Intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973): cos’e’ e come opporsi

Ultimo aggiornamento: 28 Giugno 2026

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Intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973): cos’e’ e come opporsi

In sintesi. L’intimazione di pagamento e’ l’atto, un tempo chiamato avviso di mora, che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve notificare prima di avviare il pignoramento quando e’ gia’ trascorso piu’ di un anno dalla notifica della cartella senza che l’espropriazione sia iniziata. La disciplina e’ contenuta nell’art. 50 del DPR 29 settembre 1973, n. 602: l’esecuzione va avviata entro un anno dalla notifica della cartella; decorso l’anno, il pignoramento deve essere preceduto dalla notifica di un avviso che intima di adempiere entro cinque giorni; quell’avviso, una volta notificato, perde efficacia se trascorre un anno senza che l’espropriazione sia iniziata. Non si tratta di una nuova pretesa: l’intimazione presuppone un titolo gia’ formato (la cartella o un altro atto della riscossione) e ne anticipa l’esecuzione forzata. Per questo, appena la si riceve, conviene verificare tre cose: se la cartella presupposta e’ stata notificata regolarmente, se il credito e’ ancora esigibile o si e’ prescritto, e quale sia il termine, perentorio, per eventualmente opporsi. Il giudice competente cambia secondo la natura del credito: la Corte di giustizia tributaria per i tributi, il giudice ordinario per i crediti non tributari, come contributi previdenziali e sanzioni amministrative.

Che cos’e’ l’intimazione di pagamento

Risposta diretta. E’ l’atto con cui l’agente della riscossione, prima di procedere al pignoramento, intima al debitore di pagare entro cinque giorni l’importo gia’ iscritto a ruolo. Corrisponde a quello che la prassi chiamava avviso di mora e serve a riattivare la possibilita’ di espropriazione quando e’ trascorso troppo tempo dalla notifica della cartella.

L’intimazione di pagamento e’ un atto della fase di riscossione coattiva. Per comprenderne la funzione occorre tenere a mente la sequenza degli atti che porta dal debito al pignoramento. All’origine c’e’ un titolo (per i tributi, tipicamente un avviso di accertamento o un controllo automatizzato) che, se non pagato spontaneamente, viene iscritto a ruolo. Il ruolo si traduce nella cartella di pagamento, l’atto con cui la pretesa viene portata a conoscenza del contribuente e gli viene assegnato un termine per pagare. Se il contribuente non paga e non ottiene una sospensione, l’agente della riscossione puo’ procedere all’esecuzione forzata.

Tra la cartella e il pignoramento, pero’, la legge inserisce un meccanismo di garanzia temporale. L’esecuzione non puo’ essere avviata in qualunque momento: deve partire entro un anno dalla notifica della cartella. Se questo arco di tempo trascorre inutilmente, l’agente non puo’ procedere direttamente al pignoramento, ma deve prima notificare un nuovo atto, appunto l’intimazione di pagamento, che riassegna un brevissimo termine per adempiere e segna la ripresa della procedura esecutiva. E’, in altre parole, l’ultimo avvertimento formale prima dell’aggressione del patrimonio.

Perche’ si chiamava avviso di mora

Nel sistema precedente alla riforma della riscossione, l’atto che precedeva l’esecuzione forzata era denominato avviso di mora. Con il riordino della disciplina, la funzione e’ stata mantenuta ma il nome e’ cambiato in intimazione di pagamento o avviso di intimazione. Molti contribuenti, soprattutto chi ha avuto a che fare con la riscossione in passato, continuano a usare la vecchia espressione: e’ utile saperlo perche’ la giurisprudenza, anche recente, ragiona in termini di continuita’ tra i due atti.

Quando l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica l’intimazione

Risposta diretta. L’intimazione va notificata quando l’agente della riscossione intende procedere al pignoramento ma e’ gia’ trascorso piu’ di un anno dalla notifica della cartella senza che l’espropriazione sia iniziata. In quel caso, ai sensi dell’art. 50, comma 2, DPR 602/1973, l’esecuzione deve essere preceduta dalla notifica dell’avviso che intima di adempiere entro cinque giorni.

Il punto centrale e’ il rapporto tra il decorso del tempo e la necessita’ di un nuovo atto. L’art. 50, comma 1, stabilisce che l’agente della riscossione procede a espropriazione forzata quando e’ inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella. E’ la regola generale: dopo i sessanta giorni concessi per il pagamento, la procedura puo’ avviarsi.

Il comma 2 introduce la garanzia che qui interessa. Se l’espropriazione non e’ iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, essa deve essere preceduta dalla notifica, con le modalita’ dell’art. 26 dello stesso decreto, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. La ratio e’ semplice: a distanza di tempo dalla cartella, il debitore deve essere nuovamente e formalmente avvertito che la procedura sta per riprendere, cosi’ da potersi attivare per pagare, rateizzare o difendersi.

Il presupposto: una cartella gia’ notificata

L’intimazione non puo’ nascere dal nulla. Presuppone sempre un titolo a monte, validamente notificato. Questo aspetto e’ decisivo sul piano difensivo: se la cartella presupposta non e’ mai stata notificata, o lo e’ stata in modo invalido, l’intero edificio della riscossione vacilla. La sequenza degli atti esecutivi e’ infatti costruita come una catena in cui ciascun anello presuppone la regolare notifica del precedente. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota pronuncia n. 19704/2015, ha chiarito che il contribuente puo’ far valere il vizio di notifica dell’atto presupposto quando ne abbia avuto conoscenza, e che la nullita’ della notifica di un atto si riflette sulla validita’ dell’atto successivo che su di esso si fonda. Su questo profilo abbiamo dedicato un approfondimento specifico nella guida sulla cartella mai notificata e difesa tramite estratto di ruolo.

La differenza con la cartella e con gli atti cautelari

Conviene tenere distinti gli atti. La cartella di pagamento e’ il titolo che porta a conoscenza la pretesa e apre il termine per pagare. L’intimazione e’ l’atto che, a distanza di tempo, riapre la fase esecutiva. Diversi ancora sono gli atti cautelari, come l’iscrizione di ipoteca (art. 77 DPR 602/1973) e il fermo amministrativo del veicolo (art. 86), che non sono atti di espropriazione ma misure di garanzia o di pressione: hanno presupposti e termini propri e non vanno confusi con l’intimazione. Per un quadro d’insieme di tutti questi strumenti e delle difese disponibili, rimandiamo alla guida generale su cartelle e riscossione: come difendersi.

Il contenuto dell’intimazione: cinque giorni per adempiere

Risposta diretta. L’intimazione contiene l’ordine di adempiere entro cinque giorni l’obbligo risultante dal ruolo. E’ un termine brevissimo, che segnala l’imminenza dell’espropriazione forzata. Decorso inutilmente, l’agente della riscossione puo’ procedere al pignoramento.

Il termine di cinque giorni e’ lo stesso previsto dal precetto nel processo esecutivo ordinario: e’ il periodo minimo che separa l’avvertimento dall’azione esecutiva. Non e’ un termine per impugnare, ma un termine per pagare. Significa che, se il debitore non paga entro cinque giorni, l’agente puo’ avviare le procedure esecutive (pignoramento presso terzi, pignoramento mobiliare o immobiliare). Il termine per opporsi all’atto e’ invece diverso e dipende dalla natura del credito, come si vedra’ piu’ avanti.

L’avviso e’ redatto in conformita’ a un modello approvato con decreto ministeriale e deve essere notificato con le modalita’ previste per la cartella. Deve indicare con chiarezza il debito, gli atti presupposti e l’avvertimento che, in mancanza di pagamento, si procedera’ a esecuzione.

Cosa succede dopo i cinque giorni

Scaduti i cinque giorni senza pagamento, ne’ sospensione, ne’ rateizzazione, l’agente della riscossione e’ libero di procedere. Le forme tipiche dell’esecuzione esattoriale sono il pignoramento dei crediti presso terzi, che per la riscossione segue lo speciale meccanismo dell’art. 72-bis DPR 602/1973 (ordine diretto al terzo di pagare all’agente), il pignoramento mobiliare e quello immobiliare, quest’ultimo soggetto a limiti specifici di importo e di tipologia di immobile. Per capire come funzionano queste procedure e quali difese sono possibili rimandiamo agli approfondimenti su pignoramento presso terzi e su pignoramento immobiliare.

Per quanto tempo resta efficace l’intimazione

Risposta diretta. Una volta notificata, l’intimazione di pagamento perde efficacia se trascorre un anno dalla data della notifica senza che l’espropriazione sia iniziata. Questo termine, originariamente fissato in centottanta giorni, e’ stato elevato a un anno dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, il cosiddetto decreto Semplificazioni.

Questo e’ un punto su cui occorre fare chiarezza, perche’ molte fonti riportano ancora il vecchio dato. Il testo originario dell’art. 50, comma 3, prevedeva che l’avviso perdesse efficacia trascorsi centottanta giorni dalla notifica. Il decreto-legge n. 76/2020 (art. 26, comma 18) ha sostituito l’espressione, portando il termine di efficacia a un anno. Oggi, dunque, la regola corretta e’ che l’intimazione, dopo la notifica, conserva efficacia per un anno: entro quell’anno l’agente deve avviare il pignoramento, altrimenti dovra’ notificare una nuova intimazione prima di poter procedere.

Si tratta di una doppia scansione temporale che e’ bene tenere distinta. C’e’ un primo anno, che decorre dalla notifica della cartella: se l’espropriazione non parte entro quell’anno, occorre l’intimazione. E c’e’ un secondo anno, che decorre dalla notifica dell’intimazione: se l’espropriazione non parte entro quell’anno, l’intimazione perde efficacia e va rinnovata. Non confondere i due termini e’ importante anche sul piano difensivo, perche’ un pignoramento avviato sulla base di un’intimazione ormai inefficace e’ un pignoramento che puo’ essere contestato.

Perche’ la scadenza di efficacia conta nella difesa

La perdita di efficacia non estingue il debito: lo si ricordi bene, perche’ e’ un equivoco frequente. Significa soltanto che quel singolo atto non e’ piu’ idoneo a fondare l’esecuzione e che l’agente deve rinnovarlo. Tuttavia, il dato temporale e’ rilevante perche’ si intreccia con il tema della prescrizione: il tempo che passa tra un atto e l’altro, se non interrotto da atti validi, puo’ portare all’estinzione del credito per prescrizione, che e’ invece una difesa di merito.

Come e quando si impugna l’intimazione di pagamento

Risposta diretta. L’intimazione di pagamento e’ un atto autonomamente impugnabile. La Corte di Cassazione (sentenza n. 6436 dell’11 marzo 2025) la qualifica tra gli atti tipici impugnabili davanti al giudice tributario ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992, equiparandola all’avviso di mora. Non contestarla nei termini consolida la pretesa.

Impugnare l’intimazione significa portare l’atto davanti al giudice competente per chiederne l’annullamento. Le ragioni possono essere di tre tipi, che spesso convivono nello stesso ricorso.

I vizi propri dell’atto

In primo luogo si possono far valere i vizi propri dell’intimazione: difetti di notifica dell’intimazione stessa, carenza o contraddittorieta’ della motivazione, errori nell’individuazione del debito, mancata indicazione degli atti presupposti, sottoscrizione o competenza dell’organo. Sono i vizi che riguardano l’atto in se’, a prescindere dalla fondatezza della pretesa sottostante.

La mancata o invalida notifica della cartella presupposta

In secondo luogo, e questo e’ spesso il profilo decisivo, si puo’ far valere la mancata o invalida notifica della cartella presupposta. Poiche’ l’intimazione presuppone un titolo regolarmente notificato, se la cartella non e’ mai arrivata o e’ stata notificata in modo nullo, il contribuente puo’ eccepirlo impugnando l’intimazione, che e’ il primo atto di cui ha avuto effettiva conoscenza. E’ l’applicazione del principio per cui il vizio dell’atto presupposto si riflette sull’atto consequenziale: la regolarita’ della notifica della cartella e’ condizione di legittimita’ dell’intimazione che ne segue.

La prescrizione maturata

In terzo luogo si puo’ eccepire la prescrizione del credito. Qui occorre distinguere. Se la prescrizione e’ maturata prima della notifica della cartella, e la cartella e’ divenuta definitiva perche’ non impugnata, l’eccezione e’ di norma preclusa. Se invece la prescrizione e’ maturata dopo la notifica della cartella, ad esempio nel lungo intervallo tra la cartella e l’intimazione, in assenza di atti interruttivi validi, essa puo’ essere fatta valere impugnando l’intimazione. La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397/2016, ha chiarito un punto fondamentale: la mancata impugnazione della cartella rende definitiva la pretesa ma non converte il termine di prescrizione breve, proprio del credito, in quello ordinario decennale. Significa che, a seconda della natura del credito, la prescrizione puo’ essere quinquennale o di durata diversa, e va calcolata secondo le regole proprie di quel credito.

Sul tema delle cartelle non impugnate e dei termini di prescrizione, rimandiamo all’approfondimento su cartella non notificata e difesa, che tratta in dettaglio l’interazione tra definitivita’ dell’atto e prescrizione del credito.

Attenzione all’onere di impugnazione

Un avvertimento di metodo. La giurisprudenza recente ha ribadito che, qualificando l’intimazione come atto autonomamente impugnabile, la sua mancata contestazione nei termini cristallizza l’obbligazione: significa che non sara’ piu’ possibile, in seguito, eccepire vizi di notifica o prescrizioni gia’ maturate al momento dell’intimazione. Proprio per questo il termine per impugnare e’ perentorio ed e’ opportuno far esaminare per tempo l’atto, per non perdere difese che successivamente non sarebbero piu’ spendibili.

I termini e il giudice competente

Risposta diretta. Per i crediti tributari il ricorso va proposto, di regola, entro sessanta giorni dalla notifica alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992). Per i crediti non tributari, come contributi previdenziali e sanzioni amministrative, e’ competente il giudice ordinario, con termini e forme che dipendono dalla natura del credito.

La natura del credito iscritto a ruolo determina sia il giudice sia la disciplina dell’impugnazione. E’ una distinzione che ricorre in tutto il diritto della riscossione e che qui assume rilievo pratico immediato.

I crediti tributari: la Corte di giustizia tributaria

Quando l’intimazione riguarda tributi (imposte sui redditi, IVA, IRAP, registro, tributi locali e relativi accessori), la competenza appartiene alla giurisdizione tributaria. L’art. 19 D.Lgs. 546/1992 elenca gli atti impugnabili davanti alla Corte di giustizia tributaria e la giurisprudenza vi include l’intimazione, equiparandola all’avviso di mora. Il ricorso si propone, di regola, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto (art. 21 D.Lgs. 546/1992). Si tratta di un termine perentorio: la sua inosservanza comporta l’inammissibilita’ del ricorso e il consolidamento della pretesa.

I crediti non tributari: il giudice ordinario

Quando l’intimazione riguarda crediti di natura non tributaria, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Rientrano in questa categoria, tra l’altro, i contributi previdenziali e assistenziali (in genere davanti al giudice del lavoro), le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada o di altre norme, e in generale le entrate non tributarie degli enti. In questi casi cambiano sia il giudice sia le forme dell’opposizione, che possono assumere la veste dell’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o dell’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), a seconda che si contesti il diritto a procedere o la regolarita’ formale degli atti. Su questi strumenti rimandiamo agli approfondimenti su opposizione all’esecuzione e su opposizione agli atti esecutivi.

Quando la prescrizione e’ maturata dopo la cartella

Un profilo delicato riguarda la giurisdizione sulla prescrizione maturata dopo la notifica della cartella. L’orientamento delle Sezioni Unite tende ad attribuire al giudice ordinario le questioni relative a fatti estintivi del credito, come la prescrizione, sopravvenuti alla formazione del titolo e alla sua notifica, in quanto attengono alla fase propriamente esecutiva e non piu’ all’esistenza della pretesa tributaria in se’. Si tratta di un terreno in cui la corretta individuazione del giudice incide sull’ammissibilita’ stessa dell’azione, e dove un’errata scelta puo’ comportare la perdita del termine. E’ un altro motivo per cui la valutazione preliminare dell’atto va fatta con attenzione.

Crediti di natura mista nella stessa intimazione

Capita che una sola intimazione cumuli crediti di natura diversa: ad esempio un tributo, una sanzione amministrativa e un contributo. In questi casi le contestazioni vanno proposte davanti ai giudici rispettivamente competenti, ciascuno per la parte di propria spettanza. E’ una complicazione pratica che richiede di scomporre l’atto e di indirizzare correttamente le diverse domande.

Cosa fare appena si riceve l’intimazione

Risposta diretta. Conviene anzitutto verificare la regolarita’ della notifica della cartella presupposta, controllare se il credito e’ ancora esigibile o si e’ prescritto, e individuare il termine per un’eventuale opposizione. In parallelo si puo’ valutare la rateizzazione o, ricorrendone i presupposti, la richiesta di sospensione.

Le prime mosse, di fronte a un’intimazione, sono di tipo ricognitivo. Solo dopo aver raccolto le informazioni essenziali e’ possibile scegliere la strada giusta, che non e’ sempre l’opposizione: a volte la soluzione migliore e’ la dilazione, altre volte una richiesta di sgravio o di sospensione, altre ancora il ricorso.

Verificare le notifiche

Il primo controllo riguarda la catena delle notifiche. Occorre risalire alla cartella presupposta e verificare se e quando e’ stata notificata, con quali modalita’ e a quale indirizzo. Una notifica mai avvenuta, o avvenuta in modo invalido, e’ uno dei profili difensivi piu’ frequenti. Per questo e’ utile richiedere all’agente della riscossione l’estratto di ruolo e la documentazione delle notifiche, in modo da ricostruire la storia del debito.

Verificare la prescrizione

Il secondo controllo riguarda il tempo. Bisogna calcolare quanto e’ trascorso tra la cartella e l’intimazione e verificare se in quell’intervallo sono intervenuti atti interruttivi validi. Se il tempo decorso supera il termine di prescrizione proprio del credito e non vi sono stati atti interruttivi efficaci, il debito potrebbe essere prescritto. Il calcolo dipende dalla natura del credito e va fatto caso per caso.

Valutare rateizzazione, definizioni agevolate e ricorso

Il terzo passaggio e’ la scelta dello strumento. Se il debito e’ dovuto e non vi sono vizi, puo’ essere ragionevole chiedere la rateizzazione, che consente di sostenere il pagamento nel tempo e, in molti casi, di evitare l’esecuzione. Se ricorrono i presupposti, puo’ rilevare anche una eventuale definizione agevolata, quando prevista dalla legge: sul punto rimandiamo alla guida sulla rottamazione delle cartelle, requisiti e decadenza. Se invece emergono vizi di notifica, prescrizione o altre ragioni di illegittimita’, va valutata l’opposizione nei termini. Le strade non si escludono necessariamente: in molti casi e’ possibile rateizzare per mettere in sicurezza la posizione e, in parallelo, far valere le proprie ragioni nella sede competente.

La rateizzazione dopo l’intimazione: le regole aggiornate

Risposta diretta. La ricezione dell’intimazione non impedisce di chiedere la dilazione. Dal 1 gennaio 2025, in base al D.Lgs. n. 110/2024, per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede fino a 84 rate mensili a semplice richiesta per importi fino a 120.000 euro, e da 85 fino a 120 rate documentando la temporanea difficolta’ economica.

La disciplina della rateizzazione e’ stata oggetto di una riforma recente. Il D.Lgs. n. 110/2024 ha modificato l’art. 19 del DPR 602/1973, introducendo una progressione del numero massimo di rate concedibili. Per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, la dilazione a semplice richiesta, per gli importi fino a 120.000 euro, puo’ arrivare fino a 84 rate mensili; superando le 84 rate, oppure per importi superiori a 120.000 euro, occorre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficolta’ economico-finanziaria, e in tal caso la dilazione puo’ essere concessa da 85 fino a 120 rate mensili. In ogni caso l’importo di ciascuna rata non puo’ essere inferiore a 50 euro.

La progressione e’ destinata a salire negli anni successivi: per le richieste presentate nel 2027 e nel 2028 il tetto a semplice richiesta sale a 96 rate, e dal 1 gennaio 2029 a 108 rate. Sono numeri che e’ bene verificare al momento della domanda, perche’ la materia e’ in evoluzione e l’Agenzia aggiorna periodicamente le proprie istruzioni.

Rateizzazione e blocco delle azioni esecutive

La presentazione della richiesta di rateizzazione e il regolare pagamento delle rate hanno effetti rilevanti sulla procedura: in linea generale, la dilazione consente di evitare l’avvio di nuove azioni esecutive e cautelari, fatti salvi i casi previsti dalla legge. Attenzione pero’ alla decadenza: il mancato pagamento di un certo numero di rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio e la ripresa della riscossione per l’intero importo residuo. E’ un aspetto da considerare con realismo prima di impegnarsi in un piano di rientro.

Intimazione di pagamento e atti esecutivi successivi

Risposta diretta. Se, nonostante l’intimazione, il debitore non paga e non rateizza, l’agente puo’ procedere al pignoramento. Gli atti esecutivi successivi hanno difese proprie, che vanno azionate nei termini e davanti al giudice competente.

L’intimazione non e’ un atto isolato, ma una tappa di un percorso che, se non interrotto, conduce all’aggressione del patrimonio. Conoscere gli atti che possono seguire aiuta a misurare la posta in gioco e a non sottovalutare l’avviso.

Il pignoramento presso terzi e lo stipendio

Tra le forme piu’ diffuse c’e’ il pignoramento dei crediti presso terzi, che per la riscossione esattoriale segue il meccanismo speciale dell’art. 72-bis DPR 602/1973. Quando il terzo e’ il datore di lavoro o l’ente pensionistico, si applicano limiti specifici alla quota pignorabile, a tutela del minimo necessario al sostentamento. Su questi limiti rimandiamo alle guide su pignoramento dello stipendio e su pignoramento della pensione e minimo vitale.

Le difese nella fase esecutiva

Anche durante l’esecuzione restano disponibili strumenti di difesa. L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) consente di contestare il diritto dell’agente a procedere; l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) consente di contestare la regolarita’ formale degli atti; la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) consente, in presenza dei presupposti, di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro. Sono rimedi tecnici, con termini stringenti, che richiedono una valutazione mirata. Approfondiamo la conversione nella guida su conversione del pignoramento.

Errori da evitare di fronte a un’intimazione

Risposta diretta. I due errori piu’ frequenti sono ignorare l’atto, pensando che si tratti di un semplice sollecito, e impugnarlo fuori termine o davanti al giudice sbagliato. Entrambi possono compromettere difese altrimenti fondate.

Il primo errore e’ la sottovalutazione. L’intimazione non e’ una lettera di cortesia ne’ un sollecito bonario: e’ l’atto che precede il pignoramento e che, se non contestato, consolida la pretesa rendendo non piu’ spendibili eccezioni come la prescrizione gia’ maturata o il vizio di notifica della cartella. Trattarla come carta da archiviare e’ rischioso.

Il secondo errore e’ di metodo. Poiche’ il giudice e i termini cambiano secondo la natura del credito, scegliere la sede sbagliata o agire fuori termine puo’ rendere inammissibile un’azione che, nel merito, avrebbe avuto fondamento. La corretta qualificazione del credito e l’individuazione del termine sono il primo, indispensabile passaggio di qualsiasi strategia difensiva.

Un terzo errore, piu’ sottile, e’ confondere la perdita di efficacia dell’intimazione con l’estinzione del debito. Il decorso dell’anno di efficacia dell’intimazione obbliga l’agente a rinnovare l’atto, ma non cancella il debito, che resta dovuto fino a quando non interviene la prescrizione o un’altra causa di estinzione. Distinguere i piani evita aspettative infondate.

Domande frequenti (FAQ)

Che cos’e’ l’intimazione di pagamento e in cosa differisce dalla cartella?

L’intimazione di pagamento e’ l’atto, gia’ noto come avviso di mora, che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve notificare quando intende avviare l’espropriazione forzata ma e’ gia’ trascorso piu’ di un anno dalla notifica della cartella senza che l’esecuzione sia iniziata (art. 50 DPR 602/1973). Non e’ una nuova pretesa: presuppone una cartella o un atto gia’ notificato e contiene l’ordine di pagare entro cinque giorni. La cartella e’ il titolo che porta il debito a conoscenza del contribuente; l’intimazione e’ l’avvertimento formale che precede il pignoramento.

Quanto tempo ho per opporre l’intimazione di pagamento?

Per i crediti di natura tributaria il ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado va proposto, di regola, entro sessanta giorni dalla notifica dell’intimazione (art. 21 D.Lgs. 546/1992). Per i crediti non tributari, come contributi previdenziali e sanzioni amministrative, il termine e la forma dipendono dalla natura del credito e dal giudice competente. Il termine ha natura perentoria, quindi e’ opportuno far esaminare per tempo l’atto da un avvocato che si occupa di riscossione.

Posso contestare la prescrizione tramite l’opposizione all’intimazione?

Si’. Impugnando l’intimazione si puo’ far valere la prescrizione maturata tra la notifica della cartella e quella dell’intimazione, quando non sono intervenuti atti interruttivi validi. La prescrizione segue il termine proprio del credito: la sola mancata impugnazione della cartella non converte il termine breve in quello ordinario decennale (Cass. Sezioni Unite n. 23397/2016). Va pero’ eccepita impugnando tempestivamente l’atto, perche’ la mancata impugnazione consolida la pretesa.

Qual e’ il giudice competente per l’opposizione all’intimazione?

Dipende dalla natura del credito. Per i tributi (imposte, IVA, IRPEF, tributi locali) e’ competente la Corte di giustizia tributaria, ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992, che include l’intimazione tra gli atti autonomamente impugnabili. Per i crediti non tributari, come contributi previdenziali e sanzioni amministrative, e’ competente il giudice ordinario. Quando una sola intimazione cumula crediti di natura diversa, le contestazioni vanno proposte davanti ai giudici rispettivamente competenti.

Posso ancora chiedere la rateizzazione dopo aver ricevuto l’intimazione?

Si’. La ricezione dell’intimazione non preclude la richiesta di dilazione. Dal 1 gennaio 2025, in base al D.Lgs. n. 110/2024, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede, per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, fino a 84 rate mensili a semplice richiesta per importi fino a 120.000 euro, e da 85 fino a 120 rate documentando la temporanea difficolta’ economica. La rateizzazione e la valutazione di un’eventuale opposizione possono procedere parallelamente: la scelta migliore dipende dal singolo caso.

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Ultimo aggiornamento: luglio 2026.

Questo contributo ha finalita’ esclusivamente informative e divulgative e non costituisce parere legale ne’ sostituisce la valutazione del singolo caso. Per una valutazione del proprio caso e’ possibile richiedere un appuntamento con lo Studio.


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