimento non soggette a rifacimento una volta assegnato l’incarico.

Ciò non toglie valore alla verifica. Significa che il suo oggetto proprio è la correttezza della posizione — che vale per l’intero biennio e si riflette sugli aggiornamenti successivi — e che le valutazioni di convenienza, sui tempi e sui costi, vanno fatte su questo presupposto. Resta ferma la distinzione fra il piano dell’informazione generale, che descrive la regola come risulta dai testi, e l’esame della singola posizione, che richiede gli atti della specifica procedura.

Domande frequenti

Perché il punteggio è diverso da quello del biennio scorso?
Perché l’art. 18, comma 2, dell’O.M. 27/2026 prevede la rideterminazione, secondo le nuove tabelle, dei punteggi acquisiti sulla base delle tabelle allegate alle ordinanze n. 60/2020, n. 112/2022 e n. 88/2024, e l’art. 3, comma 5, tiene conto anche delle rettifiche intervenute a seguito delle verifiche delle scuole. Una variazione, quindi, non indica di per sé un errore: il confronto va fatto voce per voce con la tabella vigente, non fra i due totali.

Un titolo conseguito dopo il 16 marzo 2026 può essere valutato?
Di regola no: l’art. 7, comma 11, ammette esclusivamente la dichiarazione di requisiti e titoli posseduti entro la scadenza del termine. Le eccezioni sono quelle previste dall’ordinanza, in particolare l’inserimento con riserva in prima fascia per chi consegua abilitazione o specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026, con dichiarazione da rendere tramite istanze online fra il 15 giugno e il 2 luglio 2026, e la conferma del servizio in corso dichiarato nella domanda.

Il reclamo sospende i termini per il ricorso?
No. Il reclamo non è previsto dall’ordinanza, che all’art. 9 disciplina la pubblicazione e i rimedi impugnatori: è un’istanza rivolta all’ufficio perché eserciti il potere di rettifica dell’art. 8, comma 7. Non essendo un ricorso amministrativo in senso proprio, non sospende né interrompe i termini di impugnazione, che continuano a decorrere mentre l’istanza è pendente.

Che differenza c’è fra rettifica del punteggio ed esclusione dalla graduatoria?
L’art. 8, comma 7, prevede entrambe le conseguenze in caso di difformità fra titoli dichiarati e titoli effettivamente posseduti. La rettifica incide sul punteggio e sulla posizione; l’esclusione rimuove l’aspirante dalla graduatoria. La scelta fra le due presuppone la qualificazione della difformità riscontrata, e il provvedimento deve indicarla: la motivazione è richiesta dall’art. 3 della legge 241/1990 ed è il presupposto di ogni verifica successiva.

Che cosa controlla la scuola al momento del primo contratto?
Tutti gli elementi dichiarati nell’istanza di partecipazione: l’art. 8, comma 8, impone all’istituzione scolastica presso cui si stipula il primo contratto nel periodo di vigenza delle graduatorie di avviare la verifica entro tre giorni lavorativi. L’esito positivo porta alla convalida a sistema e alla validazione definitiva dei titoli; l’esito negativo alle esclusioni dell’art. 7, commi 7, 8 e 9, o alla rideterminazione dei punteggi e delle posizioni.

Che cosa comporta il servizio dichiarato «prestato di fatto e non di diritto»?
È l’effetto previsto dall’art. 8, comma 11, per il servizio prestato sulla base di dichiarazioni non corrispondenti a verità: con provvedimento del dirigente scolastico il servizio non è menzionato negli attestati, non da’ luogo ad alcun punteggio e non è utile ai fini dell’anzianità e della progressione di carriera, fatte salve eventuali sanzioni penali o amministrative. Presuppone però l’accertamento della non veridicità, non la semplice imprecisione della dichiarazione.

Quale giudice è competente sulle controversie in materia di GPS?
L’art. 9, comma 2, dell’ordinanza indica il T.A.R. entro sessanta giorni o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi. Il riparto resta però governato dall’art. 63 del d.lgs. 165/2001 e dal criterio del petitum sostanziale affermato dalle Sezioni Unite: annullamento dell’atto generale al giudice amministrativo, accertamento del diritto alla corretta collocazione come atto di gestione al giudice ordinario. Gli orientamenti non sono uniformi e la qualificazione va compiuta sulla domanda concreta.

Quali documenti servono per far verificare una posizione in GPS?
La ricevuta della domanda presentata entro il 16 marzo 2026 con il dettaglio dei titoli e dei servizi dichiarati; la stampa della graduatoria pubblicata all’albo on line con il punteggio attribuito; i certificati di servizio e i titoli in questione; l’eventuale reclamo con la prova dell’invio e il riscontro dell’ufficio; il provvedimento di rettifica o di esclusione, se adottato. Se gli atti non sono disponibili, la strada è l’istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990. Per una valutazione della singola posizione è possibile richiedere un appuntamento allo Studio.

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Guida aggiornata ad agosto 2026. Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere legale: ogni posizione va valutata nel concreto, sulla base degli atti e dei documenti della singola procedura.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di un sistema di intelligenza artificiale. Segnalazioni: info@studiolegalemondello.it


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