Ultimo aggiornamento: 5 Luglio 2026
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NASpI da restituire: quando l’INPS puo’ chiederla indietro e come difendersi
In sintesi. La NASpI e’ l’indennita’ mensile di disoccupazione prevista dal D.Lgs. 22/2015 per chi perde involontariamente il lavoro. Puo’ accadere che l’INPS, anche a distanza di tempo, ne chieda la restituzione: succede quando la prestazione risulta non dovuta, in tutto o in parte, per una causa di decadenza (art. 11 del D.Lgs. 22/2015) o per il superamento delle soglie di reddito compatibili con l’indennita’. La situazione piu’ frequente e’ l’avvio di un’attivita’ di lavoro autonomo durante la disoccupazione senza la comunicazione del reddito imposta dall’art. 10. Il punto giuridico da conoscere e’ che la NASpI non e’ una pensione: per il suo recupero non vale la disciplina speciale che tutela la buona fede del pensionato (L. 88/1989), ma la regola generale dell’indebito oggettivo dell’art. 2033 c.c. Lo ha confermato la Cassazione (ord. n. 11659/2024): la buona fede del percettore, di per se’, non esclude la restituzione. Puo’ pero’ incidere sul modo in cui il recupero avviene: la Corte costituzionale (sent. n. 8/2023) ha imposto gradualita’ e proporzionalita’, adeguando le modalita’ di restituzione alle condizioni economiche di chi deve restituire. Un capitolo a se’ e’ la NASpI anticipata in unica soluzione (art. 8), sulla quale la Corte costituzionale n. 90/2024 ha limitato l’obbligo di restituzione integrale. L’azione di recupero, infine, si prescrive di norma in dieci anni. Questa guida ricostruisce quando la NASpI si restituisce, perche’, e come ci si puo’ difendere.
Che cos’e’ la NASpI e perche’ l’INPS puo’ chiederla indietro?
Risposta diretta. La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e’ l’indennita’ di disoccupazione, disciplinata dal D.Lgs. 22/2015, che spetta ai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente l’occupazione e che possiedono i requisiti contributivi di legge. L’INPS puo’ chiederne la restituzione quando, per un fatto sopravvenuto, la prestazione risulta non dovuta per un certo periodo: perche’ e’ venuto meno lo stato di disoccupazione, perche’ si e’ verificata una causa di decadenza, o perche’ i redditi percepiti hanno superato le soglie di compatibilita’. In quel caso le somme gia’ erogate diventano un indebito e vanno restituite.
La NASpI ha una funzione precisa: sostenere il reddito di chi resta senza lavoro per una causa a lui non imputabile, per il tempo necessario a ricollocarsi. Proprio perche’ e’ legata allo stato di disoccupazione e alla disponibilita’ al lavoro, la sua erogazione e’ condizionata al permanere di certi presupposti e al rispetto di alcuni obblighi di comunicazione. Quando quei presupposti vengono meno, o quegli obblighi non sono rispettati, la prestazione si interrompe e, se e’ stata comunque pagata, l’ente ne pretende la restituzione. Il tema si inserisce nel piu’ ampio quadro del contenzioso previdenziale e delle somme che l’INPS chiede indietro, ma segue regole in parte diverse da quelle delle pensioni.
Quando la NASpI diventa un indebito
Le richieste di restituzione nascono, nella pratica, da alcune situazioni ricorrenti. La prima e’ la ripresa di un’attivita’ lavorativa (subordinata o autonoma) che modifica o fa cessare il diritto, senza che l’interessato ne abbia dato conto nei modi e nei tempi previsti. La seconda e’ il superamento delle soglie di reddito entro cui la NASpI resta compatibile con un’attivita’ lavorativa. La terza e’ il venir meno di un requisito che condizionava la prestazione. In tutti questi casi l’INPS, spesso in sede di controllo o di incrocio dei dati reddituali, rileva che per un dato periodo la NASpI non spettava e ne chiede indietro l’importo.
La NASpI si restituisce anche se percepita in buona fede?
Risposta diretta. In linea di principio si’, e questo e’ il punto piu’ delicato. La NASpI ha natura non pensionistica: per il recupero delle somme non dovute non si applica la tutela della buona fede prevista dalla L. 88/1989 per gli indebiti pensionistici, ma la disciplina generale dell’indebito oggettivo dell’art. 2033 c.c., in base alla quale chi ha ricevuto un pagamento non dovuto e’ tenuto a restituirlo. Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n. 11659/2024. La buona fede, quindi, non esclude la restituzione. Puo’ pero’ incidere sulle modalita’ del recupero.
E’ una differenza che sorprende molti. Per le pensioni, l’art. 52 della L. 88/1989 stabilisce che, quando le somme sono state pagate per un errore dell’ente e il pensionato era in buona fede, non si fa luogo al recupero, salvo il dolo dell’interessato. Per la NASpI questa regola non opera: la prestazione appartiene alla categoria degli indebiti non pensionistici, per i quali la giurisprudenza applica l’art. 2033 c.c. Ne consegue che, se la NASpI non era dovuta, la sola circostanza di averla incassata in buona fede non basta, da sola, a evitarne la restituzione.
La differenza con l’indebito pensionistico
La ragione della distinzione sta nella diversa funzione e struttura delle due prestazioni. La pensione e’ un trattamento tendenzialmente stabile e definitivo, su cui il pensionato costruisce le proprie aspettative di vita; per questo il legislatore ha ritenuto prevalente l’affidamento di chi, senza colpa, l’ha percepita per un errore dell’ente. La NASpI, invece, e’ una prestazione temporanea e condizionata, legata a uno stato (la disoccupazione) e a obblighi di comunicazione che gravano sul beneficiario. La legge non ha previsto, per essa, una analoga sanatoria della buona fede: da qui l’applicazione delle regole civili comuni.
La tutela della buona fede: gradualita’ e proporzionalita’
Dire che la buona fede non esclude la restituzione non significa che sia del tutto irrilevante. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 8/2023, e la stessa Cassazione hanno chiarito che, anche per gli indebiti non pensionistici, l’azione di recupero non puo’ essere esercitata in modo cieco: va condotta secondo gradualita’ e proporzionalita’, attraverso la clausola di buona fede oggettiva dell’art. 1175 c.c., che impone all’ente creditore di comportarsi secondo correttezza. In concreto, cio’ consente di modulare le modalita’ di restituzione tenendo conto delle condizioni personali e patrimoniali di chi deve restituire, ad esempio con una rateizzazione sostenibile e, nelle situazioni piu’ gravi, con l’individuazione di una temporanea o parziale inesigibilita’. Il tutto senza pero’ cancellare il diritto dell’ente al recupero nel suo nucleo essenziale. La buona fede, insomma, non elimina il debito ma incide su quanto e come va restituito: e’ un margine di difesa concreto, che va fatto valere con i giusti argomenti.
Le cause di decadenza dalla NASpI (art. 11 D.Lgs. 22/2015)
Risposta diretta. L’art. 11 del D.Lgs. 22/2015 elenca le ipotesi in cui si decade dalla NASpI: la perdita dello stato di disoccupazione, l’avvio di un’attivita’ di lavoro autonomo o d’impresa senza la comunicazione dell’art. 10, il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, l’acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidita’ (salvo opzione per la NASpI), la mancata partecipazione alle iniziative e alle misure di politica attiva del lavoro proposte dai servizi competenti. Al verificarsi di una di queste cause la prestazione cessa, e le somme erogate oltre quel momento diventano restituibili.
La ripresa del lavoro subordinato
La NASpI presuppone lo stato di disoccupazione. La ripresa di un rapporto di lavoro subordinato incide in modo diverso a seconda della durata e del reddito. Un rapporto di breve durata che genera un reddito entro le soglie di legge consente, entro certi limiti, la conservazione della NASpI in misura ridotta, purche’ correttamente comunicato; un rapporto di durata piu’ significativa, o che superi le soglie reddituali, comporta invece la decadenza o la sospensione della prestazione. Il punto critico e’ quasi sempre la comunicazione: e’ l’assenza o il ritardo di questa a trasformare in indebito somme che, se tutto fosse stato dichiarato per tempo, sarebbero state semplicemente ridotte o sospese.
Il lavoro autonomo e i limiti di reddito
Anche l’avvio di un’attivita’ autonoma o d’impresa individuale e’ compatibile con la NASpI, ma solo entro soglie di reddito stabilite dalla legge e aggiornate periodicamente dall’INPS. Entro quella soglia la prestazione prosegue in misura ridotta (di norma dell’80% del reddito previsto, rapportato al periodo residuo); oltre quella soglia si decade. Anche qui, la compatibilita’ e’ subordinata a un preciso obbligo di comunicazione, di cui si dira’ nel prossimo paragrafo, che rappresenta lo snodo pratico piu’ importante.
La mancata partecipazione alle politiche attive
La NASpI e’ legata a un percorso di ricollocazione: il beneficiario e’ tenuto ad aderire alle convocazioni e alle misure di politica attiva del lavoro (colloqui, orientamento, formazione) previste dai servizi competenti. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, comporta conseguenze che vanno dalla decurtazione fino alla decadenza, secondo il regime sanzionatorio applicabile. Anche in questi casi puo’ generarsi un indebito, se l’erogazione e’ proseguita nonostante l’inadempimento.
Il lavoro autonomo e l’obbligo di comunicare i redditi (art. 10)
Risposta diretta. E’ la causa piu’ frequente di restituzione. L’art. 10 del D.Lgs. 22/2015 impone a chi, durante la NASpI, intraprende un’attivita’ di lavoro autonomo, di impresa individuale o parasubordinato dalla quale ricava un reddito, di comunicare all’INPS entro un mese il reddito annuo che prevede di trarne. Se l’attivita’ e’ preesistente alla domanda, il termine di un mese decorre dalla presentazione della domanda di NASpI. La comunicazione serve a permettere la riduzione della prestazione: se manca, si decade dalla NASpI, e le somme percepite vanno restituite.
Perche’ la comunicazione e’ decisiva
La logica della norma e’ chiara. La legge non vieta di svolgere un’attivita’ autonoma mentre si percepisce la NASpI: consente di conservare la prestazione in misura ridotta, per non disincentivare chi tenta di rimettersi in gioco con un’attivita’ propria. Ma questa compatibilita’ e’ condizionata alla comunicazione tempestiva del reddito atteso, che consente all’INPS di ricalcolare l’importo dovuto. Chi omette la comunicazione priva l’ente di questa possibilita’ e, per la legge, decade dal diritto. Il paradosso e’ che spesso a decadere e’ chi avrebbe comunque avuto diritto a una NASpI ridotta: e’ la sola omissione formale, non il merito del reddito, a far scattare la restituzione.
L’interpretazione della Cassazione
La giurisprudenza di legittimita’ ha interpretato la norma in modo rigoroso, a tutela dell’esigenza di controllo dell’ente. La Cassazione ha affermato che l’obbligo di comunicazione vale anche per le attivita’ gia’ in corso al momento della domanda, e non solo per quelle avviate dopo; e che il verbo “intraprendere” non va inteso nel senso ristretto di “iniziare”, ma in quello piu’ ampio di “svolgere” o “esercitare” un’attivita’. Ne discende che anche il titolare di partita IVA gia’ attiva, che chiede la NASpI, deve comunicare entro un mese il reddito atteso: l’omissione comporta la decadenza, indipendentemente dall’entita’ di quel reddito. E’ un orientamento severo, che rende ancora piu’ importante curare gli adempimenti fin dall’inizio e, in caso di contestazione, verificare con attenzione tempi e contenuti delle comunicazioni effettivamente inviate.
La NASpI anticipata in unica soluzione e la restituzione (art. 8)
Risposta diretta. L’art. 8 del D.Lgs. 22/2015 consente di chiedere la NASpI in un’unica soluzione anticipata, come incentivo all’autoimprenditorialita’, per avviare un’attivita’ di lavoro autonomo o d’impresa o per sottoscrivere una quota di capitale di una cooperativa. La norma prevede che, se il beneficiario torna a un lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico per cui la NASpI era riconosciuta, debba restituire l’intero importo anticipato. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 90/2024, ha dichiarato incostituzionale questa previsione nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio quando l’attivita’ non ha potuto proseguire per una causa sopravvenuta non imputabile all’interessato.
Cosa ha deciso la Corte costituzionale n. 90/2024
Il caso tipico e’ quello di chi ha usato la NASpI anticipata per avviare un’attivita’, l’attivita’ si e’ interrotta per un fatto indipendente dalla sua volonta’ (un evento di forza maggiore, l’impossibilita’ sopravvenuta di proseguire), e la persona e’ tornata a lavorare come dipendente prima della fine del periodo teorico. La vecchia regola imponeva, in quel caso, di restituire tutta l’anticipazione, anche la parte corrispondente al periodo in cui l’attivita’ era stata effettivamente svolta. La Corte ha ritenuto questa conseguenza irragionevole e sproporzionata: quando l’interruzione non dipende dall’interessato, l’obbligo di restituzione va limitato e commisurato alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza, restituendo solo la quota corrispondente.
Come si applica oggi: la circolare INPS n. 36/2025
L’INPS ha recepito la pronuncia con la circolare n. 36 del 2025. In sostanza, prima di notificare un provvedimento di indebito per l’intero importo, l’Istituto verifica se sussistano cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all’interessato che hanno impedito la prosecuzione dell’attivita’. A tal fine invia una comunicazione di avvio del procedimento, assegnando un termine congruo (di norma trenta giorni) per indicare le ragioni di forza maggiore e allegare idonea documentazione. Se la prova e’ fornita, l’obbligo di restituzione viene ridotto alla sola quota corrispondente al periodo di lavoro subordinato. Chi si trova in questa situazione ha quindi un interesse concreto a partecipare attivamente all’istruttoria, documentando con precisione le cause dell’interruzione.
Quanto tempo ha l’INPS per chiedere la restituzione?
Risposta diretta. Poiche’ il recupero della NASpI non dovuta e’ un indebito oggettivo dell’art. 2033 c.c., l’azione e’ soggetta alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), che decorre dal momento del pagamento delle somme non dovute. E’ un termine piu’ lungo di quello quinquennale che vale per i ratei di molte prestazioni previdenziali periodiche.
Va comunque verificato, caso per caso, quando sia iniziata la decorrenza e se vi siano stati atti interruttivi della prescrizione (ad esempio precedenti richieste formali di restituzione o solleciti). La prescrizione e’ un profilo che va sempre controllato: se la pretesa dell’INPS riguarda somme erogate da oltre dieci anni e non risultano validi atti interruttivi, l’azione di recupero puo’ essere prescritta. Anche quando non lo e’, restano aperte le contestazioni nel merito (l’insussistenza della causa di decadenza, l’avvenuta comunicazione, il difetto di prova) e sulle modalita’ del recupero.
Come si contesta la richiesta di restituzione?
Risposta diretta. Davanti a una richiesta di restituzione della NASpI la prima cosa non e’ pagare, ma capire da cosa nasce l’indebito e se e’ fondato. Sul piano dei rimedi si puo’ presentare ricorso amministrativo all’INPS, chiedere il riesame in autotutela in caso di errore evidente, e, se occorre, agire davanti al giudice del lavoro. E’ opportuno non firmare d’impulso piani di rientro o deleghe alla trattenuta senza aver prima fatto valutare la fondatezza della pretesa e i margini di riduzione.
Leggere l’atto e verificare i presupposti
Il primo passo e’ esaminare il provvedimento: da quale causa di decadenza o eccedenza reddituale nasce, a quale periodo si riferisce, quale importo viene chiesto e su quali dati si fonda. Molte contestazioni si giocano su elementi verificabili: la comunicazione dell’art. 10 e’ stata davvero omessa, o e’ stata inviata nei termini? Il reddito ha realmente superato la soglia? La causa di decadenza si e’ verificata nel periodo indicato? Nella NASpI anticipata, l’attivita’ si e’ interrotta per un fatto non imputabile? Raccogliere e ordinare la documentazione (domande, ricevute delle comunicazioni, dichiarazioni dei redditi, contratti) e’ spesso decisivo.
I rimedi: ricorso amministrativo e giudice del lavoro
Sul piano formale, contro il provvedimento si puo’ proporre ricorso amministrativo all’organo competente dell’INPS, che consente all’ente di riesaminare la posizione e, non di rado, di correggere errori senza bisogno del giudice. In caso di esito negativo, o quando la questione ha natura contenziosa, la tutela prosegue davanti al giudice del lavoro, con il rito previdenziale. Nel giudizio si possono far valere sia le contestazioni nel merito dell’indebito, sia gli argomenti sulla gradualita’ e proporzionalita’ del recupero: la buona fede oggettiva, come si e’ visto, non elimina il debito ma consente di ottenere modalita’ di restituzione adeguate alle proprie condizioni. Data la tecnicita’ della materia e i termini da rispettare, e’ prudente far valutare la posizione da un professionista prima che i tempi si chiudano.
Gli errori piu’ frequenti
Risposta diretta. I passi falsi ricorrenti sono tre: omettere le comunicazioni dovute all’INPS quando si avvia o si prosegue un’attivita’ durante la NASpI, pagare o firmare un piano di rientro senza verificare la fondatezza e la prescrizione della pretesa, e subire la restituzione integrale della NASpI anticipata senza far valere le cause non imputabili di interruzione dell’attivita’.
Il primo errore e’ il piu’ insidioso perche’ nasce spesso da semplice disinformazione: molti ignorano che anche un’attivita’ autonoma gia’ avviata, o un piccolo reddito, vanno comunicati entro un mese, e che l’omissione fa decadere dalla prestazione. Il secondo errore consiste nel trattare la richiesta come un dato acquisito: prima di accettare, va controllato se l’indebito esiste davvero, se e’ contestabile e se e’ eventualmente prescritto. Il terzo riguarda specificamente la NASpI anticipata: dopo la sentenza n. 90/2024, chi ha dovuto interrompere l’attivita’ per cause a lui non imputabili non e’ piu’ tenuto a restituire l’intero importo, ma deve attivarsi e documentare quelle cause nell’istruttoria. L’approccio corretto e’ sempre lo stesso: leggere l’atto, individuare i termini, raccogliere la documentazione e far valutare la posizione per tempo.
Domande frequenti (FAQ)
L’INPS mi chiede indietro la NASpI anche se l’ho percepita in buona fede: devo restituirla?
In linea di massima si’. A differenza delle pensioni, per la NASpI non opera la disciplina speciale della L. 88/1989 che tutela la buona fede del percettore: la Cassazione (ord. n. 11659/2024) ha chiarito che la NASpI ha natura non pensionistica e che il recupero delle somme non dovute segue le regole generali dell’indebito oggettivo dell’art. 2033 c.c. La buona fede, quindi, non esclude di per se’ la restituzione. Puo’ pero’ incidere sulle modalita’ del recupero: la Corte costituzionale (sent. n. 8/2023) e la stessa Cassazione hanno affermato che l’azione va esercitata secondo gradualita’ e proporzionalita’, tramite la clausola di buona fede oggettiva (art. 1175 c.c.), ad esempio con una rateizzazione adeguata alle condizioni economiche, senza pero’ azzerare il diritto dell’ente al recupero. Conviene far esaminare la richiesta prima di pagare.
Perche’ l’INPS mi chiede la restituzione della NASpI?
Le cause piu’ frequenti sono legate alla decadenza prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 22/2015: la ripresa di un’attivita’ di lavoro subordinato che fa perdere lo stato di disoccupazione, l’avvio di un’attivita’ di lavoro autonomo o d’impresa senza la comunicazione del reddito prevista dall’art. 10, il superamento delle soglie di reddito compatibili con la prestazione, il raggiungimento dei requisiti per la pensione, la mancata partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. In tutti questi casi la NASpI e’ erogata senza titolo per il periodo interessato e l’INPS ne chiede la restituzione. La causa piu’ comune, in concreto, e’ l’omessa comunicazione del lavoro autonomo.
Ho avviato un’attivita’ autonoma mentre percepivo la NASpI: cosa dovevo comunicare?
L’art. 10 del D.Lgs. 22/2015 impone a chi, durante la NASpI, avvia un’attivita’ di lavoro autonomo, di impresa individuale o parasubordinata, di comunicare all’INPS entro un mese il reddito annuo che prevede di ricavarne, cosi’ che la prestazione possa essere ridotta e non venga a mancare del tutto. Se l’attivita’ era preesistente alla domanda, il termine decorre dalla presentazione della domanda di NASpI. La Cassazione ha chiarito che l’obbligo vale anche per le attivita’ gia’ in corso e che “intraprendere” va inteso in senso ampio, come “svolgere”: la semplice omissione della comunicazione fa decadere dalla prestazione, a prescindere dall’entita’ del reddito effettivo. E’ l’errore da cui nasce la maggior parte delle richieste di restituzione.
Avevo chiesto la NASpI anticipata in un’unica soluzione e poi mi sono ricollocato: devo restituire tutto?
Non necessariamente per intero. L’art. 8 del D.Lgs. 22/2015 consente di ottenere la NASpI in un’unica soluzione anticipata per avviare un’attivita’ autonoma o d’impresa; se pero’ il beneficiario torna a un lavoro subordinato prima della fine del periodo teorico di spettanza, la norma imponeva la restituzione integrale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 90/2024, ha dichiarato incostituzionale questa previsione nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio quando l’attivita’ non ha potuto proseguire per una causa sopravvenuta non imputabile all’interessato: in questi casi la restituzione va commisurata alla durata del rapporto di lavoro subordinato. L’INPS ha recepito il principio con la circolare n. 36/2025, prevedendo una fase istruttoria in cui l’interessato puo’ dimostrare la causa di forza maggiore.
Quanto tempo ha l’INPS per chiedere indietro la NASpI?
Trattandosi di indebito oggettivo dell’art. 2033 c.c., l’azione di recupero e’ soggetta alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), che decorre dal pagamento delle somme non dovute. E’ un termine piu’ lungo di quello quinquennale che vale per i ratei di molte prestazioni previdenziali. La decorrenza e gli eventuali atti interruttivi vanno verificati caso per caso sulla documentazione: se la pretesa e’ prescritta, o se l’indebito e’ contestabile nel merito, ci si puo’ opporre con gli strumenti amministrativi e giudiziari.
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Ultimo aggiornamento: luglio 2026.
Questo articolo ha finalita’ esclusivamente informativa e non costituisce parere legale. Ogni situazione presenta caratteristiche proprie e va valutata sulla base della documentazione completa; importi, soglie reddituali e requisiti delle prestazioni si aggiornano periodicamente. Per una valutazione del proprio caso e’ possibile richiedere un appuntamento con lo Studio.
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