Prove in appello: Annullato il divieto assoluto di produrre deleghe e procure in secondo grado nel processo tributario.

La Corte costituzionale, in materia di processo tributario (produzione di nuovi documenti in appello art. 58 § 3 D. Lgs 546/1992) e con giudizio in via incidentale, con la Sentenza 36/2025 annulla il divieto assoluto di produrre deleghe e procure in secondo grado nel processo tributario.

La Corte di giustizia tributaria della Campania ha sollevato questione di legittimità sull’art. 58, comma 3, D. Lgs 546/1992, come modificato nel 2023, che vietava in modo assoluto il deposito in appello di deleghe, procure ed altri atti di conferimento di potere utili a dimostrare la legittimazione degli autori degli atti impositivi.

Secondo il giudice rimettente la norma:

1. comprimeva irragionevolmente il diritto alla prova (art. 24 Cost.);

2. alterava la parità delle armi tra le parti (art. 111 Cost.);

3. risultava discriminatoria rispetto ad altri documenti ammessi in appello, violando l’art. 3 Cost.

La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 3, limitando l’annullamento alle parole che escludono deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere dalla producibilità in secondo grado. «L’assoluto divieto di produrre in appello documenti che attengono alla legittimazione processuale – quali deleghe e procure – viola il diritto di difesa e il principio di ragionevolezza, perché sottrae alle parti un mezzo di prova essenziale alla regolare costituzione del rapporto processuale.»

Principio di diritto: In appello tributario, deleghe e procure restano producibili perché strumentali al diritto di difesa; un loro divieto generalizzato è incostituzionale.

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