Pensione di reversibilità: a chi spetta, quote e quando si perde
In sintesi. La pensione ai superstiti è la prestazione che spetta ai familiari di chi viene a mancare: si chiama pensione di reversibilità quando il defunto era già titolare di pensione, e pensione indiretta quando era un lavoratore che aveva però già maturato un minimo di contribuzione (15 anni di contributi, oppure 5 anni di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio). A percepirla sono, in primo luogo, il coniuge o la parte dell’unione civile e i figli: minorenni, studenti fino a 21 anni (scuola superiore) o fino a 26 anni se all’università, e figli inabili di qualunque età, purché a carico al momento del decesso. Le quote dipendono dal numero degli aventi diritto: al solo coniuge spetta il 60% della pensione del defunto, con un figlio si sale all’80%, con due o più figli al 100%. Su questi importi possono incidere le riduzioni per il cumulo con i redditi propri del coniuge superstite (25%, 40% o 50%, secondo la Tabella F dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995), ma la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 162/2022, ha stabilito che la decurtazione non può mai superare l’importo dei redditi aggiuntivi. Un capitolo a sé è quello dell’ex coniuge divorziato, che a certe condizioni ha diritto alla pensione (art. 9 della legge n. 898/1970) e, in concorso con il coniuge superstite, concorre alla ripartizione. Infine, la pensione si perde con il nuovo matrimonio o la nuova unione civile (con diritto a una una tantum pari a due annualità) e, per i figli, al venir meno dei requisiti di età, studio o inabilità. Questa guida spiega, in modo ordinato, a chi spetta la reversibilità, quanto spetta e quando si perde.
Che cos’è la pensione ai superstiti: reversibilità e pensione indiretta
Risposta diretta. La pensione ai superstiti è la prestazione previdenziale riconosciuta ai familiari di un assicurato o pensionato deceduto. Si distinguono due ipotesi: la pensione di reversibilità in senso proprio, che spetta quando il defunto era già titolare di una pensione (diretta, di vecchiaia, anticipata o di invalidità); e la pensione indiretta, che spetta quando il defunto era ancora un lavoratore in attività, ma aveva già raggiunto un requisito contributivo minimo. Nel linguaggio comune entrambe vengono chiamate “reversibilità”: la disciplina delle quote e delle riduzioni è la stessa.
La funzione dell’istituto è solidaristica: la pensione ai superstiti nasce per garantire continuità di sostegno economico al nucleo familiare che, con la morte del suo componente, perde una fonte di reddito. È un principio che la giurisprudenza costituzionale ha ribadito più volte e che aiuta a leggere correttamente molte delle regole di dettaglio, comprese quelle sulla ripartizione tra coniuge e divorziato. Il tema si colloca nel più ampio quadro del contenzioso previdenziale e assistenziale con l’INPS.
La differenza pratica tra reversibilità e indiretta
La distinzione conta soprattutto sul piano dei requisiti del dante causa. Per la reversibilità è sufficiente che il defunto percepisse già una pensione: nessun ulteriore requisito contributivo è richiesto ai superstiti, che devono solo dimostrare il proprio rapporto familiare e le condizioni di legge. Per la pensione indiretta, invece, occorre verificare che il lavoratore deceduto avesse maturato, al momento della morte, almeno 15 anni di assicurazione e contribuzione, oppure 5 anni di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente il decesso. In assenza di questi requisiti contributivi, la pensione indiretta non spetta, pur potendo residuare, in certi casi, il diritto all’indennità una tantum prevista per i superstiti degli assicurati con contribuzione insufficiente.
La domanda all’INPS
La pensione ai superstiti non è automatica: va richiesta all’INPS con apposita domanda, corredata della documentazione che attesta il rapporto familiare e le condizioni (a carico, studio, inabilità). La prestazione decorre, di regola, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso, purché la domanda sia presentata tempestivamente. Un diniego o una liquidazione in misura ridotta possono essere contestati, prima in via amministrativa e poi davanti al giudice del lavoro: è quindi importante controllare con attenzione il provvedimento dell’ente. Per capire come funziona la fase amministrativa può essere utile la guida su come si presenta un ricorso amministrativo contro l’INPS.
A chi spetta la pensione di reversibilità
Risposta diretta. Gli aventi diritto sono individuati dalla legge in un ordine preciso. Vengono per primi il coniuge (o la parte dell’unione civile) e i figli: se ci sono loro, gli altri familiari restano esclusi. Solo in mancanza del coniuge e dei figli, la pensione può spettare, a determinate condizioni, ai genitori ultrasessantacinquenni a carico e, in loro mancanza, ai fratelli e alle sorelle celibi o nubili inabili e a carico.
Il coniuge e la parte dell’unione civile
Il coniuge superstite è il primo avente diritto. Alla luce della legge n. 76/2016 (cosiddetta legge Cirinna’), che ha equiparato l’unione civile al matrimonio ai fini previdenziali, anche la parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso ha pieno diritto alla reversibilità, con le stesse regole del coniuge. Il diritto spetta a prescindere dalla durata del matrimonio o dell’unione, salvo il tema delle nozze contratte da chi era già titolare di pensione in età avanzata, oggetto di specifiche verifiche antiabuso in casi particolari.
Anche il coniuge separato conserva il diritto alla reversibilità, e ciò indipendentemente dall’addebito della separazione: la separazione, infatti, non scioglie il vincolo matrimoniale, sicché il coniuge separato resta “coniuge” a tutti gli effetti previdenziali. Diverso è il caso del divorzio, che scioglie il matrimonio: qui il diritto dell’ex coniuge segue le regole particolari dell’art. 9 della legge n. 898/1970, di cui si dirà oltre.
I figli: minorenni, studenti e inabili
Hanno diritto alla pensione i figli (legittimi, naturali, adottivi, e a essi equiparati) che, al momento del decesso del genitore, si trovino in una di queste condizioni: minori di età; studenti di scuola media superiore, di età tra i 18 e i 21 anni, a carico e non lavoratori; studenti universitari, per l’intera durata legale del corso di laurea e comunque non oltre i 26 anni, a carico e non lavoratori; inabili al lavoro di qualunque età, se a carico del genitore al momento della morte. La condizione dell’essere a carico è centrale: indica che il defunto provvedeva, in tutto o in parte, al mantenimento del figlio.
Gli altri familiari (in mancanza di coniuge e figli)
Soltanto quando manchino il coniuge e i figli, o questi non abbiano diritto, la pensione può spettare, nell’ordine, ad altri familiari: i genitori che, alla morte del figlio, abbiano compiuto 65 anni, non siano titolari di pensione e risultino a carico; e, in mancanza dei genitori, i fratelli e le sorelle celibi o nubili che, al momento del decesso, siano inabili al lavoro, non titolari di pensione e a carico del defunto. Sono ipotesi residuali, ma importanti per i nuclei privi di coniuge e figli.
Perché il convivente di fatto oggi resta escluso
Un punto delicato riguarda il convivente di fatto. Allo stato della legislazione, la convivenza di fatto – anche se registrata ai sensi della legge n. 76/2016 – non attribuisce il diritto alla pensione di reversibilità: la legge Cirinna’, che pure ha disciplinato la convivenza, non l’ha inclusa tra i familiari beneficiari della prestazione ai superstiti, riservata al coniuge e alla parte dell’unione civile. È una differenza di grande rilievo pratico, che chi vive un rapporto di convivenza dovrebbe conoscere per tempo, valutando gli strumenti di tutela patrimoniale alternativi. Il tema si collega a cosa spetta, e cosa non spetta, sul piano successorio, approfondito nell’articolo sulla tutela della pensione e i suoi limiti di aggredibilità.
Quanto spetta: le quote della reversibilità
Risposta diretta. Le aliquote di reversibilità si calcolano in percentuale sulla pensione che il defunto percepiva (o che avrebbe avuto diritto a percepire) e variano in base al numero e alla tipologia degli aventi diritto. Al solo coniuge (o parte dell’unione civile) spetta il 60%; al coniuge con un figlio l’80%; al coniuge con due o più figli il 100%. Quando manca il coniuge e concorrono soltanto i figli, spetta il 70% a un figlio, l’80% a due figli e il 100% a tre o più figli.
Le percentuali in concreto
Facciamo qualche esempio, fermo restando che gli importi effettivi dipendono dalla pensione del defunto e dalle eventuali riduzioni. Su una pensione del defunto di 1.500 euro mensili, al coniuge solo spetterebbero 900 euro (il 60%); al coniuge con un figlio 1.200 euro (l’80%), da ripartire nel nucleo; al coniuge con due figli l’intera pensione di 1.500 euro (il 100%). Se, invece, restano solo i figli, a un figlio spetterebbero 1.050 euro (il 70%), a due figli 1.200 euro (l’80%), a tre o più figli l’intero importo. Le quote riflettono l’idea di proteggere il nucleo in proporzione al numero delle persone che facevano affidamento sul reddito venuto meno.
Come si ripartisce tra più aventi diritto
Quando gli aventi diritto sono più d’uno (ad esempio coniuge e figli), la percentuale complessiva spettante al nucleo viene suddivisa tra loro secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalla prassi INPS. Man mano che uno degli aventi diritto perde il proprio titolo (ad esempio un figlio che compie l’età limite o termina gli studi), la pensione viene ricalcolata e la quota si ridistribuisce tra i restanti, entro le aliquote massime previste. È quindi un istituto dinamico, che segue nel tempo le vicende del nucleo familiare.
Le riduzioni per reddito e il limite della Corte Costituzionale
Risposta diretta. Sul coniuge superstite titolare di redditi propri elevati opera un meccanismo di riduzione della pensione ai superstiti, previsto dall’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 e dalla relativa Tabella F: la pensione è ridotta del 25% se il reddito del beneficiario supera tre volte il trattamento minimo annuo INPS, del 40% se supera quattro volte e del 50% se supera cinque volte. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 162 del 2022, ha però introdotto un tetto: la decurtazione effettiva non può mai essere superiore all’importo dei redditi aggiuntivi che l’hanno determinata.
Come funzionano le tre fasce di riduzione
Il legislatore ha ritenuto che, quando il superstite disponga di redditi propri consistenti, la funzione di sostegno della pensione ai superstiti possa attenuarsi. Di qui le tre fasce: superata la soglia di tre volte il trattamento minimo annuo (calcolato sull’importo del trattamento minimo INPS, rivalutato ogni anno), scatta la riduzione del 25%; oltre quattro volte, del 40%; oltre cinque volte, del 50%. I redditi da considerare sono quelli assoggettabili all’IRPEF, con alcune esclusioni (ad esempio, di regola, non si computa il reddito della casa di abitazione). La verifica va fatta sui redditi effettivi del beneficiario, ed è proprio dal loro calcolo che nascono molte contestazioni.
La svolta della sentenza n. 162/2022
Prima della pronuncia della Consulta, l’applicazione rigida delle percentuali poteva produrre un effetto paradossale: chi, superando di poco una soglia, subiva una decurtazione superiore al reddito aggiuntivo percepito, si ritrovava con un trattamento complessivo inferiore a quello di chi non aveva alcun reddito ulteriore. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 162 del 30 giugno 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 e della Tabella F, nella parte in cui non prevedeva che la decurtazione non potesse superare l’ammontare dei redditi aggiuntivi. In altre parole: in presenza di altri redditi, la pensione ai superstiti può essere ridotta soltanto fino a concorrenza di quei redditi, mai oltre. È un principio che ha portato a ricalcoli e al recupero, in molti casi, di somme trattenute in eccesso.
Quando le riduzioni non si applicano
È importante ricordare che le riduzioni per cumulo con i redditi non operano quando titolari della pensione ai superstiti sono i figli minori di età, studenti o inabili: in questi casi la prestazione va corrisposta per intero, senza abbattimenti legati al reddito. La ratio è evidente: la tutela dei figli in condizione di debolezza prevale sulla logica della riduzione per reddito. Analogamente, non subisce riduzioni il nucleo in cui la presenza di tali figli renderebbe iniqua la decurtazione.
La pensione di reversibilità dell’ex coniuge divorziato
Risposta diretta. L’ex coniuge divorziato può avere diritto alla pensione di reversibilità se ricorrono, cumulativamente, tre condizioni previste dall’art. 9 della legge n. 898/1970: essere titolare dell’assegno divorzile (l’assegno periodico stabilito con la sentenza di divorzio), non essersi risposato, e che il rapporto assicurativo del defunto sia sorto in data anteriore alla sentenza di divorzio. Ricorrendo questi presupposti, se non c’è un coniuge superstite, l’ex coniuge percepisce la pensione; se invece concorre con un coniuge superstite, la pensione viene ripartita dal tribunale.
I tre requisiti dell’art. 9 L. 898/1970
Il primo requisito – la titolarità dell’assegno divorzile – è il più importante: non basta essere stati sposati, occorre che al momento del decesso l’ex coniuge percepisse (o avesse titolo a percepire) l’assegno periodico di divorzio. Non rileva, a questo fine, l’assegno corrisposto in un’unica soluzione (una tantum), che estingue ogni rapporto patrimoniale. Il secondo requisito è l’assenza di nuove nozze: chi si è risposato perde il titolo. Il terzo requisito riguarda la preesistenza della posizione assicurativa del defunto rispetto al divorzio.
La ripartizione tra coniuge superstite ed ex coniuge
Quando coesistono un coniuge superstite (la vedova o il vedovo dell’ultimo matrimonio) e un ex coniuge divorziato avente diritto, la pensione non spetta per intero all’uno o all’altro, ma va ripartita. L’art. 9 della legge n. 898/1970 indica come criterio la durata dei rispettivi rapporti matrimoniali. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 419 del 1999, ha però chiarito che tale criterio non ha valore esclusivo: la ripartizione non si riduce a un mero calcolo aritmetico sugli anni di matrimonio, dovendo il giudice valutare – in ragione del carattere solidaristico dell’istituto – anche ulteriori elementi, quali l’ammontare dell’assegno goduto dall’ex coniuge, le condizioni economiche di ciascuno e ogni altra circostanza rilevante del caso concreto. La ripartizione è decisa dal tribunale con un apposito giudizio.
Se manca il coniuge superstite
Se, al momento del decesso, non c’è un coniuge superstite avente diritto, l’ex coniuge divorziato che possieda i requisiti dell’art. 9 percepisce l’intera pensione ai superstiti, senza necessità di ripartizione. È l’ipotesi più lineare, in cui il divorziato subentra come unico beneficiario del trattamento.
Quando si perde la pensione di reversibilità
Risposta diretta. Le cause di decadenza dipendono dalla figura del beneficiario. Il coniuge (o la parte dell’unione civile) e l’ex coniuge divorziato perdono la pensione se contraggono un nuovo matrimonio o una nuova unione civile: in tal caso, però, spetta una somma una tantum pari a due annualità della pensione percepita. I figli perdono il diritto al compimento del limite di età (18, 21 o 26 anni), al termine degli studi o se iniziano a lavorare; i figli inabili conservano il diritto finché permangono l’inabilità e lo stato di carico.
Il nuovo matrimonio e la somma una tantum
La perdita della reversibilità per nuove nozze è bilanciata da una misura compensativa: il coniuge o l’ex coniuge che si risposa ha diritto a una doppia annualità della pensione, erogata dall’INPS in un’unica soluzione. È una sorta di “liquidazione” del diritto, pensata per non penalizzare eccessivamente chi ricostruisce una vita familiare. Va ricordato che la stessa regola vale per la nuova unione civile, in coerenza con l’equiparazione introdotta dalla legge n. 76/2016.
La perdita del diritto per i figli
Per i figli, il diritto è legato alle condizioni che lo hanno fondato. Il figlio minorenne conserva la pensione fino ai 18 anni; il figlio studente fino al termine del corso di studi ed entro i limiti di età (21 anni per la scuola superiore, 26 per l’università); il figlio che inizia a lavorare in modo non compatibile con lo stato di studente a carico perde il diritto. Diverso è il caso del figlio inabile, la cui pensione prosegue senza limiti di età finché permangono l’inabilità al lavoro e la condizione di vivenza a carico: un’eventuale revisione dello stato di inabilità può però incidere sul diritto.
Altre ipotesi di cessazione o riduzione
La pensione ai superstiti può inoltre essere rivista o cessare quando vengano meno i requisiti in capo al beneficiario (ad esempio il venir meno dello stato di carico per gli altri familiari), o quando emergano cause ostative o di incompatibilità previste dalla legge. Se l’INPS ritiene, a posteriori, di aver erogato somme non dovute, può avviare un recupero: in questi casi valgono i principi generali dell’indebito previdenziale, tra cui la tutela della buona fede del percettore, approfonditi nell’articolo su cosa fare quando l’INPS chiede indietro delle somme.
Come far valere il proprio diritto
Risposta diretta. Di fronte a un diniego, a una liquidazione ridotta o a un ricalcolo che non si condivide, il superstite può attivare, in prima battuta, il ricorso amministrativo ai competenti comitati dell’INPS e, in caso di esito negativo, il ricorso al giudice del lavoro, competente per le controversie previdenziali. Per la ripartizione tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato, invece, la competenza è del tribunale ordinario secondo le regole dell’art. 9 della legge n. 898/1970.
È opportuno controllare con attenzione il provvedimento dell’INPS: i punti più frequentemente controversi sono il calcolo dei redditi ai fini delle riduzioni (dove oggi va applicato il limite della sentenza n. 162/2022), la decorrenza della prestazione, la verifica dello stato di carico e, per i figli, la sussistenza dei requisiti di studio o inabilità. Nel contenzioso sulla ripartizione tra vedova ed ex coniuge, poi, contano molto la documentazione sulla durata dei matrimoni, l’ammontare dell’assegno divorzile e le condizioni economiche delle parti. Agire nei termini e con una posizione ben documentata è spesso decisivo per il buon esito della pratica.
Domande frequenti (FAQ)
A chi spetta la pensione di reversibilità?
La pensione ai superstiti spetta in primo luogo al coniuge o alla parte dell’unione civile e ai figli. Hanno diritto i figli minori di età, i figli studenti fino a 21 anni (scuola superiore) o fino a 26 anni se universitari, purché a carico e non lavoratori, e i figli inabili di qualunque età a carico al momento del decesso. Solo in mancanza del coniuge e dei figli la pensione può spettare, nell’ordine e a determinate condizioni, ai genitori ultrasessantacinquenni a carico e, in mancanza di questi, ai fratelli e alle sorelle celibi o nubili inabili e a carico. Il convivente di fatto, allo stato della legislazione, non rientra tra gli aventi diritto.
Quanto spetta al coniuge superstite: quali sono le quote?
Le aliquote di reversibilità dipendono dal numero degli aventi diritto. Al solo coniuge (o parte dell’unione civile) spetta il 60% della pensione del defunto; al coniuge con un figlio l’80%; al coniuge con due o più figli il 100%. Se manca il coniuge e concorrono soltanto i figli, spetta il 70% a un figlio, l’80% a due figli e il 100% a tre o più figli. Su questi importi possono poi operare le riduzioni per il cumulo con i redditi propri del beneficiario, che però non si applicano quando nel nucleo vi sono figli minori, studenti o inabili.
La pensione di reversibilità si riduce se ho altri redditi?
Sì, per il coniuge superstite titolare di redditi propri elevati la legge (art. 1, comma 41, L. 335/1995, e Tabella F) prevede una riduzione: del 25% se il reddito supera tre volte il trattamento minimo annuo INPS, del 40% oltre quattro volte e del 50% oltre cinque volte. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 162/2022, ha però stabilito un limite: la decurtazione non può mai superare l’importo dei redditi aggiuntivi che l’hanno determinata. Le riduzioni non si applicano, inoltre, quando titolari della pensione sono figli minori, studenti o inabili.
L’ex coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità?
Può averne diritto se ricorrono tre condizioni previste dall’art. 9 della legge n. 898/1970: essere titolare dell’assegno divorzile, non essersi risposato e che il rapporto assicurativo del defunto sia sorto prima della sentenza di divorzio. Se non c’è un coniuge superstite, l’ex coniuge con questi requisiti percepisce la pensione. Se invece concorrono un coniuge superstite e un ex coniuge divorziato, il tribunale ripartisce la pensione tenendo conto della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali e, secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 419/1999), anche di ulteriori elementi, come l’ammontare dell’assegno goduto e le condizioni dei soggetti.
Quando si perde la pensione di reversibilità?
Il coniuge o la parte dell’unione civile perde la pensione di reversibilità se contrae un nuovo matrimonio o una nuova unione civile: in questo caso, però, ha diritto a una somma una tantum pari a due annualità della pensione percepita. I figli perdono il diritto al compimento del limite di età previsto (18 anni, oppure 21 o 26 se studenti), al termine degli studi o se iniziano a lavorare, mentre i figli inabili lo conservano finché permane l’inabilità e lo stato di carico. La pensione non spetta, infine, quando manchino i requisiti di legge in capo al defunto o al superstite.
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Ultimo aggiornamento: luglio 2026.
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