Pignoramento presso terzi: come funziona, termini e come opporsi

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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026

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Pignoramento presso terzi: come funziona, termini e come opporsi

Il pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.) consente al creditore di aggredire somme e beni del debitore che si trovano presso soggetti terzi, come la banca, il datore di lavoro o l’INPS. La procedura prevede la notifica dell’atto al terzo e al debitore, l’iscrizione a ruolo entro 30 giorni e la dichiarazione del terzo entro 10 giorni. Lo stipendio e’ pignorabile al massimo per un quinto del netto, mentre la pensione e’ protetta da un minimo vitale impignorabile. Il debitore puo’ opporsi per vizi procedurali o per contestare il diritto del creditore.


Cos’e’ il pignoramento presso terzi?

Il pignoramento presso terzi e’ una forma di esecuzione forzata con cui il creditore, munito di titolo esecutivo e precetto, aggredisce i crediti o i beni che il debitore vanta nei confronti di un soggetto terzo. A differenza del pignoramento mobiliare o immobiliare, l’azione non colpisce direttamente i beni del debitore, ma le somme o le cose che un terzo detiene per conto di quest’ultimo.

I casi piu’ frequenti riguardano:

  • stipendi e retribuzioni presso il datore di lavoro;
  • pensioni presso l’INPS o altro ente previdenziale;
  • somme su conto corrente presso la banca o le Poste;
  • crediti commerciali del debitore verso propri clienti.

La disciplina e’ contenuta negli articoli da 543 a 554 del codice di procedura civile.


Come si svolge la procedura di pignoramento presso terzi?

La procedura si articola in fasi ben definite, ciascuna con termini perentori il cui mancato rispetto puo’ determinare l’inefficacia dell’intero pignoramento.

1. Notifica dell’atto di pignoramento

Il creditore fa notificare l’atto di pignoramento sia al terzo pignorato (banca, datore di lavoro, INPS) sia al debitore, secondo le forme previste dagli artt. 137 e seguenti c.p.c. L’atto deve contenere (art. 543 c.p.c.):

  • l’indicazione del credito per cui si procede, con riferimento al titolo esecutivo e al precetto;
  • l’indicazione, almeno generica, delle somme o cose dovute dal terzo, con l’intimazione a non disporne senza ordine del giudice;
  • la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune del giudice competente e l’indirizzo PEC del creditore;
  • la citazione del debitore a comparire davanti al giudice dell’esecuzione e l’invito al terzo a rendere la dichiarazione entro 10 giorni.

Con la notifica nasce il vincolo di indisponibilita’: il terzo non puo’ piu’ pagare le somme al debitore ne’ restituirgli i beni, pena la responsabilita’ per il pagamento.

2. Iscrizione a ruolo (termine perentorio di 30 giorni)

Dopo la notifica, l’ufficiale giudiziario consegna l’originale dell’atto al creditore. Quest’ultimo deve depositare presso la cancelleria del tribunale competente, entro 30 giorni dalla consegna:

  • la nota di iscrizione a ruolo;
  • le copie conformi dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto.

Il mancato deposito entro 30 giorni rende il pignoramento inefficace (art. 543, comma 4, c.p.c.). La Cassazione, con sentenza n. 28513 del 27 ottobre 2025, ha confermato che anche il deposito di copie non attestate conformi produce l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo esecutivo.

3. Notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo al terzo

Dopo l’iscrizione a ruolo, il creditore deve notificare al terzo pignorato l’avviso di avvenuta iscrizione entro la data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento. Se la notifica non viene effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza e il pignoramento perde efficacia.

Il correttivo della Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 164/2024, in vigore dal 26 novembre 2024) ha eliminato l’obbligo di notificare l’avviso di iscrizione a ruolo anche al debitore, mantenendolo solo nei confronti del terzo pignorato.

4. Dichiarazione del terzo pignorato

Il terzo deve comunicare al creditore procedente, entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, la propria dichiarazione (art. 547 c.p.c.) tramite raccomandata A/R o PEC, indicando:

  • di quali somme o cose e’ debitore o si trova in possesso;
  • quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna;
  • eventuali sequestri, cessioni o altri pignoramenti gia’ eseguiti.

5. Udienza e assegnazione

All’udienza fissata nell’atto di pignoramento, il giudice dell’esecuzione verifica la regolarita’ della procedura. Se la dichiarazione del terzo e’ positiva e non vi sono contestazioni, il giudice dispone l’ordinanza di assegnazione delle somme al creditore (art. 553 c.p.c.).


Cosa succede se il terzo non rende la dichiarazione?

Se il terzo non invia la dichiarazione entro 10 giorni e non compare all’udienza, opera il meccanismo della non contestazione previsto dall’art. 548 c.p.c.: il credito pignorato si considera esistente nei termini indicati dal creditore nell’atto di pignoramento.

Il terzo che non ha reso la dichiarazione puo’ proporre opposizione tardiva (art. 548, comma 2, c.p.c.) se dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del pignoramento per causa a lui non imputabile.

Se invece il terzo rende una dichiarazione contestata dal creditore, si apre un accertamento incidentale sull’esistenza del credito (giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c.).


Quali sono i limiti al pignoramento di stipendio, pensione e conto corrente?

L’art. 545 c.p.c. stabilisce limiti precisi alla pignorabilita’ dei redditi da lavoro e da pensione, a tutela del minimo vitale del debitore.

Limiti al pignoramento dello stipendio

Le retribuzioni da lavoro dipendente sono pignorabili nella misura massima di un quinto (1/5) del netto mensile, sia per crediti tributari sia per crediti ordinari. In caso di concorso tra piu’ pignoramenti di natura diversa (ad esempio, uno per alimenti e uno per debiti comuni), la quota complessivamente pignorata non puo’ superare la meta’ dello stipendio.

Per i crediti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, le aliquote sono differenziate:
1/10 per stipendi fino a 2.500 euro;
1/7 per stipendi da 2.500,01 a 5.000 euro;
1/5 per stipendi superiori a 5.000 euro.

Limiti al pignoramento della pensione

La pensione gode di una tutela rafforzata. E’ impignorabile per un importo pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo legale di 1.000 euro. Nel 2026, l’assegno sociale ammonta a 546,24 euro mensili, percio’ la soglia impignorabile e’ pari a 1.092,48 euro. Solo la parte eccedente puo’ essere pignorata nella misura di un quinto.

Limiti al pignoramento del conto corrente

Quando stipendio o pensione sono accreditati su conto corrente bancario o postale, le regole cambiano a seconda del momento dell’accredito rispetto alla notifica del pignoramento:

Momento dell’accredito Soglia impignorabile Quota pignorabile
Prima della notifica del pignoramento Triplo dell’assegno sociale (2026: 1.638,72 euro) Somme eccedenti la soglia
Dopo la notifica del pignoramento Doppio dell’assegno sociale (2026: 1.092,48 euro) Un quinto della parte eccedente

Pignoramento presso terzi da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Quando il creditore e’ l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), la procedura segue il rito semplificato dell’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973. L’atto di pignoramento contiene direttamente l’ordine al terzo di pagare le somme dovute entro 60 giorni dalla notifica (per crediti gia’ maturati), senza necessita’ dell’ordinanza di assegnazione del giudice.

Le differenze principali rispetto al pignoramento ordinario:

  • l’atto vale come ordine di pagamento diretto;
  • non e’ richiesta l’udienza dinanzi al giudice per l’assegnazione dei crediti gia’ maturati;
  • per i crediti futuri (stipendi, pensioni), il terzo trattiene e versa periodicamente le somme maturate.

I limiti di pignorabilita’ dell’art. 545 c.p.c. si applicano anche al pignoramento esattoriale.


Come opporsi al pignoramento presso terzi?

Il debitore dispone di diversi strumenti di tutela per difendersi da un pignoramento presso terzi illegittimo o viziato.

Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

L’opposizione all’esecuzione contesta il diritto del creditore a procedere in via esecutiva. Si propone, ad esempio, quando:

  • il credito e’ prescritto;
  • il debito e’ gia’ stato pagato;
  • il titolo esecutivo e’ stato annullato o revocato;
  • manca un valido titolo esecutivo.

Puo’ essere proposta prima dell’inizio dell’esecuzione (con atto di citazione davanti al giudice competente) oppure nel corso dell’esecuzione (con ricorso al giudice dell’esecuzione).

Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

L’opposizione agli atti esecutivi contesta la regolarita’ formale della procedura. Si propone entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto viziato, ad esempio quando:

  • l’atto di pignoramento e’ stato notificato in modo irregolare;
  • l’iscrizione a ruolo e’ avvenuta oltre i 30 giorni;
  • non e’ stato notificato al terzo l’avviso di iscrizione a ruolo;
  • sono stati superati i limiti di pignorabilita’ di stipendio o pensione.

Istanza di riduzione del pignoramento (art. 546 c.p.c.)

Se il pignoramento e’ eccessivo rispetto al credito vantato dal creditore, il debitore puo’ chiedere al giudice dell’esecuzione la riduzione proporzionale delle somme vincolate.

Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)

Il debitore puo’ chiedere la conversione del pignoramento, sostituendo le somme pignorate con il versamento di una somma di denaro, comprensiva di spese, da pagare anche a rate. La richiesta va presentata prima che il giudice disponga l’assegnazione.


Quando il pignoramento presso terzi diventa inefficace?

Il rispetto dei termini procedurali e’ essenziale. Il pignoramento presso terzi perde efficacia nei seguenti casi:

  • mancata iscrizione a ruolo entro 30 giorni dalla consegna dell’atto (art. 543, comma 4, c.p.c.);
  • mancata notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo al terzo entro la data dell’udienza;
  • deposito di copie non conformi degli atti (Cass. civ., sez. III, sent. n. 28513/2025);
  • pignoramento eseguito su piu’ terzi con unico atto senza rispettare le formalita’ per ciascuno: l’inefficacia opera solo nei confronti dei terzi per i quali la procedura e’ viziata, mentre resta valida per gli altri (Cass. civ., sez. III, ord. n. 29422/2024).

Verificare la regolarita’ di ogni passaggio procedurale e’ la prima e piu’ efficace strategia difensiva per il debitore.


Novita’ del correttivo Cartabia (D.Lgs. n. 164/2024) sul pignoramento presso terzi

Il decreto correttivo della Riforma Cartabia, entrato in vigore il 26 novembre 2024, ha introdotto modifiche rilevanti alla disciplina del pignoramento presso terzi:

  1. Eliminazione della notifica al debitore dell’avviso di iscrizione a ruolo: il creditore deve notificare l’avviso solo al terzo pignorato, non piu’ anche al debitore esecutato.

  2. Inefficacia parziale in caso di piu’ terzi: se il pignoramento e’ eseguito nei confronti di piu’ terzi, l’inefficacia per mancata notifica dell’avviso si produce solo nei confronti dei terzi per i quali l’adempimento e’ mancato.

  3. Obbligo di comunicazione del pagamento anticipato: se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per l’iscrizione a ruolo, deve comunicarlo immediatamente al debitore e al terzo, i cui obblighi cessano dalla ricezione della comunicazione.

Ulteriori modifiche all’art. 543 c.p.c. sono previste dal D.Lgs. n. 117/2025 con entrata in vigore il 31 ottobre 2026.


Domande frequenti (FAQ)

Quanto possono pignorare dallo stipendio?

Lo stipendio e’ pignorabile nella misura massima di un quinto (1/5) del netto mensile. In caso di concorso tra piu’ pignoramenti di diversa natura, il limite complessivo non puo’ superare la meta’ dello stipendio (art. 545 c.p.c.). Per la riscossione esattoriale le aliquote variano: 1/10 fino a 2.500 euro, 1/7 da 2.500 a 5.000 euro, 1/5 oltre i 5.000 euro.

Qual e’ il minimo vitale impignorabile sulla pensione?

La pensione e’ impignorabile per un importo pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. Nel 2026, la soglia impignorabile e’ di 1.092,48 euro (doppio di 546,24 euro). Solo la parte eccedente e’ pignorabile nella misura di un quinto.

Come si fa opposizione al pignoramento presso terzi?

Il debitore puo’ proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per contestare il diritto del creditore a procedere, oppure opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali della procedura, entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto viziato. E’ possibile anche chiedere la riduzione del pignoramento o la conversione ex art. 495 c.p.c.

Entro quanto tempo il creditore deve iscrivere a ruolo il pignoramento?

Il creditore deve iscrivere a ruolo il pignoramento entro 30 giorni dalla consegna dell’atto, depositando nota di iscrizione a ruolo e copie conformi degli atti. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo esecutivo.

Cosa succede se il terzo non rende la dichiarazione?

Se il terzo non invia la dichiarazione entro 10 giorni e non compare all’udienza, il credito pignorato si considera non contestato nei termini indicati dal creditore (art. 548 c.p.c.). Il terzo puo’ comunque proporre opposizione tardiva se dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza dell’atto.


Avv. Michele Tindaro Mondello — Avvocato Cassazionista, Dottore di ricerca
Studio Legale Mondello | studiolegalemondello.it
Pubblicato il 1 giugno 2026 | Ultimo aggiornamento: 1 giugno 2026


Avvertenza: questo articolo ha finalita’ puramente informativa e non costituisce parere legale. Ogni situazione presenta specificita’ proprie che richiedono una valutazione personalizzata. Per un’analisi del caso concreto, si consiglia di rivolgersi a un professionista.


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