Una pronuncia significativa ottenuta dallo Studio Legale Mondello, conferma un principio importante nel diritto di famiglia: il genitore che ha sostenuto da solo il mantenimento del figlio ha diritto al rimborso da parte dell’altro genitore, anche per gli anni precedenti alla causa, purché le spese siano provate – anche per presunzioni.
In questo caso, la madre, assistita dallo Studio Legale Mondello, ha ottenuto dal Tribunale di Patti la condanna del padre al rimborso di una cospicua somma, per le spese sostenute nel passato quando il padre non ha contribuito al mantenimento. Il giudice ha riconosciuto che il mancato versamento dell’assegno di mantenimento da parte del padre non esclude il suo obbligo, che sorge dal solo status di genitore. Il Tribunale ha liquidato l’importo in via equitativa, calcolando una somma, la cui metà è stata posta a carico del padre.
Principi affermati:
• Obbligo di mantenimento con decorrenza dalla nascita del figlio.
• Natura solidale dell’obbligo genitoriale (art. 315-bis c.c.).
• Legittimità dell’azione di regresso anche per periodi pre-giudiziali, se le spese risultano almeno presuntivamente dimostrate.
• Liquidazione equitativa se mancano prove documentali precise. “Il genitore che ha sostenuto da solo il figlio ha diritto a essere rimborsato, anche per il passato, se prova – anche solo presuntivamente – di aver sostenuto spese necessarie per il minore.”
Tribunale di Patti, Sez. Civile, Sent. n. 704/2025 pubblicata il 17/06/2025 – Giudice: Dott.ssa Michela Agata La Porta.
Causa patrocinata dallo Studio Legale Mondello.