Ultimo aggiornamento: 29 Giugno 2026
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Ipoteca esattoriale e preavviso di iscrizione: soglie e difese
In sintesi. L’ipoteca esattoriale e’ l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in presenza di debiti non pagati, iscrive un vincolo sugli immobili del debitore a garanzia del proprio credito (art. 77 del DPR 602/1973). E’ un atto cautelare, non un’espropriazione: vincola il bene e attribuisce un diritto di prelazione, ma non priva il proprietario della casa e non equivale al pignoramento. La legge ne subordina l’iscrizione a condizioni precise. La prima e’ una soglia: l’ipoteca si puo’ iscrivere solo se l’importo complessivo del credito per cui si procede non e’ inferiore a 20.000 euro. La seconda e’ procedurale: prima di iscrivere, l’agente deve notificare una comunicazione preventiva (il cosiddetto preavviso di iscrizione ipotecaria), con un termine di 30 giorni per pagare o rateizzare. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 19667/2014, hanno affermato che l’iscrizione non preceduta da tale comunicazione e’ nulla, perche’ viola l’obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale. La difesa, percio’, passa dalla verifica della soglia, della regolare notifica delle cartelle presupposte e della prescrizione, dall’istanza di autotutela e, dove ne ricorrono i presupposti, dal ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria; estinto il debito (per pagamento o sgravio), il vincolo va cancellato. Distinto, e con tutele rafforzate sull’abitazione, e’ il piano dell’espropriazione immobiliare (art. 76 del DPR 602/1973). Guida aggiornata al 2026.
Che cos’e’ l’ipoteca esattoriale e quali effetti produce
Risposta diretta. L’ipoteca esattoriale e’ una garanzia reale che l’agente della riscossione iscrive sugli immobili del debitore quando questi non paga le somme iscritte a ruolo. Disciplinata dall’art. 77 del DPR 602/1973, e’ un atto cautelare e conservativo: serve a vincolare il bene e ad assicurare al credito un diritto di prelazione in caso di futura vendita, ma non comporta, di per se’, la perdita dell’immobile.
L’ipoteca rientra tra le cosiddette misure cautelari della riscossione, accanto al fermo amministrativo dei beni mobili registrati. Si distingue nettamente dagli atti dell’espropriazione forzata (il pignoramento e la successiva vendita). Mentre il pignoramento immobiliare aggredisce il bene per liquidarlo e soddisfare il creditore, l’ipoteca si limita a “marcare” l’immobile: il proprietario continua a possederlo, a usarlo e, in linea di principio, anche a venderlo, ma il bene resta gravato dal vincolo, che segue l’immobile anche in caso di trasferimento a terzi.
Gli effetti concreti del vincolo
Sul piano pratico l’ipoteca produce alcuni effetti rilevanti. Il primo e’ il diritto di prelazione: in caso di vendita forzata dell’immobile, l’agente della riscossione si soddisfa con preferenza rispetto ai creditori chirografari, nei limiti del proprio grado ipotecario. Il secondo e’ il diritto di seguito: l’ipoteca grava sul bene anche se questo viene venduto o donato a un terzo, che lo acquista gravato dal vincolo. Il terzo, di natura sostanzialmente economica e reputazionale, e’ la difficolta’ di disporre liberamente dell’immobile: e’ assai difficile vendere o ipotecare a fini di finanziamento un bene gia’ gravato da ipoteca esattoriale, perche’ l’acquirente o la banca chiederanno la previa estinzione del debito e la cancellazione del vincolo.
L’art. 77 prevede inoltre che l’ipoteca sia iscritta per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede. Questo non significa che il debito raddoppi: l’importo “doppio” e’ solo il valore per cui il vincolo viene iscritto nei registri immobiliari, una misura tecnica di garanzia. Cio’ non toglie che la sproporzione tra l’entita’ del debito e il valore dell’immobile gravato possa, nel caso concreto, costituire un profilo da valutare, specie quando un debito modesto vincola un bene di valore molto superiore.
Ipoteca volontaria, giudiziale ed esattoriale: non confonderle
E’ utile distinguere l’ipoteca esattoriale dalle altre figure di ipoteca. L’ipoteca volontaria nasce da un atto del debitore (tipicamente il mutuo per l’acquisto della casa); l’ipoteca giudiziale deriva da una sentenza di condanna al pagamento di una somma; l’ipoteca esattoriale, di cui qui si tratta, e’ iscritta unilateralmente dall’agente della riscossione sulla base del ruolo, che l’art. 77 qualifica come titolo idoneo a iscrivere ipoteca decorso inutilmente il termine per il pagamento della cartella. Proprio perche’ nasce da un atto unilaterale della pubblica amministrazione, e non da un controllo giudiziale preventivo, la legge e la giurisprudenza la circondano di garanzie a tutela del contribuente: la soglia di importo e la comunicazione preventiva sono le principali.
La soglia: l’ipoteca si iscrive solo oltre 20.000 euro di debito
Risposta diretta. L’art. 77 del DPR 602/1973 consente l’iscrizione di ipoteca solo quando l’importo complessivo del credito per cui si procede non e’ inferiore a 20.000 euro. Si tratta di una vera e propria condizione di legittimita’ dell’atto: se il debito complessivo e’ al di sotto della soglia, l’ipoteca non puo’ essere iscritta e, se iscritta, e’ illegittima.
La soglia di 20.000 euro e’ il frutto di un’evoluzione normativa. In origine la legge non prevedeva un limite minimo; successivamente venne introdotta una soglia piu’ bassa, poi elevata fino al valore attuale con il D.L. 16/2012. La ratio e’ di proporzionalita’: si e’ inteso evitare che un atto incisivo come l’ipoteca venisse iscritto per debiti di modesta entita’, riservandolo alle posizioni debitorie piu’ rilevanti. La soglia, insieme alle altre garanzie, e’ confermata dalla stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle proprie comunicazioni sulle procedure cautelari.
Come si calcola “l’importo complessivo del credito”
Il punto delicato e’ che la soglia va riferita all’importo complessivo e attuale del credito. Cio’ impone alcune verifiche. Anzitutto, il totale va calcolato sommando le diverse partite per cui l’agente procede, ma depurandolo di quanto non e’ piu’ dovuto: importi gia’ pagati, somme oggetto di sgravio o di annullamento, crediti ormai prescritti. Se, per effetto di questi elementi, il debito effettivo scende sotto i 20.000 euro, la condizione per l’ipoteca viene meno.
La giurisprudenza ha riconosciuto rilievo al carattere retroattivo della soglia in funzione conservativa del vincolo: se il debito originariamente superiore ai 20.000 euro si riduce, per pagamenti o sgravi, sotto tale limite, l’ipoteca puo’ divenire illegittima e se ne puo’ chiedere la cancellazione. Per questo, ricevuto un preavviso o scoperta un’ipoteca, la prima verifica e’ proprio quella aritmetica: ricostruire l’esatta consistenza del debito, partita per partita, per controllare se la soglia e’ realmente superata.
Soglia per l’ipoteca e soglia per il pignoramento non coincidono
E’ importante non confondere la soglia di 20.000 euro, propria dell’ipoteca, con la ben piu’ alta soglia richiesta per l’espropriazione immobiliare dell’art. 76 del DPR 602/1973 (su cui si tornera’ piu’ avanti). Sono due piani diversi: il superamento della soglia per l’ipoteca consente solo l’iscrizione del vincolo a garanzia, non la vendita del bene. Per arrivare al pignoramento e alla vendita occorrono presupposti ulteriori e una soglia di debito molto piu’ elevata.
Il preavviso di iscrizione: l’obbligo di comunicazione preventiva
Risposta diretta. Prima di iscrivere l’ipoteca, l’agente della riscossione e’ tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procedera’ all’iscrizione (art. 77, comma 2-bis, del DPR 602/1973). E’ il documento comunemente chiamato preavviso di iscrizione ipotecaria.
Questa comunicazione non e’ un mero adempimento formale, ma il fulcro della tutela del contribuente. La sua funzione e’ duplice. Da un lato, mette il debitore in condizione di conoscere per tempo che il proprio immobile sta per essere gravato e di reagire prima che cio’ accada. Dall’altro, gli apre una finestra di 30 giorni entro cui scegliere come comportarsi: pagare l’intero, chiedere una rateizzazione, oppure far esaminare l’atto per individuare eventuali vizi e attivare le difese.
Le Sezioni Unite n. 19667/2014 e il contraddittorio endoprocedimentale
Il valore di questa garanzia e’ stato consacrato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 19667 del 2014. La Corte ha affermato che l’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente e’ nulla, per violazione dell’obbligo dell’amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, cioe’ di comunicare preventivamente al destinatario l’intenzione di adottare un atto idoneo a incidere negativamente sui suoi diritti e interessi.
Il ragionamento delle Sezioni Unite si fonda su principi di rango costituzionale. Il diritto al contraddittorio – il diritto del destinatario di un provvedimento a essere sentito prima della sua adozione – attua il diritto di difesa tutelato dall’art. 24 della Costituzione e il buon andamento dell’amministrazione tutelato dall’art. 97. La pretesa tributaria, ha spiegato la Corte, acquista legittimita’ attraverso una formazione “proceduralizzata”, che passa per il dialogo tra amministrazione e contribuente nella fase che precede l’atto. La violazione di questo obbligo determina la nullita’ dell’atto lesivo.
Un punto tecnico: l’ipoteca nulla resta efficace fino alla cancellazione
C’e’ un aspetto che merita attenzione e che spesso sfugge. Le Sezioni Unite hanno precisato che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione eseguita in violazione dell’obbligo di comunicazione, pur essendo nulla, conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l’illegittimita’. In altre parole, la nullita’ non opera in modo automatico cancellando il vincolo: occorre farla dichiarare e ottenere il provvedimento di cancellazione. E’ una ragione in piu’ per non limitarsi a “ignorare” un’ipoteca che si ritiene viziata, ma per attivarsi tempestivamente con gli strumenti corretti.
Che cosa fare nei 30 giorni dal preavviso
Ricevuta la comunicazione preventiva, il contribuente dispone di alcune opzioni, da valutare con attenzione e senza fretta sbagliata:
- Pagare l’importo dovuto, evitando cosi’ l’iscrizione del vincolo;
- chiedere la rateizzazione del debito all’agente della riscossione: la presentazione tempestiva dell’istanza, nei termini, consente di evitare l’iscrizione dell’ipoteca, purche’ poi il piano venga rispettato;
- presentare un’istanza di autotutela, se emergono errori (debito non dovuto, gia’ pagato, prescritto, cartelle mai notificate);
- far esaminare l’atto e gli atti presupposti da un avvocato, per individuare i vizi e predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, il ricorso.
E’ opportuno ricordare che la mera presentazione di un’istanza di autotutela, di per se’, non sospende automaticamente i termini ne’ impedisce l’iscrizione: per ottenere la sospensione occorrono, a seconda dei casi, un provvedimento dell’amministrazione o del giudice. Per questo e’ importante non lasciar decorrere inutilmente i 30 giorni.
Come difendersi dall’ipoteca esattoriale
Risposta diretta. La difesa si costruisce su piu’ fronti, tra loro complementari: verificare la soglia dei 20.000 euro, controllare la regolare notifica delle cartelle presupposte, eccepire l’eventuale prescrizione dei crediti, valutare il rispetto dell’obbligo di comunicazione preventiva; quindi, a seconda del vizio, presentare un’istanza di autotutela e/o proporre ricorso. Estinto il debito, si ottiene la cancellazione del vincolo.
Conviene esaminare partitamente i principali profili di controllo, perche’ e’ dalla loro combinazione che nasce, nel caso concreto, la strategia difensiva piu’ appropriata.
1) Verifica della soglia e della consistenza del debito
Il primo controllo, come si e’ detto, e’ aritmetico: ricostruire l’importo complessivo ed effettivo del credito per cui si procede. Se il debito, depurato di pagamenti, sgravi e somme prescritte, e’ inferiore a 20.000 euro, l’ipoteca non poteva essere iscritta e l’iscrizione e’ illegittima. Questa verifica e’ tanto piu’ importante quanto piu’ il debito si compone di partite eterogenee e risalenti, in cui possono annidarsi importi non piu’ dovuti.
2) Verifica della notifica delle cartelle presupposte
L’ipoteca presuppone la regolare notifica delle cartelle di pagamento (o degli avvisi di accertamento esecutivi) da cui deriva il debito. Se quelle cartelle non sono mai state notificate, o lo sono state in modo viziato, l’ipoteca che su di esse si fonda e’ attaccabile. Vale qui un principio cardine della riscossione: la sequenza di atti (ruolo, cartella, atti cautelari, atti esecutivi) e’ una catena in cui ogni anello presuppone il precedente, e il vizio di notifica dell’atto a monte si riflette sull’atto a valle. L’onere di provare la notifica grava sull’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che deve esibire la relata o l’avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 26 del DPR 602/1973, e non sul contribuente. Su questo tema si rinvia alla guida dedicata, richiamata in chiusura.
3) Verifica della prescrizione
Anche quando le cartelle siano state notificate, i crediti possono essersi prescritti per il decorso del tempo senza atti interruttivi validi. La prescrizione non si “azzera” per il solo fatto che la cartella non sia stata opposta: secondo l’orientamento delle Sezioni Unite, la cartella divenuta definitiva ma non confermata da una sentenza passata in giudicato conserva il termine di prescrizione proprio del credito (in molti casi piu’ breve di dieci anni). Se i crediti posti a base dell’ipoteca sono prescritti, il vincolo e’ privo di fondamento e puo’ essere contestato.
4) Verifica del preavviso e del contraddittorio
Occorre poi controllare che l’agente abbia effettivamente notificato la comunicazione preventiva e rispettato il termine di 30 giorni prima dell’iscrizione. In difetto, opera il principio delle Sezioni Unite n. 19667/2014: l’ipoteca e’ nulla per violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Va valutato, atto per atto, anche il rispetto degli ulteriori requisiti di forma e di motivazione dell’atto.
L’istanza di autotutela
Quando il vizio e’ evidente – debito gia’ pagato, sgravato, prescritto, soglia non raggiunta, cartelle mai notificate – puo’ essere utile presentare un’istanza di autotutela, con cui si chiede all’amministrazione di annullare o correggere il proprio atto. L’autotutela e’ uno strumento agile e non oneroso, ma ha limiti: non sospende, da sola, i termini per il ricorso, e l’amministrazione non e’ sempre obbligata a provvedere in tempi utili. Per questo va usata con consapevolezza, spesso in parallelo – e non in alternativa – alla predisposizione del ricorso, per non perdere i termini di impugnazione.
Il ricorso: quale giudice e quali termini
Sul piano giurisdizionale, l’iscrizione di ipoteca rientra tra gli atti impugnabili davanti alla Corte di Giustizia Tributaria (la denominazione assunta dalle Commissioni Tributarie) quando il credito ha natura tributaria, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992. Il ricorso va proposto, a pena di inammissibilita’, entro un termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell’atto. Quando il credito sotteso e’ di natura non tributaria (ad esempio contributi previdenziali) o quando si contestano vizi propri dell’esecuzione, i rimedi vanno individuati davanti al giudice ordinario, anche attraverso le opposizioni esecutive. Proprio perche’ i termini sono brevi e perentori, e’ opportuno far esaminare per tempo l’atto da un avvocato, per individuare il rimedio corretto e il giudice competente. Se l’atto puo’ produrre un danno grave e irreparabile, e’ inoltre possibile chiedere al giudice la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
La cancellazione dell’ipoteca dopo pagamento o sgravio
La cancellazione dell’ipoteca avviene a seguito del saldo integrale del debito. Una volta estinto il debito – per pagamento, per sgravio, per annullamento in autotutela o per accoglimento del ricorso – l’agente della riscossione deve attivarsi per la cancellazione del vincolo presso la Conservatoria dei registri immobiliari. La cancellazione e’ dunque dovuta ogni volta che viene meno il presupposto dell’ipoteca, compreso il caso in cui il debito scenda, per pagamenti o sgravi, sotto la soglia dei 20.000 euro. Se, nonostante l’estinzione, il vincolo permane, e’ possibile sollecitarne formalmente la cancellazione e, ove necessario, agire per ottenerla, anche facendo valere i costi e i pregiudizi derivanti dall’indebito mantenimento del vincolo.
Ipoteca e pignoramento immobiliare: i limiti dell’art. 76 (cenni)
Risposta diretta. L’ipoteca non porta automaticamente alla vendita della casa. Il pignoramento e la successiva vendita dell’immobile sono disciplinati dall’art. 76 del DPR 602/1973 e richiedono presupposti ulteriori e piu’ stringenti. In particolare, l’agente della riscossione non puo’ espropriare l’unico immobile di proprieta’ del debitore, non di lusso, adibito a sua abitazione e in cui ha la residenza anagrafica; negli altri casi puo’ procedere solo oltre una soglia di debito molto piu’ alta e dopo che, iscritta l’ipoteca, sia decorso un periodo senza estinzione del debito.
E’ una distinzione fondamentale, che spesso sfugge a chi riceve un’ipoteca e teme di perdere la casa “da un giorno all’altro”. L’ipoteca e’ un vincolo di garanzia; il pignoramento e’ l’aggressione esecutiva del bene. Tra l’uno e l’altro c’e’ un percorso disciplinato da regole specifiche.
Il limite sull’unico immobile adibito ad abitazione
L’art. 76 stabilisce che l’agente della riscossione non da’ corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprieta’ del debitore (con esclusione delle abitazioni di lusso e dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9) e’ adibito a uso abitativo e il debitore vi ha la residenza anagrafica. E’ la tutela comunemente nota come “limite sulla prima casa”: ricorrendo questi requisiti – unicita’ dell’immobile, destinazione abitativa, residenza, esclusione del lusso – l’immobile non puo’ essere pignorato dall’agente della riscossione. La verifica si appoggia su elementi documentali precisi (visure catastali, certificato di residenza, classificazione del fabbricato).
La soglia e gli ulteriori presupposti per gli altri immobili
Quando non ricorre la tutela dell’unico immobile abitativo, l’espropriazione resta possibile, ma a condizioni rigorose. L’art. 76 consente di procedere solo se l’importo complessivo del debito supera una soglia molto piu’ alta di quella prevista per l’ipoteca, ed esige inoltre che, prima del pignoramento, sia stata iscritta l’ipoteca e sia decorso un certo periodo di tempo senza che il debito venga estinto. In altre parole, l’ipoteca e’, di norma, un passaggio preliminare rispetto a un’eventuale espropriazione, non il suo equivalente. Trattandosi di un tema autonomo e tecnico, qui ci si limita a questi cenni, rinviando alla guida dedicata al pignoramento immobiliare e ai suoi rimedi, richiamata in chiusura.
Un quadro normativo in evoluzione: il Testo Unico della riscossione
Va segnalato, per completezza, che la materia della riscossione e’ oggetto di un’ampia opera di riordino. Il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, ha approvato il Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, destinato a raccogliere e coordinare le disposizioni vigenti. L’entrata in vigore delle nuove disposizioni e’ stata oggetto di differimento in sede di proroghe normative successive. Il principio resta tuttavia quello qui descritto: le condizioni sostanziali – soglia per l’ipoteca, comunicazione preventiva, limiti all’espropriazione dell’unica abitazione – costituiscono il nucleo delle garanzie del contribuente. E’ un ulteriore motivo per verificare, nel caso concreto e al momento dell’atto, la disciplina applicabile.
Domande frequenti (FAQ)
Sotto quale importo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non puo’ iscrivere ipoteca?
L’art. 77 del DPR 602/1973 consente l’iscrizione di ipoteca solo se l’importo complessivo del credito per cui si procede non e’ inferiore a 20.000 euro. Questa soglia e’ una condizione di legittimita’ dell’ipoteca: se il debito complessivo e’ inferiore, l’iscrizione e’ illegittima. La verifica va fatta sul totale effettivamente dovuto, depurato di importi gia’ pagati, sgravati o prescritti: se per effetto di un pagamento parziale o di uno sgravio il debito scende sotto la soglia, e’ possibile chiedere la cancellazione del vincolo.
L’Agenzia deve avvisarmi prima di iscrivere l’ipoteca?
Si’. L’agente della riscossione e’ tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva (il cosiddetto preavviso di iscrizione ipotecaria), con l’avviso che in mancanza di pagamento entro 30 giorni si procedera’ all’iscrizione. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 19667/2014, hanno chiarito che l’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente e’ nulla, perche’ viola l’obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale prima di adottare un atto idoneo a incidere sulla sfera del destinatario.
Quanto vale l’ipoteca rispetto al debito?
L’art. 77 del DPR 602/1973 prevede che l’ipoteca sia iscritta per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede. Si tratta pero’ di un atto cautelare, non di un’espropriazione: l’ipoteca non priva il proprietario del bene, ma costituisce una garanzia che vincola l’immobile e attribuisce all’agente della riscossione un diritto di prelazione. La sproporzione manifesta tra valore del credito e valore dell’immobile gravato puo’ essere uno degli elementi da valutare nel caso concreto.
Come si cancella l’ipoteca dopo il pagamento?
La cancellazione dell’ipoteca avviene a seguito del saldo integrale del debito. Una volta estinto il debito, l’agente della riscossione deve attivarsi per la cancellazione del vincolo presso la Conservatoria dei registri immobiliari. La cancellazione e’ dovuta anche quando il debito viene meno per sgravio, annullamento in autotutela o accoglimento del ricorso. Se, nonostante l’estinzione, il vincolo non viene cancellato, e’ possibile sollecitare l’agente e, ove necessario, agire per ottenere la cancellazione.
L’ipoteca esattoriale porta automaticamente alla vendita della casa?
No. L’ipoteca e’ un atto cautelare, distinto dall’espropriazione immobiliare disciplinata dall’art. 76 del DPR 602/1973. Per procedere al pignoramento e alla vendita dell’immobile devono ricorrere presupposti ulteriori e piu’ stringenti. In particolare, l’agente della riscossione non puo’ espropriare l’unico immobile di proprieta’ del debitore, non di lusso e adibito a sua abitazione con residenza anagrafica; negli altri casi puo’ procedere solo oltre una soglia di debito molto piu’ alta di quella prevista per l’ipoteca e dopo che, iscritta l’ipoteca, sia decorso un periodo senza estinzione del debito.
Letture consigliate
- Cartelle e riscossione: come difendersi (guida completa) – il quadro generale degli atti della riscossione e degli strumenti di tutela.
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Ultimo aggiornamento: luglio 2026.
Questo contributo ha finalita’ esclusivamente informativa e divulgativa e non costituisce un parere legale ne’ sostituisce la valutazione del singolo caso. Per l’esame della propria posizione e’ possibile richiedere un appuntamento con lo Studio.
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