Pignoramento dello stipendio: limiti, quote pignorabili e cumulo tra creditori (art. 545 c.p.c.)

Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026

Richiedi assistenza allo Studio

Ogni caso è diverso. Se la questione ti riguarda da vicino, lo Studio può esaminare la tua situazione e indicarti come muoverti.

Pignoramento dello stipendio: limiti, quote pignorabili e cumulo tra creditori (art. 545 c.p.c.)

In sintesi. Lo stipendio, il salario e le altre indennita’ connesse al rapporto di lavoro non sono interamente aggredibili dai creditori: l’art. 545 del codice di procedura civile fissa un sistema graduato di limiti alla pignorabilita’ che il datore di lavoro (terzo pignorato) e’ tenuto a rispettare. La regola generale prevede che per i crediti ordinari — quelli di banche, finanziarie, fornitori, privati — sia pignorabile al massimo un quinto dello stipendio netto mensile. Per i crediti alimentari (mantenimento del coniuge, dei figli) la misura e’ stabilita dal presidente del tribunale e puo’ arrivare fino a un terzo. Per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni il limite e’ anch’esso di un quinto. Quando pero’ concorrono contemporaneamente pignoramenti derivanti da cause diverse — ad esempio un credito alimentare e un credito bancario — il tetto massimo complessivo non puo’ mai superare la meta’ dello stipendio netto. Questo equilibrio tra tutela del creditore e protezione del lavoratore-debitore si completa con la disciplina della cessione del quinto (DPR 180/1950), con la franchigia sulle somme gia’ accreditate su conto corrente e con la possibilita’ di opporsi quando i limiti vengono violati. Questa guida, aggiornata al giugno 2026, analizza in profondita’ ciascuno di questi profili, con le quote esatte, gli importi aggiornati e le strategie difensive a disposizione del debitore.

Cosa prevede l’art. 545 c.p.c. e perche’ e’ la norma cardine

Risposta diretta. L’art. 545 c.p.c. e’ la disposizione fondamentale in materia di crediti impignorabili: individua quali crediti retributivi possono essere aggrediti in sede esecutiva, in quale misura e con quali limiti inderogabili. Si tratta di una norma di ordine pubblico, la cui violazione e’ rilevabile anche d’ufficio dal giudice dell’esecuzione.

La struttura della norma

L’articolo 545 si compone di piu’ commi che costruiscono un sistema a strati. Il primo comma stabilisce il principio di impignorabilita’ assoluta dei crediti alimentari, che possono essere aggrediti soltanto per cause di alimenti e con l’autorizzazione del presidente del tribunale. Il secondo comma estende l’impignorabilita’ ai sussidi di grazia o di sostentamento e alle prestazioni assistenziali dovute per maternita’, malattia e funerali.

Dal terzo comma in avanti la norma si concentra sulle somme retributive — stipendi, salari e indennita’ relative al rapporto di lavoro, incluse quelle dovute a causa del licenziamento — e ne disciplina la pignorabilita’ secondo un criterio di proporzionalita’. Il quarto comma fissa la misura del quinto per i tributi e per ogni altro credito; il quinto comma introduce il tetto della meta’ in caso di concorso simultaneo tra cause creditorie diverse. I commi successivi, introdotti e modificati nel corso degli anni (da ultimo con il D.L. 115/2022, convertito in L. 142/2022), disciplinano la pignorabilita’ delle pensioni e delle somme accreditate su conto corrente.

Il principio di proporzionalita’ e la ratio della tutela

La ragione del sistema e’ chiara: lo stipendio e’ la fonte primaria di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia. Il legislatore ha ritenuto che consentire un pignoramento integrale avrebbe compromesso diritti fondamentali (dignita’ della persona, diritto a un’esistenza libera e dignitosa, art. 36 Cost.). Per questo ha costruito un sistema che consente al creditore di soddisfarsi, ma in misura tale da garantire comunque al debitore una quota sufficiente al proprio mantenimento.

Quanto possono pignorare dello stipendio: le quote per ciascun tipo di credito

Risposta diretta. La quota pignorabile dipende dalla natura del credito: un quinto del netto per i crediti ordinari e tributari, una misura variabile (fino a un terzo) per i crediti alimentari. In ogni caso il pignoramento si calcola sullo stipendio netto, cioe’ al netto di ritenute fiscali e contributi previdenziali obbligatori.

Crediti ordinari: la regola del quinto

Per i crediti che non hanno natura alimentare ne’ tributaria — cioe’ la grande maggioranza dei casi pratici: debiti verso banche, finanziarie, societa’ di recupero crediti, fornitori, privati, condominii — la legge consente di pignorare un quinto dello stipendio netto mensile (art. 545, comma 4, c.p.c.). Se un lavoratore percepisce uno stipendio netto di 1.500 euro, il creditore puo’ far trattenere al massimo 300 euro al mese.

La trattenuta viene operata direttamente dal datore di lavoro, che e’ il terzo pignorato nel pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. Il datore, una volta ricevuta la notifica dell’atto di pignoramento, e’ obbligato per legge ad accantonare la quota pignorata e a versarla al creditore secondo le disposizioni del giudice.

Crediti alimentari: la misura stabilita dal giudice

Per i crediti alimentari — tipicamente l’assegno di mantenimento del coniuge separato o dell’ex coniuge, il contributo per i figli, gli alimenti veri e propri — l’art. 545, comma 3, c.p.c. prevede che la misura del pignoramento sia determinata dal presidente del tribunale (o dal giudice da lui delegato) con decreto. Nella prassi la quota puo’ arrivare fino a un terzo dello stipendio netto, ma il giudice la calibra caso per caso in relazione alle esigenze del creditore alimentare e alle condizioni economiche del debitore.

Crediti tributari: il regime ordinario e quello speciale ADER

Per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni la misura ordinaria e’ anch’essa di un quinto (art. 545, comma 4, c.p.c.). Tuttavia, quando il pignoramento e’ eseguito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) ai sensi dell’art. 72-bis del DPR 602/1973, si applicano le soglie agevolate introdotte dal D.L. 83/2015: un decimo per stipendi netti fino a 2.500 euro, un settimo per stipendi netti tra 2.500 e 5.000 euro, un quinto per stipendi netti superiori a 5.000 euro. Queste soglie, piu’ favorevoli al debitore nelle fasce di reddito piu’ basse, si applicano solo alla riscossione esattoriale e non ai creditori privati.

Il calcolo: sempre sul netto

Un aspetto che nella pratica genera frequenti equivoci merita di essere chiarito con fermezza. Il quinto si calcola sullo stipendio netto, cioe’ sulla somma che il lavoratore effettivamente percepisce dopo le ritenute fiscali (IRPEF, addizionali) e i contributi previdenziali obbligatori (INPS). Non si calcola sul lordo. Questo principio e’ costantemente ribadito dalla giurisprudenza ed e’ essenziale per verificare che la trattenuta sia corretta.

Il cumulo tra piu’ pignoramenti: il tetto della meta’

Risposta diretta. Quando concorrono contemporaneamente pignoramenti fondati su cause creditorie diverse — ad esempio un credito alimentare e un credito ordinario, oppure un credito tributario e un credito bancario — il pignoramento complessivo non puo’ superare la meta’ dello stipendio netto. Se invece concorrono piu’ crediti della stessa natura (ad esempio due creditori ordinari), il limite resta un quinto complessivo, non un quinto ciascuno.

Il concorso tra cause diverse (art. 545, comma 5, c.p.c.)

Il comma 5 dell’art. 545 c.p.c. stabilisce che “il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non puo’ estendersi oltre la meta’ dell’ammontare delle somme predette”. Cio’ significa che il legislatore ha individuato tre categorie di cause creditorie — alimentari, tributarie e “ogni altro credito” — e ha previsto che, quando piu’ crediti appartenenti a categorie diverse colpiscono lo stesso stipendio, il prelievo complessivo non possa eccedere il 50%.

La giurisprudenza ha precisato che il termine “simultaneo concorso” non richiede che i pignoramenti vengano notificati nello stesso momento: e’ sufficiente che piu’ procedure esecutive siano pendenti contemporaneamente sullo stesso credito retributivo. Il datore di lavoro, in qualita’ di terzo pignorato, deve quindi verificare che le trattenute complessive non superino il limite di legge, e in caso contrario deve segnalarlo al giudice.

Il concorso tra crediti della stessa natura

Diverso e’ il caso in cui concorrano piu’ creditori della stessa natura — ad esempio due banche che hanno entrambe un credito ordinario verso lo stesso debitore. In questa ipotesi non si applica il comma 5 e non si raddoppia il quinto: il limite resta un quinto complessivo dello stipendio netto. I due creditori concorrono su quella stessa quota, distribuendosela in proporzione ai rispettivi crediti (o secondo l’ordine cronologico dei pignoramenti, a seconda della soluzione adottata dal giudice dell’esecuzione).

Esempio pratico di cumulo

Si consideri un lavoratore con stipendio netto di 2.000 euro che subisca contemporaneamente un pignoramento per credito alimentare (mantenimento del coniuge) e un pignoramento per un debito bancario. Il giudice potrebbe autorizzare un terzo per il credito alimentare (circa 667 euro) e un quinto per il credito ordinario (400 euro). Tuttavia, la somma (1.067 euro) supererebbe la meta’ dello stipendio (1.000 euro). In questo caso il tetto della meta’ opera come limite invalicabile: le trattenute complessive non potranno eccedere 1.000 euro, e il giudice dovra’ rimodulare le quote.

Pignoramento dello stipendio accreditato su conto corrente

Risposta diretta. Quando lo stipendio viene accreditato su un conto corrente bancario o postale, le somme gia’ presenti prima della notifica del pignoramento godono di una franchigia pari al triplo dell’assegno sociale. Nel 2026, con un assegno sociale mensile di 546,24 euro, la franchigia e’ pari a 1.638,72 euro. Solo la parte eccedente puo’ essere bloccata dalla banca.

La franchigia del triplo dell’assegno sociale

L’art. 545, comma 8, c.p.c. — introdotto dal D.L. 83/2015 e successivamente modificato — prevede che le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennita’ relative al rapporto di lavoro, accreditate su un conto bancario o postale intestato al debitore, possano essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento. La ratio e’ garantire al debitore un minimo di liquidita’ anche quando il pignoramento colpisce il conto corrente anziche’ direttamente il datore di lavoro.

Le somme accreditate dopo il pignoramento

Per le somme che vengono accreditate sul conto dopo la notifica del pignoramento alla banca, si applicano i limiti ordinari del quinto (o delle quote previste per i crediti alimentari e tributari). In altri termini, la banca deve distinguere tra il saldo gia’ presente al momento del pignoramento — protetto dalla franchigia — e gli accrediti successivi, sui quali opera la trattenuta del quinto.

Un rischio concreto: il conto come “trappola”

Nella pratica il pignoramento del conto corrente puo’ risultare piu’ insidioso per il debitore rispetto al pignoramento diretto dello stipendio presso il datore di lavoro. Se il debitore accumula risparmi sul conto (ad esempio non spende tutto lo stipendio), le somme eccedenti la franchigia possono essere interamente bloccate, perche’ una volta confluite sul conto perdono la specifica connotazione di “stipendio” e diventano generiche disponibilita’. Per questo motivo il debitore ha spesso interesse a che il pignoramento avvenga presso il datore di lavoro, dove la trattenuta e’ automaticamente limitata al quinto, piuttosto che presso la banca.

Cessione del quinto e pignoramento: come convivono

Risposta diretta. Se il lavoratore ha gia’ in corso una cessione del quinto dello stipendio, il pignoramento e’ comunque possibile, ma il limite complessivo — cessione piu’ pignoramento — non puo’ superare la meta’ dello stipendio netto. Questo significa che se un quinto e’ gia’ ceduto, il creditore pignorante puo’ aggredire al massimo ulteriori tre decimi (cioe’ la differenza tra la meta’ e il quinto gia’ ceduto).

Il quadro normativo: DPR 180/1950

La disciplina della cessione del quinto e’ contenuta nel DPR 5 gennaio 1950, n. 180 (Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi). L’art. 68 di questo testo unico regola specificamente il concorso tra cessione e pignoramento: quando un pignoramento interviene dopo una cessione gia’ perfezionata e notificata, la quota pignorabile e’ pari alla differenza tra la meta’ dello stipendio e la quota gia’ ceduta.

Cessione del quinto gia’ in corso: quanto resta pignorabile

Se il lavoratore ha ceduto un quinto (20%) dello stipendio netto, la meta’ e’ il 50%, quindi resta pignorabile il 30% (tre decimi). Se il lavoratore ha ceduto un quinto e ha anche una delegazione di pagamento (un ulteriore quinto), la quota complessivamente destinata e’ gia’ il 40%, e il pignoramento puo’ colpire soltanto il residuo 10%.

Nella pratica questo meccanismo rende molto difficile per un nuovo creditore soddisfarsi quando il debitore abbia gia’ in corso sia una cessione del quinto sia una delegazione di pagamento: la quota pignorabile si riduce drasticamente.

La posizione del datore di lavoro

Il datore di lavoro si trova in una posizione delicata perche’ deve coordinare le varie trattenute — cessione del quinto, eventuale delegazione, pignoramenti — senza superare il tetto della meta’. Se riceve la notifica di un pignoramento che, sommato alle trattenute gia’ in corso, supererebbe la meta’ dello stipendio, deve rendere la dichiarazione di terzo (art. 547 c.p.c.) indicando le trattenute preesistenti e la capienza residua. Sara’ poi il giudice dell’esecuzione a determinare la quota effettivamente assegnabile al creditore pignorante.

Pignoramento dello stipendio da parte di ADER: le soglie agevolate

Risposta diretta. Quando e’ l’Agenzia delle Entrate-Riscossione a pignorare lo stipendio per debiti fiscali e contributivi, si applicano soglie piu’ favorevoli al debitore rispetto alla regola generale del quinto. Queste soglie, introdotte dall’art. 72-bis del DPR 602/1973 come modificato dal D.L. 83/2015, graduano la trattenuta in base all’importo dello stipendio netto.

Le tre fasce

Le soglie operative sono le seguenti: per stipendi netti fino a 2.500 euro mensili la trattenuta e’ pari a un decimo (10%); per stipendi netti compresi tra 2.500 e 5.000 euro la trattenuta sale a un settimo (circa 14,3%); per stipendi netti superiori a 5.000 euro si applica la regola ordinaria del quinto (20%). Il sistema e’ pensato per tutelare in modo rafforzato i redditi piu’ bassi, che sono quelli per i quali un pignoramento anche “solo” del quinto potrebbe compromettere la sopravvivenza economica del debitore e del suo nucleo familiare.

La differenza rispetto ai creditori privati

E’ importante comprendere che queste soglie si applicano esclusivamente quando il pignoramento e’ disposto dall’Agente della riscossione per crediti tributari e contributivi. Un creditore privato — una banca, un fornitore, un condominio — non e’ vincolato a queste soglie e puo’ pignorare direttamente un quinto dello stipendio netto, indipendentemente dal suo importo. Questa disparita’ ha suscitato discussioni in dottrina, ma il legislatore ha finora mantenuto la distinzione.

Come ci si oppone a un pignoramento dello stipendio illegittimo

Risposta diretta. Il debitore che subisce un pignoramento in violazione dei limiti di legge puo’ reagire con due strumenti principali: l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) se il vizio riguarda la misura del pignoramento o la regolarita’ dell’atto, e l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se si contesta il diritto stesso del creditore a procedere.

Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

Quando il pignoramento supera i limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. — ad esempio il datore di lavoro trattiene piu’ di un quinto, oppure il cumulo eccede la meta’ — il debitore puo’ proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. Il termine e’ di venti giorni dalla conoscenza dell’atto viziato. L’opposizione va proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione.

Va tuttavia segnalato che, ai sensi dell’art. 545, comma 9, c.p.c., l’inefficacia parziale del pignoramento — cioe’ il pignoramento nella parte eccedente i limiti di legge — e’ rilevabile anche d’ufficio dal giudice in qualunque momento del procedimento esecutivo. Questo significa che, anche se il debitore non propone formale opposizione, il giudice puo’ e deve ridurre la trattenuta entro i limiti di legge.

Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

Se il debitore contesta non la misura del pignoramento ma il diritto stesso del creditore di procedere in executivis — perche’ il credito e’ prescritto, e’ stato pagato, il titolo esecutivo e’ nullo o inefficace — lo strumento e’ l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Questa opposizione non ha un termine perentorio (puo’ essere proposta finche’ l’esecuzione non si e’ conclusa con la distribuzione del ricavato) e introduce un vero e proprio giudizio di cognizione sulla sussistenza del diritto.

La sospensione dell’esecuzione

In entrambi i casi il debitore puo’ chiedere al giudice la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo o la sospensione dell’esecuzione, quando ricorrono gravi motivi. Se il giudice accoglie l’istanza, le trattenute sullo stipendio vengono temporaneamente bloccate in attesa della decisione nel merito.

La responsabilita’ del datore di lavoro

Il datore di lavoro che non rispetta i limiti di pignorabilita’ — ad esempio trattiene piu’ del dovuto o non segnala al giudice la presenza di trattenute preesistenti — puo’ incorrere in responsabilita’ sia verso il lavoratore (risarcimento del danno) sia verso il giudice dell’esecuzione. Per questo e’ fondamentale che il datore di lavoro, al momento della dichiarazione di terzo, indichi con precisione l’importo dello stipendio netto, le eventuali cessioni o delegazioni in corso e la capienza residua.

La dichiarazione del terzo pignorato: obblighi del datore di lavoro

Risposta diretta. Il datore di lavoro, ricevuta la notifica del pignoramento, deve rendere la dichiarazione di terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c. In questa dichiarazione deve specificare se e quali somme sono dovute al lavoratore-debitore, a quale titolo, e se esistono altre trattenute o vincoli preesistenti. La dichiarazione va resa nella forma e nei termini previsti dall’atto di pignoramento.

Contenuto della dichiarazione

La dichiarazione deve indicare: l’ammontare dello stipendio netto mensile; l’eventuale esistenza di una o piu’ cessioni del quinto e/o delegazioni di pagamento; l’eventuale presenza di altri pignoramenti gia’ in corso; la quota residua effettivamente pignorabile. Se il datore di lavoro non rende la dichiarazione, il giudice puo’ ritenerla positiva — cioe’ presumere l’esistenza del credito — e procedere all’assegnazione (art. 548 c.p.c.).

L’obbligo di accantonamento

Dal momento in cui riceve la notifica del pignoramento, il datore di lavoro ha l’obbligo di accantonare le somme pignorate e di non versarle al lavoratore. La violazione di questo obbligo espone il datore di lavoro alla responsabilita’ verso il creditore pignorante, che potrebbe agire per il risarcimento del danno.

Domande frequenti (FAQ)

Quanto possono pignorare dello stipendio?

Per i creditori ordinari (banche, privati, fornitori) lo stipendio e’ pignorabile nella misura massima di un quinto del netto mensile, ai sensi dell’art. 545, comma 4, c.p.c. Per i crediti alimentari la misura e’ stabilita dal giudice e puo’ arrivare fino a un terzo. In caso di cumulo tra cause diverse il tetto massimo e’ la meta’ dello stipendio netto.

Cosa succede se ho due pignoramenti sullo stipendio?

Se i pignoramenti derivano dalla stessa causa (ad esempio due creditori ordinari), il limite resta un quinto complessivo dello stipendio netto. Se derivano da cause diverse (ad esempio un credito alimentare e un credito ordinario) possono concorrere, ma il totale non puo’ mai superare la meta’ dello stipendio netto, come previsto dall’art. 545, comma 5, c.p.c.

Lo stipendio accreditato sul conto corrente e’ protetto?

Si. Le somme gia’ accreditate sul conto prima della notifica del pignoramento sono protette fino al triplo dell’assegno sociale (nel 2026 pari a 1.638,72 euro). Solo la parte eccedente puo’ essere bloccata. Per gli accrediti successivi al pignoramento si applicano i limiti ordinari del quinto.

Se ho una cessione del quinto possono anche pignorare lo stipendio?

Si, ma il limite complessivo resta la meta’ dello stipendio netto. Se un quinto e’ gia’ ceduto, il pignoramento puo’ colpire al massimo la differenza tra la meta’ dello stipendio e la quota gia’ ceduta, cioe’ al piu’ tre decimi (art. 68 DPR 180/1950).

Come ci si oppone a un pignoramento dello stipendio illegittimo?

Se il pignoramento supera i limiti di legge o colpisce somme impignorabili si puo’ proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro venti giorni. Se si contesta il diritto stesso del creditore a procedere (ad esempio per prescrizione o pagamento), lo strumento e’ l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Il TFR e’ pignorabile?

Si. Il trattamento di fine rapporto (TFR) e’ pignorabile nella misura di un quinto, come le altre indennita’ relative al rapporto di lavoro. Anche in questo caso si applicano i limiti dell’art. 545 c.p.c. e il tetto della meta’ in caso di cumulo.

L’indennita’ di disoccupazione (NASpI) e’ pignorabile?

La NASpI, in quanto prestazione sostitutiva della retribuzione, e’ pignorabile nei medesimi limiti previsti per lo stipendio (un quinto del netto). Tuttavia la giurisprudenza tende ad applicare in via analogica anche le tutele previste per le pensioni (minimo vitale impignorabile), soprattutto quando l’importo e’ molto basso.

Letture consigliate

Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

Avvertenza. Il presente contributo ha finalita’ esclusivamente informative e divulgative e non costituisce parere legale ne’ consulenza professionale. Ogni situazione va valutata nel concreto con l’assistenza di un avvocato. Lo Studio Legale Mondello declina ogni responsabilita’ per l’uso improprio delle informazioni qui contenute.


Richiedi assistenza allo Studio

Ogni caso è diverso. Se la questione ti riguarda da vicino, lo Studio può esaminare la tua situazione e indicarti come muoverti.

Richiedi assistenza allo Studio