Mantenimento dei figli: come si calcola, revisione e mancato pagamento

Ultimo aggiornamento: 24 Giugno 2026

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Mantenimento dei figli: come si calcola, revisione e mancato pagamento

In sintesi. Il mantenimento dei figli e’ un dovere che precede e sopravvive alla crisi della coppia: nasce dalla genitorialita’ stessa, non dal matrimonio. Gli articoli 315-bis, 316-bis e 337-ter del codice civile stabiliscono che entrambi i genitori devono provvedere al figlio in misura proporzionale alle proprie sostanze e secondo la propria capacita’ di lavoro professionale o casalingo. Non esiste, contrariamente a una credenza diffusa, una tabella di legge che fissi automaticamente l’importo: l’art. 337-ter, quarto comma, c.c. impone al giudice una valutazione complessiva fondata sulle esigenze attuali del figlio, sul tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, sui tempi di permanenza presso ciascuno di essi, sulle risorse economiche di entrambi e sulla valenza economica dei compiti domestici e di cura. L’assegno periodico copre le spese ordinarie; le spese straordinarie si ripartiscono a parte. L’obbligo non cessa con la maggiore eta’, ma prosegue — temperato dal principio di autoresponsabilita’ — finche’ il figlio non diventa economicamente autosufficiente. Quando le circostanze cambiano, l’assegno puo’ essere rivisto; e quando l’obbligato non paga, l’ordinamento offre strumenti civili (ordine di pagamento diretto, pignoramento, ipoteca) e penali (artt. 570 e 570-bis c.p.). In questa guida esaminiamo come si calcola il mantenimento, come si distinguono le spese, come funziona per i figli maggiorenni, come si chiede la revisione e cosa fare in caso di mancato pagamento.

Da dove nasce l’obbligo di mantenere i figli?

Risposta diretta. L’obbligo di mantenere i figli nasce dal rapporto di filiazione, non dal matrimonio: grava su entrambi i genitori, sposati o no, conviventi o separati, in misura proporzionale alle rispettive sostanze e secondo la capacita’ di lavoro professionale o casalingo di ciascuno (artt. 30 Cost., 315-bis e 316-bis c.c.). La crisi della coppia non lo estingue, ma ne ridisegna soltanto le modalita’ di adempimento.

Il fondamento e’ anzitutto costituzionale. L’art. 30 della Costituzione sancisce il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Questo principio e’ tradotto in regole operative dal codice civile. L’art. 315-bis c.c., nel definire i diritti e i doveri del figlio, gli riconosce il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacita’, inclinazioni naturali e aspirazioni.

L’art. 316-bis c.c. (rubricato “Concorso nel mantenimento”) precisa il criterio di ripartizione tra i genitori: entrambi devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita’ di lavoro professionale o casalingo. La norma ha una portata di sistema: chiarisce che il contributo non si misura soltanto in denaro, ma anche nel lavoro di cura prestato dentro casa, e prevede — in via sussidiaria — che, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti (i nonni) siano tenuti a fornire loro i mezzi necessari per adempiere i propri doveri verso i figli.

E’ un punto da fissare con chiarezza: il mantenimento dei figli non e’ una conseguenza della separazione o del divorzio, ma un dovere che esiste a prescindere e che la separazione si limita a regolare. Per questo le stesse regole valgono per le coppie coniugate, per le coppie di fatto e per i genitori che non hanno mai convissuto.

Come si calcola il mantenimento dei figli?

Risposta diretta. Non esiste una tabella legale che fissi automaticamente l’importo. L’art. 337-ter, quarto comma, c.c. elenca i criteri che il giudice deve considerare: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. Su questa base, ciascun genitore contribuisce in misura proporzionale al proprio reddito.

I cinque criteri dell’art. 337-ter c.c.

Il quarto comma dell’art. 337-ter c.c. e’ la disposizione cardine. Stabilisce che, salvo accordi diversi tra le parti, ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e che il giudice, ove necessario, stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalita’. Per determinarne l’importo, la norma indica cinque parametri:

1) le attuali esigenze del figlio, che variano con l’eta’, lo stato di salute, il percorso scolastico e formativo;
2) il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori, perche’ la crisi della coppia non deve tradursi in un peggioramento ingiustificato delle condizioni di vita del minore;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, dato che il genitore presso cui il figlio trascorre piu’ tempo sostiene direttamente una quota maggiore delle spese quotidiane;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori, valutate non solo sui redditi dichiarati ma sull’effettiva capacita’ patrimoniale;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, riconoscendo che il lavoro di accudimento ha un valore economico che si somma al contributo monetario.

La giurisprudenza di legittimita’ ha ribadito che la determinazione dell’assegno deve ancorarsi alle risorse economiche reali e attuali dei genitori, valutate in modo concreto e proporzionale, senza automatismi. Quando le informazioni economiche fornite dalle parti non sono sufficientemente documentate, il giudice puo’ disporre accertamenti, anche tramite la polizia tributaria, su redditi e patrimoni oggetto di contestazione.

L’adeguamento ISTAT

Una volta fissato, l’assegno non resta congelato nel tempo. L’art. 337-ter c.c. prevede che esso sia automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Significa che l’importo si rivaluta ogni anno in funzione dell’andamento del costo della vita, senza bisogno di un nuovo provvedimento.

Perche’ non esistono “tabelle” del mantenimento

Circolano in rete tabelle e calcolatori che promettono di quantificare l’assegno in pochi clic. Vanno usati con cautela: non hanno valore legale e possono dare risultati fuorvianti. Il calcolo del mantenimento e’ il frutto di una valutazione discrezionale del giudice sui criteri dell’art. 337-ter c.c., calata sul caso concreto. Due famiglie con redditi identici possono arrivare a importi diversi a seconda delle esigenze dei figli, dei tempi di permanenza e dell’apporto di cura di ciascun genitore.

Mantenimento diretto o assegno periodico: che differenza c’e’?

Risposta diretta. Il mantenimento puo’ attuarsi in due forme: con un assegno periodico, versato dal genitore non collocatario a quello presso cui il figlio vive in prevalenza, oppure in forma diretta, con ciascun genitore che provvede di tasca propria alle esigenze del figlio nei periodi in cui lo tiene con se’. L’assegno periodico e’ la modalita’ piu’ diffusa; il mantenimento diretto presuppone redditi e tempi di permanenza tendenzialmente equilibrati.

L’affidamento condiviso, oggi regola generale, non comporta automaticamente il mantenimento diretto. Anche con i figli affidati a entrambi, di norma uno solo dei genitori e’ quello presso cui i figli sono collocati in via prevalente, e l’altro versa un assegno per riequilibrare il contributo. Il mantenimento diretto puro — in cui non scatta alcun assegno e ciascuno paga ciò che serve quando il figlio e’ con lui — e’ praticabile quando i tempi di permanenza sono effettivamente paritari e le condizioni economiche dei genitori sono comparabili, perche’ solo cosi’ si realizza la proporzionalita’ richiesta dalla legge. In presenza di un divario reddituale, anche nell’affidamento condiviso il genitore piu’ abbiente di norma corrisponde un assegno integrativo.

Spese ordinarie e spese straordinarie: come si ripartiscono?

Risposta diretta. L’assegno di mantenimento copre le spese ordinarie, cioe’ i costi quotidiani, prevedibili e ricorrenti del figlio. Le spese straordinarie — quelle che esulano dall’ordinario per imprevedibilita’, occasionalita’ o rilevanza dell’importo — non sono comprese nell’assegno e si ripartiscono a parte tra i genitori, di regola nella misura stabilita dal provvedimento o dall’accordo (spesso al 50%), salvo una diversa proporzione.

Cosa sono le spese ordinarie

Sono ordinarie le spese destinate a soddisfare i bisogni quotidiani e prevedibili del figlio: il vitto, l’abbigliamento comune, il materiale scolastico di base, i trasporti per le attivita’ abituali, le piccole spese ricorrenti. Si tratta di costi che il genitore puo’ programmare e che si ripetono con regolarita’: per questo si considerano gia’ inclusi nell’assegno periodico, che ha proprio la funzione di coprirli in modo forfettario.

Cosa sono le spese straordinarie

Sono straordinarie le spese che, per la loro natura, non rientrano nell’ordinaria gestione e non possono essere assorbite dall’assegno. La giurisprudenza le individua in quegli esborsi che, pur potendo in alcuni casi essere prevedibili nel loro ripetersi, hanno un’incidenza economica rilevante e una funzione specifica. Rientrano tipicamente tra le spese straordinarie: le cure mediche specialistiche e gli interventi, le cure odontoiatriche e l’ortodonzia, gli occhiali, le rette scolastiche e universitarie, i libri di testo, i viaggi di istruzione, le attivita’ sportive e ricreative con le relative attrezzature, la patente e i mezzi di trasporto.

Molti Tribunali, d’intesa con i Consigli dell’Ordine degli avvocati, hanno adottato protocolli e linee guida che elencano analiticamente quali spese sono da considerare ordinarie e quali straordinarie, e che distinguono tra spese straordinarie da concordare preventivamente tra i genitori e spese che invece, per la loro urgenza o necessita’, non richiedono accordo preventivo. La consultazione di questi protocolli (ad esempio le linee guida del Tribunale di Milano) e’ utile per ridurre il contenzioso e individuare correttamente la categoria della singola spesa.

Come si ripartiscono

Le spese straordinarie si dividono tra i genitori nella percentuale fissata nel provvedimento o nell’accordo. La ripartizione paritaria al 50% e’ la soluzione piu’ frequente, ma non e’ una regola assoluta: la giurisprudenza piu’ recente ha chiarito che, quando tra i genitori esiste un divario reddituale e patrimoniale rilevante, la divisione paritaria puo’ risultare irragionevole, dovendosi invece ripartire le spese in proporzione alle effettive capacita’ economiche di ciascuno. Quanto al meccanismo, di norma il genitore che anticipa la spesa documentata chiede all’altro il rimborso della quota di sua competenza; per le spese straordinarie soggette a previo accordo, il rifiuto ingiustificato dell’altro genitore puo’ essere superato con l’intervento del giudice.

Fino a quando spetta il mantenimento ai figli maggiorenni?

Risposta diretta. Il mantenimento non cessa con il compimento dei diciotto anni, ma prosegue finche’ il figlio non raggiunge l’indipendenza economica (art. 337-septies c.c.). Opera pero’ il principio di autoresponsabilita’: con il passare del tempo, l’onere di dimostrare il perdurare del diritto si fa sempre piu’ stringente a carico del figlio.

L’art. 337-septies c.c. e l’indipendenza economica

L’art. 337-septies c.c. dispone che il giudice, valutate le circostanze, puo’ disporre il pagamento di un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente. Il diritto al mantenimento non e’ dunque legato a un’eta’ anagrafica, ma al raggiungimento dell’autosufficienza: il figlio maggiorenne che prosegue gli studi o che, pur avendoli conclusi, e’ attivamente impegnato nella ricerca di un lavoro adeguato alla propria formazione, conserva il diritto al sostegno dei genitori.

Il principio di autoresponsabilita’

La giurisprudenza di legittimita’ ha precisato che il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne va letto alla luce del principio di autoresponsabilita’: raggiunta la maggiore eta’, sorge in capo al figlio l’onere di attivarsi per rendersi economicamente autonomo, non potendo egli pretendere di attendere indefinitamente l’occasione lavorativa ritenuta piu’ confacente alle proprie aspettative. Si distingue, in questa prospettiva, tra il figlio “neomaggiorenne”, che prosegue regolarmente un ordinario percorso di studi e per il quale il diritto al mantenimento e’ agevolmente riconosciuto, e il figlio “adulto”, a carico del quale la prova delle ragioni che giustificano il mancato raggiungimento dell’autosufficienza diventa particolarmente rigorosa e deve fondarsi su circostanze oggettive ed esterne, non riconducibili a un’inerzia colpevole.

In altri termini, piu’ il figlio invecchia restando senza reddito, piu’ si attenua la presunzione di un diritto al mantenimento e piu’ si rafforza l’aspettativa che egli provveda a se stesso. Il mantenimento, inoltre, su istanza del genitore obbligato puo’ essere versato direttamente al figlio maggiorenne.

Si puo’ modificare l’importo del mantenimento? La revisione

Risposta diretta. Si’. L’assegno di mantenimento non e’ immutabile: puo’ essere rivisto, in aumento o in diminuzione, quando intervengono fatti nuovi e sopravvenuti che alterano in modo apprezzabile la situazione di fatto e di diritto esistente al momento della precedente decisione. La revisione si chiede al giudice con apposito ricorso.

Quali fatti giustificano la revisione

La revisione presuppone un mutamento sopravvenuto e non transitorio rispetto al quadro in base al quale l’assegno era stato fissato. Sono esempi tipici: la perdita del lavoro o una sua significativa variazione, in aumento o in diminuzione, del reddito di uno dei genitori; una grave malattia o una sopravvenuta inabilita’; la nascita di altri figli, che amplia gli obblighi di mantenimento dell’obbligato; il mutamento delle esigenze del figlio, che crescendo affronta nuove spese (ad esempio l’iscrizione all’universita’); il raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio, che puo’ giustificare la cessazione dell’assegno; un mutamento dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.

Non basta, invece, un peggioramento volontario o pretestuoso delle proprie condizioni economiche: chi rinuncia al lavoro o riduce artificiosamente il reddito per pagare di meno non puo’ invocare la revisione, perche’ il fatto sopravvenuto deve essere reale, oggettivo e non dipendente da una scelta strumentale.

Come si chiede

La modifica delle condizioni relative al mantenimento dei figli si chiede al giudice competente con un ricorso, nel quale si espongono i fatti nuovi e si documenta il mutamento delle circostanze. La nuova misura dell’assegno, di regola, decorre dalla domanda di revisione e non retroagisce al momento in cui il fatto sopravvenuto si e’ verificato. Per questo e’ importante attivarsi tempestivamente quando le condizioni cambiano, senza lasciar maturare situazioni difficili da riequilibrare.

Cosa fare se l’altro genitore non paga il mantenimento?

Risposta diretta. Quando l’obbligato non versa l’assegno, l’ordinamento mette a disposizione del genitore beneficiario sia strumenti civili di recupero — l’ordine di pagamento diretto da parte di terzi (art. 156 c.c. e art. 8 della legge sul divorzio), il pignoramento e l’iscrizione di ipoteca — sia la tutela penale, perche’ il mancato versamento puo’ integrare reato.

L’ordine di pagamento diretto da parte di terzi

E’ lo strumento spesso piu’ efficace. L’art. 156, sesto comma, c.c. consente al giudice di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all’obbligato (tipicamente il datore di lavoro, ma anche l’ente che eroga la pensione), di versare una parte di tali somme direttamente al genitore beneficiario. Il datore di lavoro, ricevuto il provvedimento, trattiene la quota dovuta e la corrisponde all’avente diritto, senza che il denaro passi piu’ dalle mani dell’obbligato inadempiente.

Un meccanismo analogo, ancora piu’ agile, e’ previsto in materia di divorzio dall’art. 8 della legge n. 898/1970: in caso di inadempimento, il coniuge avente diritto puo’ notificare il provvedimento ai terzi debitori dell’obbligato e invitarli a pagare direttamente a se’ le somme dovute, dandone comunicazione all’obbligato inadempiente. I terzi, se datori di lavoro, non possono comunque versare al beneficiario piu’ della meta’ delle somme dovute all’obbligato.

Pignoramento e ipoteca

Il provvedimento che stabilisce il mantenimento e’ titolo esecutivo: in caso di mancato pagamento si puo’ procedere con il pignoramento dei beni dell’obbligato, ivi compreso il pignoramento presso terzi (sul conto corrente, sullo stipendio o sui crediti), entro i limiti di legge. A garanzia del credito e’ inoltre possibile iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili dell’obbligato, cosi’ da assicurare il soddisfacimento delle somme dovute, anche arretrate.

Il profilo penale: artt. 570 e 570-bis c.p.

Il mancato versamento del mantenimento puo’ avere rilievo penale. L’art. 570-bis c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio) punisce, con le pene previste dall’art. 570 c.p., il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullita’ del matrimonio, ovvero che viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli. La giurisprudenza ha chiarito che la condotta penalmente rilevante richiede un inadempimento serio e protratto, non un ritardo isolato o di scarsa entita’, e che la norma copre anche l’omesso pagamento delle spese straordinarie previste nel titolo o nell’accordo.

A questo si affianca l’art. 570 c.p., che al secondo comma, n. 2, punisce chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti minori, ovvero inabili al lavoro. Si tratta di una fattispecie distinta: i “mezzi di sussistenza” rappresentano cio’ che e’ indispensabile alla vita (vitto, alloggio, vestiario, cure), un concetto piu’ ristretto rispetto all’assegno di mantenimento civilisticamente inteso. Le pene dell’art. 570 c.p. sono, per il primo comma, la reclusione fino a un anno o la multa da 103 a 1.032 euro; per le ipotesi del secondo comma, reclusione e multa si applicano congiuntamente.

Quale strada scegliere

Gli strumenti civili e penali non si escludono a vicenda. Spesso l’ordine di pagamento diretto al datore di lavoro e’ la via piu’ rapida per assicurare la regolarita’ dei versamenti futuri, mentre il pignoramento serve a recuperare gli arretrati e la denuncia penale interviene nei casi di inadempimento sistematico. La scelta dello strumento piu’ adeguato dipende dalla situazione concreta: dalla disponibilita’ di un reddito aggredibile, dalla gravita’ e dalla durata dell’inadempimento, dall’urgenza di provvedere ai bisogni del figlio.

Domande frequenti (FAQ)

Il mantenimento dei figli e’ diverso dall’assegno per l’ex coniuge?

Si’, sono istituti distinti, con presupposti e finalita’ differenti. Il mantenimento dei figli ha come destinatario il figlio, deriva dalla genitorialita’ e si fonda sui criteri dell’art. 337-ter c.c.; l’assegno per il coniuge (di mantenimento in sede di separazione o divorzile in sede di divorzio) riguarda invece il rapporto tra gli ex partner e risponde a presupposti propri. I due assegni possono coesistere e vanno valutati separatamente.

Se i figli stanno con me la maggior parte del tempo, ho comunque diritto all’assegno?

Di norma si’. Nell’affidamento condiviso con collocamento prevalente presso un genitore, l’altro versa un assegno per realizzare il principio di proporzionalita’: il genitore presso cui i figli vivono sostiene direttamente molte spese e l’assegno serve a riequilibrare il contributo complessivo. L’importo dipende comunque dai criteri dell’art. 337-ter c.c. e dal divario tra le risorse dei genitori.

Posso smettere di pagare il mantenimento quando mio figlio compie 18 anni?

No, non automaticamente. Il compimento della maggiore eta’ non estingue da solo l’obbligo: il mantenimento prosegue finche’ il figlio non raggiunge l’autosufficienza economica (art. 337-septies c.c.). Per far cessare l’assegno occorre, di regola, un provvedimento del giudice che accerti il raggiungimento dell’indipendenza o l’inerzia colpevole del figlio nel rendersi autonomo. Interrompere i versamenti di propria iniziativa espone all’azione di recupero e al rischio penale.

Le spese straordinarie devono essere sempre concordate prima?

Dipende dalla loro natura e da quanto previsto nel provvedimento o nel protocollo del Tribunale di riferimento. Molte linee guida distinguono tra spese straordinarie soggette a previo accordo tra i genitori e spese che, per urgenza o necessita’ (ad esempio cure mediche indifferibili), possono essere sostenute senza accordo preventivo, salvo poi il diritto al rimborso della quota. Il rifiuto ingiustificato di concordare una spesa nell’interesse del figlio puo’ essere superato rivolgendosi al giudice.

Da quando decorre il nuovo importo se ottengo la revisione?

Di regola dalla data della domanda di revisione, non dal momento in cui si e’ verificato il fatto sopravvenuto. Per questo e’ importante presentare il ricorso tempestivamente: attendere puo’ significare continuare a versare (o a ricevere) un importo non piu’ adeguato alla situazione, senza poter recuperare le differenze per il periodo anteriore alla domanda.

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

Avvertenza: questo articolo ha finalita’ informativa e non costituisce parere legale. Ogni caso presenta caratteristiche proprie che richiedono una valutazione specifica. Per un esame della propria situazione e’ possibile richiedere un appuntamento con lo Studio.


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