La sentenza numero 5719/2025 della Corte di Cassazione italiana riguarda la legittimazione dei terzi ad agire con un oggetto processuale-amministrativo chiaro.
L’opposizione nasce dopo l’avvio di una esecuzione immobiliare su mutuo fondiario stragiudiziale, senza che terzi soggetti ipotecari fossero destinatari diretti dell’esecuzione. Essi, tuttavia, partecipano al giudizio reclamando l’invalidità del titolo esecutivo.
Si discute se:
- l’opposizione ex art. 615 c.p.c. possa riguardare sia la legittimità dell’esecuzione sia la sostanza del credito;
- terzi, non direttamente esecutati, possano intervenire al giudizio ex art. 616 c.p.c.;
- l’opposizione possa fondarsi sulla nullità del titolo stragiudiziale.
La Cassazione, con sentenza n. 5719/2025 (Sez. I, 4 marzo 2025), ha sancito:
- L’opposizione ex art. 615 c.p.c. investe sia l’esecuzione in sé sia la validità del titolo;
- Terzi possono intervenire nel giudizio ex art. 616 c.p.c. se comprovano interesse giuridico concreto e attuale
“L’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., se promossa … è volta ad accertare sia l’esistenza … del diritto del creditore … sia la sussistenza … del suo diritto risultante da quel titolo. Al giudizio … ex art. 616 cod. proc. civ., pertanto, può partecipare anche un terzo … nei cui confronti non è stata minacciata … esecuzione … ove … abbia un interesse giuridico, concreto ed attuale, ex art. 100 cod. proc. civ.”
L’opposizione all’esecuzione immobiliare può contestare tanto il diritto del creditore ad eseguire quanto la validità del titolo; terzi non eseguiti possono partecipare se dimostrano un interesse giuridico concreto e attuale.


