L’Amministratore deve informare

La Cassazione civile con la Sentenza n. 1002/2025 stabilisce che l’amministratore condominiale ha obbligo diretto di comunicare i morosi.

Con ricorso all’ex Art. 702‑bis c.p.c., un condòmino creditore ha richiesto al Tribunale di Milano che l’amministratore comunicasse i nominativi dei condomini morosi per consentire l’azione esecutiva, nonostante l’amministratore avesse già inviato una e‑mail contenente i nominativi dei morosi, ma senza specificare le relative quote millesimali.

Il ricorrente ha sostenuto che:

  • l’amministratore deve fornire non solo i nominativi, ma anche le quote millesimali dei morosi;
  • l’obbligo di comunicazione previsto dall’Art. 63 disp. att. c.c. è diretto nei confronti dei creditori interpellanti;
  • l’istanza era rivolta personalmente all’amministratore e non solo all’ufficio condominiale.

La Cassazione, Sezione II, con sentenza n. 1002 del 15 gennaio 2025, ha stabilito:

  • l’obbligo di informazione ai creditori dei condòmini morosi è posto direttamente in capo all’amministratore personalmente;
  • spetta all’amministratore fornire nome, quota millesimale e codice fiscale dei condomini morosi se richiesti;
  • il rifiuto ingiustificato dell’amministratore, senza cooperazione, viola il principio di buona fede contrattuale.

“l’obbligo di comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini morosi … è posto direttamente in capo alla persona dell’amministratore … il cui immotivato rifiuto risulta essere contrario al canone della buona fede”.

L’amministratore condominiale è personalmente obbligato a fornire, ai creditori del condominio, i dati essenziali dei condòmini morosi (nominativo, quota millesimale, codice fiscale); il rifiuto immotivato viola il principio di buona fede contrattuale.