Rateizzazione delle cartelle (dilazione AdER): requisiti, rate e decadenza

Ultimo aggiornamento: 29 Giugno 2026

Richiedi assistenza allo Studio

Ogni caso è diverso. Se la questione ti riguarda da vicino, lo Studio può esaminare la tua situazione e indicarti come muoverti.

Rateizzazione delle cartelle (dilazione AdER): requisiti, rate e decadenza

In sintesi. Chi riceve una o piu’ cartelle di pagamento dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e non e’ in grado di versare l’intero importo puo’ chiedere di pagare a rate. La dilazione e’ disciplinata dall’art. 19 del DPR 602/1973, profondamente riformato dal D.Lgs. 110/2024, con regole che si applicano alle richieste presentate dal 1 gennaio 2025. La legge distingue due binari. Sul primo, per i debiti fino a 120.000 euro, basta una semplice richiesta in cui il contribuente dichiara di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficolta’ economico-finanziaria: in questo caso il piano puo’ arrivare a 84 rate mensili per le domande del 2025-2026, a 96 rate per il 2027-2028 e a 108 rate dal 2029. Sul secondo binario, quando si chiede un numero maggiore di rate (fino a 120) o quando il debito supera i 120.000 euro, la difficolta’ va documentata: con l’ISEE per le persone fisiche, con l’indice di liquidita’ e l’indice Alfa per le imprese. L’importo di ciascuna rata non puo’ essere inferiore a 50 euro. La presentazione della domanda produce un effetto immediato e prezioso: l’Agenzia non puo’ iscrivere nuovi fermi, ipoteche o pignoramenti e il contribuente puo’ ottenere il DURC. Il rovescio della medaglia e’ la decadenza: il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, fa perdere il piano e rende l’intero residuo immediatamente esigibile.


Che cos’e’ la rateizzazione delle cartelle e a cosa serve

Risposta diretta. La rateizzazione (o dilazione) e’ la facolta’, riconosciuta al debitore dall’art. 19 del DPR 602/1973, di pagare in rate mensili le somme iscritte a ruolo e affidate all’agente della riscossione, in luogo del pagamento in unica soluzione. Serve a chi non puo’ saldare subito il debito ma vuole evitare l’aggravarsi della riscossione coattiva, mettendosi in regola con un piano di pagamento sostenibile.

La cartella di pagamento e’ l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione intima al contribuente di versare, entro sessanta giorni dalla notifica, le somme iscritte a ruolo dall’ente creditore (Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni e altri enti). Decorso quel termine, l’Agenzia puo’ avviare le procedure cautelari ed esecutive: il fermo amministrativo dei veicoli (art. 86 del DPR 602/1973), l’iscrizione di ipoteca sugli immobili (art. 77), il pignoramento presso terzi e in particolare il pignoramento dei rapporti bancari, degli stipendi e dei crediti verso terzi (art. 72-bis e art. 72-ter), fino al pignoramento immobiliare (art. 76).

La rateizzazione e’ lo strumento che consente di interrompere o prevenire questa escalation. Non e’ uno sconto sul debito: a differenza della rottamazione (la definizione agevolata), che abbatte sanzioni, interessi di mora e aggio, la dilazione lascia il debito immutato nel suo ammontare e si limita a diluirne il pagamento nel tempo, applicando interessi di dilazione. Il vantaggio non sta dunque nel quanto si paga, ma nel come e nel quando, e soprattutto negli effetti protettivi che la domanda produce sul piano della riscossione.

Il quadro normativo: l’art. 19 DPR 602/1973 e la riforma del 2024

La disciplina della dilazione e’ contenuta nell’art. 19 del DPR 29 settembre 1973, n. 602. Questa norma e’ stata riscritta dal D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, attuativo della delega per la riforma fiscale, con disposizioni che si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1 gennaio 2025. I criteri operativi sono stati poi definiti dal decreto del Viceministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024.

La riforma ha modificato i tre parametri fondamentali della dilazione: il numero massimo di rate (con un aumento progressivo negli anni), la modalita’ di accesso (semplice richiesta o richiesta documentata) e le soglie di importo. Ha invece confermato l’impianto degli effetti della domanda e la disciplina della decadenza. Vediamo i singoli profili.


Chi puo’ chiedere la rateizzazione e come si presenta la domanda

Risposta diretta. Puo’ chiedere la dilazione qualunque contribuente (persona fisica, impresa, ente) che abbia debiti affidati alla riscossione, dichiarando o documentando una temporanea situazione di obiettiva difficolta’ economico-finanziaria. La domanda si presenta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in via telematica tramite l’area riservata del sito (servizio dedicato alla rateizzazione) per le richieste su semplice domanda, oppure con la modulistica per le richieste documentate.

Il presupposto: la temporanea difficolta’ economica

Il presupposto della dilazione e’ la temporanea situazione di obiettiva difficolta’ economico-finanziaria. La parola chiave e’ “temporanea”: la rateizzazione presuppone che il contribuente, pur non potendo pagare subito, sia in grado di onorare il debito in un arco di tempo piu’ lungo. Non e’ uno strumento per chi versa in uno stato di insolvenza definitiva (per il quale esistono altri rimedi, come le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento), ma per chi attraversa una difficolta’ transitoria di liquidita’.

Il modo in cui questa difficolta’ va dimostrata cambia a seconda dell’importo del debito e del numero di rate richiesto, come si vedra’ nel paragrafo dedicato alla distinzione tra dilazione semplice e dilazione documentata.

Le modalita’ di presentazione della domanda

Per le richieste su semplice domanda (entro la soglia di legge) la procedura e’ interamente telematica e rapida: si accede all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con SPID, CIE o CNS e si compila il servizio dedicato alla rateizzazione, indicando i carichi che si intende dilazionare e il numero di rate desiderato. L’Agenzia mette a disposizione anche un simulatore che consente di calcolare in anticipo il numero massimo di rate ottenibili e l’importo indicativo di ciascuna rata. Per questa via il piano viene di norma concesso in tempi brevi.

Per le richieste documentate (numero di rate oltre la soglia annuale, oppure debiti superiori a 120.000 euro) occorre invece presentare un’istanza con la modulistica predisposta dall’Agenzia, allegando la documentazione che attesta la difficolta’. I modelli si differenziano in base al soggetto e al tipo di richiesta: il modello base per la dilazione su semplice richiesta; i modelli per le persone fisiche e le ditte individuali in contabilita’ semplificata, che documentano con l’ISEE; i modelli per le persone giuridiche e i soggetti in contabilita’ ordinaria, che documentano con gli indici di bilancio. Le istanze documentate possono essere trasmesse anche tramite PEC all’ufficio territorialmente competente indicato nel modulo.

Quali carichi si possono rateizzare

La dilazione riguarda le somme iscritte a ruolo e affidate all’agente della riscossione. Il contribuente puo’ chiedere di rateizzare tutti i carichi rateizzabili oppure solo alcuni: e’ una scelta che incide sull’importo della rata e sull’esposizione al rischio di decadenza. Non sono dilazionabili, di regola, i carichi gia’ oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento (sul punto si tornera’ parlando degli effetti della decadenza), ne’ alcune categorie particolari di somme per le quali la legge prevede discipline speciali.


Dilazione su semplice richiesta o dilazione documentata: la distinzione fondamentale

Risposta diretta. La legge prevede due binari. La dilazione su semplice richiesta si ottiene, entro la soglia di legge, con la sola dichiarazione di trovarsi in difficolta’, senza allegare documenti. La dilazione documentata e’ richiesta quando si vuole un numero di rate superiore al limite annuale della semplice richiesta (fino a 120 rate) oppure quando il debito supera i 120.000 euro: in questi casi la difficolta’ va provata con l’ISEE (persone fisiche) o con gli indici di bilancio (imprese).

E’ la distinzione piu’ importante introdotta dalla riforma, perche’ determina sia la procedura sia il numero di rate ottenibili.

La dilazione su semplice richiesta (fino a 120.000 euro)

Per i debiti di importo pari o inferiore a 120.000 euro, compresi in ciascuna richiesta di dilazione, il contribuente puo’ ottenere la rateizzazione sulla base di una semplice richiesta in cui dichiara di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficolta’ economico-finanziaria. Non e’ necessario allegare alcuna documentazione: e’ sufficiente l’autodichiarazione.

Questa modalita’ “agevolata” copre, pero’, solo fino al numero massimo di rate previsto per ciascun anno (84 per le domande del 2025-2026, come si vedra’ tra poco). Se il contribuente, pur restando sotto i 120.000 euro, desidera un piano piu’ lungo, deve passare al binario documentato.

La dilazione documentata (oltre la soglia di rate o oltre 120.000 euro)

La documentazione della difficolta’ diventa necessaria in due ipotesi:

  • quando, pur restando entro i 120.000 euro, il contribuente chiede un numero di rate superiore al limite della semplice richiesta, fino al massimo di 120 rate;
  • quando il debito supera i 120.000 euro: in questo caso la difficolta’ va sempre documentata, qualunque sia il numero di rate chiesto, e il piano puo’ arrivare fino a 120 rate.

Il modo di documentare la difficolta’ dipende dalla natura del debitore. Le persone fisiche e le ditte individuali in contabilita’ semplificata fanno riferimento all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare: piu’ basso e’ l’ISEE, maggiore e’ il numero di rate concedibili. Le imprese in contabilita’ ordinaria, le persone giuridiche e gli altri soggetti documentano invece la difficolta’ attraverso indici di bilancio: l’indice di liquidita’ (che misura la capacita’ di far fronte ai debiti a breve con le attivita’ correnti) e il cosiddetto indice Alfa, che rapporta il debito complessivo da rateizzare al valore della produzione. Sono questi indici a determinare l’an e il quantum della dilazione concedibile alle imprese.

La logica e’ chiara: piu’ a lungo si vuole diluire il pagamento, o piu’ alto e’ il debito, piu’ rigorosa e’ la verifica della reale difficolta’ economica. Il legislatore vuole evitare che piani molto lunghi siano concessi a chi, in realta’, potrebbe pagare in tempi piu’ brevi.


Quante rate si possono ottenere: i numeri della riforma in vigore dal 2025

Risposta diretta. Per la dilazione su semplice richiesta (debiti fino a 120.000 euro) il numero massimo di rate cresce nel tempo: 84 rate mensili per le domande presentate nel 2025 e 2026, 96 rate per quelle del 2027 e 2028, 108 rate dal 1 gennaio 2029. Con la dilazione documentata si arriva sempre fino a 120 rate. L’importo di ciascuna rata non puo’ essere inferiore a 50 euro.

Il piano crescente per la dilazione su semplice richiesta

La novita’ piu’ rilevante del D.Lgs. 110/2024 e’ l’aumento progressivo del numero di rate ottenibili su semplice richiesta. La logica e’ quella di un ampliamento graduale nel tempo. Per i debiti fino a 120.000 euro, su semplice richiesta:

  • per le domande presentate nel 2025 e 2026: fino a 84 rate mensili (sette anni);
  • per le domande presentate nel 2027 e 2028: fino a 96 rate mensili (otto anni);
  • per le domande presentate dal 1 gennaio 2029: fino a 108 rate mensili (nove anni).

Il piano per la dilazione documentata

Quando la difficolta’ e’ documentata, il piano puo’ essere piu’ lungo, fino al tetto massimo di 120 rate. In coerenza con il meccanismo crescente, la fascia “documentata” parte dal numero di rate immediatamente superiore al limite della semplice richiesta:

  • per le domande del 2025 e 2026: da 85 a 120 rate mensili;
  • per le domande del 2027 e 2028: da 97 a 120 rate mensili;
  • per le domande dal 1 gennaio 2029: da 109 a 120 rate mensili.

Per i debiti superiori a 120.000 euro, come detto, la difficolta’ va sempre documentata e il piano puo’ raggiungere le 120 rate.

L’importo minimo della rata

In tutti i casi, l’importo di ciascuna rata non puo’ essere inferiore a 50 euro. Questo limite minimo opera come un correttivo: anche scegliendo il numero massimo di rate, la rata non scende mai sotto i 50 euro. Per i debiti piu’ contenuti, dunque, il numero effettivo di rate ottenibili puo’ risultare inferiore al massimo teorico, perche’ il piano si “chiude” prima per effetto della soglia minima.

Gli interessi di dilazione

Sulle somme rateizzate maturano interessi di dilazione, secondo il tasso fissato dalla legge. E’ un costo aggiuntivo rispetto al pagamento in unica soluzione, che remunera la dilazione concessa. Diluire il pagamento su un periodo molto lungo, quindi, comporta un onere complessivo per interessi maggiore: nello scegliere il numero di rate conviene bilanciare la sostenibilita’ della singola rata con il costo complessivo del piano.


I vantaggi della domanda di rateizzazione: lo “scudo” su fermi, ipoteche e pignoramenti

Risposta diretta. La presentazione della domanda di rateizzazione produce un effetto protettivo immediato: dalla presentazione, e finche’ il contribuente resta in regola con i pagamenti, l’Agenzia non puo’ iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche, ne’ avviare nuove procedure esecutive sui carichi inclusi nel piano. Inoltre il pagamento della prima rata estingue le procedure esecutive gia’ avviate, salvo eccezioni, e la rateizzazione consente di ottenere il DURC regolare.

E’ qui che si concentra il valore pratico della dilazione, ben oltre la semplice comodita’ di pagare a rate.

Il blocco delle nuove misure cautelari ed esecutive

Dalla presentazione della richiesta di rateizzazione, e finche’ il contribuente e’ in regola con il pagamento delle rate, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non puo’:

  • iscrivere nuovi fermi amministrativi sui veicoli (art. 86 DPR 602/1973);
  • iscrivere nuove ipoteche sugli immobili (art. 77 DPR 602/1973);
  • avviare nuove procedure esecutive, cioe’ nuovi pignoramenti (presso terzi, mobiliari o immobiliari).

Questo “scudo” e’ particolarmente prezioso quando si e’ ricevuta un’intimazione di pagamento o si teme l’avvio imminente di un pignoramento: presentare per tempo la domanda di dilazione blocca l’attivazione di nuove misure. Si tratta, va sottolineato, del blocco di nuove misure: i fermi e le ipoteche gia’ iscritti prima della domanda non vengono automaticamente cancellati per il solo fatto della presentazione.

L’estinzione delle procedure esecutive gia’ avviate

Quanto alle procedure esecutive gia’ in corso, e’ il pagamento della prima rata del piano a determinarne l’estinzione. La regola incontra pero’ alcune eccezioni: l’estinzione non opera se, per i pignoramenti immobiliari, si e’ gia’ tenuto il primo incanto con esito positivo, ne’, per i pignoramenti presso terzi, se e’ gia’ stata presentata istanza di assegnazione delle somme. In questi casi la procedura, ormai in stato avanzato, prosegue. E’ una ragione in piu’ per non attendere quando si riceve un atto della riscossione: la tempestivita’ della domanda incide concretamente sulla possibilita’ di bloccare o estinguere la procedura.

Il rilascio del DURC

Con l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione, il contribuente, in assenza di altri debiti di natura previdenziale non rateizzati e scaduti, puo’ ottenere il DURC regolare (Documento Unico di Regolarita’ Contributiva). E’ un effetto cruciale per le imprese e i lavoratori autonomi: il DURC e’ indispensabile per partecipare agli appalti pubblici, per ricevere pagamenti dalla Pubblica Amministrazione e per molte altre attivita’. La rateizzazione, “regolarizzando” la posizione debitoria, consente di tornare in possesso di un DURC valido.

Il venir meno dello stato di inadempienza ex art. 48-bis

L’accoglimento della domanda di rateizzazione fa inoltre venir meno lo stato di inadempienza rilevante ai fini dell’art. 48-bis del DPR 602/1973: la norma che impone alle Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, di verificare se il beneficiario sia debitore verso l’agente della riscossione. Con la dilazione in corso, il contribuente non risulta piu’ inadempiente a quei fini, e i pagamenti della PA in suo favore non vengono bloccati.


La decadenza dalla rateizzazione: quante rate non pagate fanno perdere il piano

Risposta diretta. Per i piani di dilazione concessi sulle richieste presentate dal 16 luglio 2022 in poi, la decadenza si verifica con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. Con la decadenza l’intero importo residuo diventa immediatamente riscuotibile in unica soluzione, la riscossione coattiva riprende e, per quel medesimo carico, non e’ piu’ possibile ottenere una nuova dilazione.

La soglia attuale: otto rate

La soglia di decadenza e’ uno dei punti su cui la disciplina e’ cambiata nel tempo, e proprio per questo va verificato con attenzione il dato vigente. Per i piani concessi sulle richieste presentate dal 16 luglio 2022 in poi, la decadenza scatta con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive (per le richieste presentate tra il 1 gennaio e il 15 luglio 2022 la soglia era invece di cinque rate). E’ una soglia relativamente “ampia”: finche’ il contribuente non accumula otto rate non pagate, il piano resta in vita e l’inadempimento di singole rate, sia pure non consecutive, non lo fa decadere automaticamente. Cio’ non significa, naturalmente, che si possa trascurare il pagamento: gli interessi continuano a maturare e l’avvicinarsi alla soglia espone al rischio concreto di perdere il beneficio.

Le conseguenze della decadenza

Quando la decadenza si verifica, gli effetti sono gravi:

  • l’intero importo residuo del debito diventa immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione: non si paga piu’ a rate, ma per intero;
  • la riscossione coattiva riprende: l’Agenzia puo’ nuovamente iscrivere fermi e ipoteche e avviare pignoramenti;
  • per il medesimo carico gia’ oggetto del piano decaduto non e’ piu’ possibile ottenere una nuova rateizzazione (per i piani concessi sulle richieste presentate dal 16 luglio 2022).

E’ importante distinguere: la preclusione opera sui carichi gia’ compresi nel piano decaduto, non in assoluto. Il contribuente decaduto puo’ comunque chiedere e ottenere una dilazione per carichi diversi da quelli del piano perduto.

Decadenza e lieve inadempimento

Un cenno merita il principio del lieve inadempimento. La giurisprudenza e la prassi, in materia di versamenti dilazionati, hanno valorizzato l’esigenza di non far conseguire effetti drastici a inadempimenti di entita’ minima o a ritardi di pochissimi giorni. Si tratta pero’ di un principio che opera entro confini precisi e che non puo’ essere invocato per giustificare il superamento della soglia di legge. Quando si profila una contestazione di decadenza, e’ opportuno far esaminare l’atto e la situazione concreta da un avvocato, per verificare se l’Agenzia abbia correttamente computato le rate non pagate e applicato la soglia vigente.


Cosa fare se la rateizzazione e’ decaduta

Risposta diretta. Se la decadenza riguarda un piano concesso su richiesta presentata dal 16 luglio 2022, il carico gia’ dilazionato non puo’ essere nuovamente rateizzato; resta pero’ possibile chiedere una dilazione per carichi diversi. In ogni caso, occorre verificare la legittimita’ della contestazione di decadenza e valutare gli altri strumenti disponibili.

La decadenza non lascia il contribuente senza alternative, ma le opzioni cambiano a seconda della situazione.

La preclusione di una nuova dilazione sui medesimi carichi

Come detto, per i piani concessi sulle richieste presentate dal 16 luglio 2022, il carico oggetto del provvedimento decaduto non puo’ essere piu’ rateizzato. Il contribuente, quindi, non puo’ “ripartire” da capo con una nuova dilazione su quegli stessi debiti. Puo’ invece chiedere la dilazione per carichi diversi, non compresi nel piano decaduto: la decadenza colpisce il singolo provvedimento, non la generale facolta’ di rateizzare.

Verificare la correttezza della decadenza

Prima di rassegnarsi alla decadenza, e’ opportuno verificare che l’Agenzia abbia agito correttamente: che le rate conteggiate come non pagate siano effettivamente tali, che la soglia applicata sia quella vigente per la data di presentazione della domanda, che i pagamenti effettuati siano stati correttamente imputati. Errori di imputazione o di computo non sono infrequenti, e una contestazione fondata puo’ rimettere in discussione la decadenza.

Gli altri strumenti: definizioni agevolate e difese sull’esecuzione

Quando la dilazione non e’ piu’ praticabile sui carichi decaduti, vanno valutati gli altri strumenti dell’ordinamento. Le definizioni agevolate (le “rottamazioni”), quando aperte, possono consentire di rientrare nel debito pagando il solo capitale, senza sanzioni e interessi, anche per carichi gia’ oggetto di dilazioni decadute. Sul fronte difensivo, se la riscossione riprende con un pignoramento, restano esperibili i rimedi processuali: l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto a procedere (ad esempio per prescrizione del credito) e l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per i vizi formali degli atti, oltre alla conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., che consente di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro depositata anche a rate. La scelta dipende dalla situazione concreta e va ponderata con l’assistenza di un professionista.


Rateizzazione, rottamazione e contenzioso: come si coordinano

Risposta diretta. La rateizzazione dilaziona il debito senza ridurlo; la rottamazione (quando aperta) abbatte sanzioni, interessi e aggio; il contenzioso mira ad annullare il carico per vizi sostanziali o formali. Sono strumenti diversi e in parte alternativi, da valutare insieme prima di scegliere.

La rateizzazione e’ la soluzione “neutra”: non rinuncia a nulla e non contesta nulla, si limita a distribuire nel tempo un debito che si riconosce dovuto. Per questo e’ spesso la prima mossa quando occorre bloccare rapidamente la riscossione, anche in attesa di valutare le altre opzioni.

La rottamazione, quando il legislatore la introduce, e’ piu’ conveniente sul piano economico perche’ elimina le componenti accessorie del debito, ma di norma impone la rinuncia ai contenziosi pendenti sui carichi definiti e ha un regime di decadenza piu’ rigoroso. Aderire a una definizione agevolata significa accettare di pagare il capitale rinunciando a contestarlo.

Il contenzioso, infine, e’ la strada da percorrere quando il carico e’ viziato: cartella non notificata o notificata irregolarmente, credito prescritto, atto presupposto annullato o mai notificato, errori sul ruolo. In questi casi l’annullamento elimina l’intero debito, capitale compreso, e non solo gli accessori. Va pero’ considerato che chiedere la rateizzazione di un carico, di per se’, non equivale a riconoscerlo come definitivamente dovuto, ma e’ bene coordinare le mosse: presentare la domanda di dilazione per mettersi al riparo dalla riscossione e, in parallelo, coltivare l’eventuale contenzioso. La strategia migliore dipende dal caso concreto.


Domande frequenti (FAQ)

Quante rate si possono ottenere per rateizzare le cartelle nel 2026?

Per le richieste presentate nel 2025 e 2026, su semplice richiesta (debiti fino a 120.000 euro, dichiarando una temporanea difficolta’ economico-finanziaria) si possono ottenere fino a 84 rate mensili. Con richiesta documentata si va da 85 a un massimo di 120 rate. Il numero su semplice richiesta cresce negli anni: 96 rate per le domande del 2027-2028 e 108 rate dal 2029, mentre la documentata arriva sempre fino a 120 rate. Per i debiti superiori a 120.000 euro la difficolta’ va sempre documentata e il piano puo’ arrivare fino a 120 rate.

Quando serve documentare la difficolta’ economica per rateizzare?

La documentazione non serve per la dilazione su semplice richiesta, entro la soglia di legge (debiti fino a 120.000 euro e numero di rate entro il limite annuale: 84 nel 2025-2026). Serve invece quando si chiede un numero di rate superiore a quel limite, fino a 120, oppure quando il debito supera i 120.000 euro. In questi casi le persone fisiche e le ditte individuali in contabilita’ semplificata documentano la difficolta’ con l’ISEE, mentre le imprese in contabilita’ ordinaria e gli altri soggetti con l’indice di liquidita’ e l’indice Alfa (rapporto tra debito e valore della produzione).

Dopo quante rate non pagate si decade dalla rateizzazione?

Per i piani di dilazione concessi sulle richieste presentate dal 16 luglio 2022 in poi, la decadenza si verifica con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. Con la decadenza l’intero importo residuo diventa immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione e, per quel medesimo carico, non e’ piu’ possibile ottenere una nuova dilazione.

La domanda di rateizzazione blocca pignoramenti, fermi e ipoteche?

Si’. Dalla presentazione della richiesta di rateizzazione, e finche’ il contribuente resta in regola con i pagamenti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non puo’ iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche, ne’ avviare nuove procedure esecutive (pignoramenti) sui carichi inclusi nel piano. Il pagamento della prima rata determina inoltre l’estinzione delle procedure esecutive gia’ avviate, salvo che si sia gia’ tenuto il primo incanto con esito positivo o sia gia’ stata presentata istanza di assegnazione.

Se la rateizzazione e’ decaduta si puo’ chiedere una nuova dilazione?

Per i piani concessi sulle richieste presentate dal 16 luglio 2022, il carico gia’ oggetto del provvedimento di dilazione decaduto non puo’ essere nuovamente rateizzato. Resta invece possibile chiedere e ottenere una dilazione per carichi diversi da quelli compresi nel piano decaduto. La decadenza, quindi, non preclude in assoluto l’accesso alla rateizzazione, ma la esclude sui medesimi carichi gia’ decaduti.


Letture consigliate

Ultimo aggiornamento: luglio 2026.


Avvertenza: questo articolo ha finalita’ esclusivamente informativa e non costituisce parere legale. Ogni situazione va valutata nel caso concreto con l’assistenza di un professionista. Per una valutazione della propria posizione e’ possibile richiedere un appuntamento con lo Studio.


Richiedi assistenza allo Studio

Ogni caso è diverso. Se la questione ti riguarda da vicino, lo Studio può esaminare la tua situazione e indicarti come muoverti.

Richiedi assistenza allo Studio