Prima la questione di legittimità, poi la disapplicazione

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 1/2025, depositata il 02/01/2025, ribadisce il percorso: prima la questione di legittimità, poi la disapplicazione; il Tribunale conferma la facoltà del giudice di non applicare un provvedimento amministrativo contrario a legge, senza annullarlo.

Il Tribunale rimettente, segnalata anche l’incertezza interpretativa negli stessi giudici comuni, dubitava di norme nazionali in contrasto con l’ordinamento Europeo. La sentenza ha riaffermato che “il giudice ordinario, chiamato a pronunciarsi sulla tutela di un diritto soggettivo, ha il potere di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo qualora l’applicazione di esso possa pregiudicare il diritto soggettivo stesso, senza che ciò comporti l’annullamento o la revoca dell’atto amministrativo, che restano riservati alla giurisdizione del giudice amministrativo”. Ha inoltre specificato che “la disapplicazione si fonda sul primato della legge e sulla necessità di garantire la piena tutela dei diritti dei cittadini di fronte a un potere amministrativo che ecceda i propri limiti legali”.

Così, la Corte riafferma che il giudice deve sollevare la questione di costituzionalità quando un contrasto non sia pacifico, lasciando alla disapplicazione il ruolo residuale: “La previa verifica di costituzionalità assicura coerenza sistemica e rispetto del dialogo istituzionale con la Corte di giustizia.”

Priorità al vaglio costituzionale, salvo evidenza di contrasto diretto e univoco.