La Corte costituzionale, con la Sentenza N. 10/2025, dichiara inammissibile il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata – quesito ritenuto non conforme ai requisiti di chiarezza, intelligibilità e omogeneità.
La Corte Costituzionale è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità di una richiesta di referendum popolare abrogativo della legge 26 giugno 2024, n. 86, recante disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, comma 3, Cost., come risultante a seguito della sentenza n. 192/2024, iscritta al n. 181 del registro ammissibilità referendum. L’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione aveva dichiarato conforme a legge la richiesta con ordinanza del 12 dicembre 2024.
La Regione Veneto, tramite un atto di intervento depositato l’8 gennaio 2025, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del referendum, sostenendo che:
- il quesito avrebbe oggetto disposizioni residue vigenti ma inapplicabili, o addirittura normative non ancora definite;
- esso sarebbe privo dei requisiti di omogeneità, chiarezza e intelligibilità, in quanto riferito a interpretazioni o vuoti normativi;
- il vero bersaglio sarebbe l’art. 116, comma 3, Cost., insuscettibile di abrogazione via referendum, ma solo attraverso la procedura dell’art. 138, Cost. Analoghe eccezioni sono state sollevate da associazioni venatorie e comitati promotori, che hanno sostenuto che la legge n. 86 non sarebbe collegata a leggi di bilancio escluse dal referendum secondo l’art. 75, comma 2, Cost..
La Corte, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2025, ha esaminato le memorie presentate dai soggetti promotori e dagli intervenienti, e giudicando inammissibile la richiesta di referendum, ha ritenuto che il quesito non soddisfaceva i requisiti costituzionali di chiarezza, omogeneità e intelligibilità, essendo riferito a disposizioni residue e interpretazioni norme non attualmente vigenti o definite.
Inoltre, ha affermato che l’obiettivo reale della richiesta era di modificare l’art. 116, comma 3, Cost., in modo non consentito tramite referendum, ma attraverso la procedura dell’art. 138, Cost.:
- Il quesito referendario deve riguardare disposizioni certe, vigenti e attualmente applicabili; rifarsi a testi “come risultanti da una sentenza” che modificano interpretazioni non esclude l’onere di definizione normativa chiara.
- Il referendum abrogativo non può colpire norme inattuate o vuoti normativi né mirare indirettamente a modificare l’art. 116, comma 3, Cost., di per sé non abrogabile mediante l’art. 75, Cost.
La richiesta di referendum abrogativo è inammissibile quando il quesito concerne disposizioni residuali, inapplicabili o non definite, o mira indirettamente a modifiche costituzionali – in particolare dell’art. 116, comma 3, Cost. –, che non possono essere oggetto di referendum ai sensi dell’art. 75 Cost.


