La sentenza 420/2025, emessa dalla Corte d’Appello di Genova, ha ad oggetto il recesso senza spese se all’origine c’è inadempimento.
Un consumatore, a seguito dell’acquisto di un pacchetto turistico tramite agenzia, ha esercitato il diritto di recesso prima della partenza, contestando gravi inadempimenti della struttura ricettiva, relativi alla mancanza o difformità dei servizi concordati.
Così il viaggiatore ha chiesto il rimborso integrale senza alcuna spesa di recesso, richiamando le tutele previste dagli artt. 46–49 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011).
L’agenzia aveva rifiutato il rimborso degli importi corrisposti, invocando l’applicazione delle clausole relative alle spese di annullamento contenute nel contratto standard.
La Corte d’Appello di Genova (sentenza n. 420/2025) ha accolto la domanda del viaggiatore, statuendo che:
- L’inadempimento dell’organizzatore giustifica la risoluzione gratuita del contratto;
- Non possono essere applicate spese di recesso in presenza di inadempimento dei servizi promessi;
- Il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale senza decurtazioni.
“Il viaggiatore … ha diritto al rimborso integrale del pacchetto, senza corresponsione di spese di recesso, qualora riveli un inadempimento dell’organizzatore”
In caso di inadempimento nell’erogazione dei servizi turistici, il consumatore può recedere senza costi dal pacchetto turistico e ottenere il rimborso completo di quanto versato.


