Espulsione del cittadino extracomunitario: il Giudice di Pace di Messina annulla i decreti privi di motivazione

Ultimo aggiornamento: 3 Maggio 2026

Espulsione del cittadino extracomunitario: il Giudice di Pace di Messina annulla i decreti privi di motivazione

Sentenza in materia di immigrazione: i provvedimenti di espulsione richiedono adeguata istruttoria e rispetto delle norme europee

Il Giudice di Pace di Messina, dott.ssa Maria Angela Caputo, ha annullato i provvedimenti di espulsione emessi dal Prefetto e dal Questore di Messina nei confronti di un cittadino tunisino. La sentenza ha riconosciuto la piena illegittimità dei decreti impugnati e la violazione delle norme europee e nazionali in materia di immigrazione.

Il caso si riferisce al decreto di espulsione emesso il 9 settembre 2024 dal Prefetto di Messina e all’ordine di accompagnamento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri disposto dal Questore. La difesa del cittadino straniero ha proposto opposizione ad entrambi i provvedimenti, evidenziandone le gravi carenze motivazionali e la contrarietà alle disposizioni del Testo Unico sull’Immigrazione e della normativa europea.

I fatti

Il cittadino tunisino era entrato regolarmente in Italia il 26 maggio 2024 dalla frontiera marittima di Palermo, munito di visto d’ingresso rilasciato nell’ambito delle “quote flussi 2022” per lavoro subordinato dal Consolato d’Italia a Tunisi. Il visto, rilasciato il 24 gennaio 2024, era valido per 120 giorni, consentendo l’ingresso fino all’8 febbraio 2025.

Nonostante la piena regolarità dell’ingresso e la validità del titolo, le autorità avevano adottato un decreto di espulsione motivato – in modo insufficiente – dall’omessa presentazione, entro otto giorni dall’ingresso, della domanda di rilascio del permesso di soggiorno. Il Giudice ha tuttavia osservato che il termine di otto giorni previsto dal Testo Unico Immigrazione non ha natura perentoria e che la sua eventuale violazione non può di per sé giustificare l’adozione di provvedimenti espulsivi privi di adeguata motivazione, soprattutto alla luce dei principi del diritto dell’Unione Europea e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

“Il termine di otto giorni non è perentorio. Dalla norma si evince che il cittadino straniero può disporre di un periodo più ampio per regolarizzare la propria posizione lavorativa.”
— Giudice di Pace di Messina, Sentenza ottobre 2024

Il Giudice ha inoltre osservato che non era stata dimostrata alcuna ragione concreta per l’adozione del provvedimento di espulsione, considerato che il cittadino tunisino risultava titolare di un visto d’ingresso valido e che un imprenditore della provincia di Messina si era dichiarato disponibile ad assumerlo a partire dal 12 settembre 2024.

Alla luce di tali circostanze, la sentenza ha disposto l’annullamento del decreto di espulsione del Prefetto e dell’ordine del Questore, ristabilendo la legittimità della permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

Rilievo giuridico della sentenza

La decisione del Giudice di Pace di Messina rappresenta un precedente significativo in materia di diritto dell’immigrazione, ribadendo il principio secondo cui i provvedimenti di espulsione devono essere adeguatamente motivati e adottati solo in presenza di presupposti di legge effettivamente sussistenti. La pronuncia conferma altresì la centralità dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nell’azione amministrativa, anche nella delicata materia della gestione dei flussi migratori e della tutela dei diritti fondamentali della persona.


Fonti e approfondimenti


Nota a sentenza a cura della redazione dello Studio Legale Mondello, sulla base di fonti pubbliche di stampa.