Pignoramento esattoriale

Intervento diretto dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: modalità operative, strumenti di tutela e difese esperibili.

Il pignoramento esattoriale è una procedura di recupero crediti attivata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) per debiti fiscali, contributivi o amministrativi. Si tratta di un’esecuzione coattiva rapida e spesso priva di formalità giudiziali, che può colpire conti correnti, crediti presso terzi o beni immobili del debitore. Il quadro normativo e le caratteristiche salienti della disciplina vigente sono costituiti da:

  • Art. 72-bis e 72-ter D.P.R. 602/1973 che disciplina il pignoramento presso terzi e il recupero diretto delle somme spettanti al contribuente. L’Agenzia può intimare al terzo pignorato di versare direttamente le somme dovute entro 60 giorni o alle rispettive scadenze,
  • Assenza di autorizzazione giudiziale: la procedura esattoriale non transita davanti al giudice e non richiede iscrizione a ruolo, essendo definita in via amministrativa,
  • Limiti alla pignorabilità: sono previste soglie, ad esempio per stipendi o pensioni (art. 72‑ter), e il conto corrente deve garantire somme sufficienti al minimo vitale. Nel concreto le conseguenze possono implicare
  • Il pignoramento del conto corrente: già 60 giorni dopo la notifica della cartella esattoriale, l’Agenzia può disporre il blocco o il prelievo dalle somme presenti sul conto senza ulteriore avviso, salvo che siano trascorsi più di un anno, caso in cui è richiesta una intimazione di pagamento.
  • Il pignoramento presso terzi: se il terzo riceve l’ordine di pagamento e adempie, il credito del debitore si estingue immediatamente con effetti simili a quelli dell’ordinanza di assegnazione del codice di procedura civile.
  • L’opposizione senza ruolo: le opposizioni agli atti esecutivi di pignoramento esattoriale non possono essere formulate come al codice civile, ma vanno inquadrate come opposizioni in pendenza di esecuzione (artt. 617 e 618 c.p.c.) davanti al giudice dell’esecuzione.

Le linee guida principali per tutelarsi sono:

  • Verificare la notifica: la cartella deve essere regolarmente notificata; in caso contrario, si può proporre opposizione per vizio di notifica.
  • Controllare l’avviso di pagamento: se è trascorso più di un anno dalla cartella, serve l’intimazione. L’assenza di quest’ultima rende nullo il pignoramento del conto corrente.
  • Proporre opposizione: l’atto esecutivo può essere impugnato per vizi formali o sostanziali (notifica, debito inesistente, incomprensibilità), entro i termini di legge, attivando un giudizio ordinario di cognizione proseguendo dopo una sospensione cautelare.
  • Richiedere sospensione o rateizzazione: la presentazione di un piano di pagamento può bloccare l’esecuzione in attesa di definizione.

Mentre le ripercussioni pratiche importanti riguardano:

  • L’effetto immediato: il pagamento da parte del terzo o il nostro conto corrente comporta estinzione immediata del credito.
  • Le limitazioni sulla disponibilità del conto: il prelievo può avvenire anche se il conto è cointestato o se si tratta di pensione/stipendio, salvo il rispetto del minimo vitale.
  • L’impatto patrimoniale: il pignoramento può compromettere relazioni bancarie, crediti finanziari e minare la stabilità economica del debitore. Il pignoramento esattoriale è uno strumento potente nelle mani dell’Amministrazione finanziaria: rapido, autonomo e spesso efficace.

Tuttavia, il contribuente ha diritti precisi e strumenti di difesa, purché agisca in modo tempestivo e informato; affidarsi a supporto legale può evitare l’espropriazione o la riduzione della garanzia patrimoniale,