Responsabilità medica dopo la Legge Gelli-Bianco: cosa cambia per il paziente e per il professionista

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La Legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco) ha profondamente ridisegnato il regime di responsabilità civile e penale in ambito sanitario. A distanza di anni dalla sua entrata in vigore, restano ancora numerosi profili interpretativi rilevanti, tanto per il paziente danneggiato quanto per il professionista sanitario coinvolto.

Il doppio binario della responsabilità

Uno dei cardini della riforma è la distinzione tra la responsabilità della struttura sanitaria — di natura contrattuale ex art. 1218 c.c. — e quella del singolo esercente la professione sanitaria, qualificata come extracontrattuale ex art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente col paziente.

Questa distinzione incide in modo decisivo su:

  • I termini di prescrizione (10 anni per la struttura, 5 per il professionista)
  • L’onere della prova (invertito per la struttura, a carico del paziente verso il professionista)
  • I criteri di imputazione del danno

Le linee guida e il parametro della colpa grave

L’art. 5 della Legge Gelli-Bianco impone ai professionisti sanitari di attenersi alle linee guida accreditate e alle buone pratiche clinico-assistenziali. Sul piano penale, l’art. 590-sexies c.p. prevede la non punibilità del medico che, pur cagionando lesioni o la morte del paziente, abbia rispettato tali raccomandazioni, sempre che l’evento sia riconducibile a imperizia e non a imprudenza o negligenza.

La Corte di Cassazione (SS.UU. n. 8770/2018) ha chiarito i limiti di questa esimente, restringendone l’applicazione ai casi in cui il medico abbia correttamente individuato e applicato la linea guida pertinente, ma abbia errato solo nella fase attuativa.

L’obbligo assicurativo e il diritto di azione diretta

La legge introduce l’obbligo di copertura assicurativa per strutture e professionisti. Il paziente danneggiato può agire direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione della struttura, ai sensi dell’art. 12, entro i limiti del massimale contrattuale.

La procedura di mediazione obbligatoria

Prima di avviare qualsiasi giudizio civile in materia di responsabilità sanitaria, è obbligatorio esperire il tentativo di mediazione o ricorrere all’accertamento tecnico preventivo (ATP) ex art. 696-bis c.p.c. Questo strumento consente di acquisire una consulenza tecnica d’ufficio in sede cautelare, spesso determinante ai fini della valutazione del caso e dell’eventuale conciliazione.

Profili pratici per il paziente

Chi ritiene di aver subito un danno in ambito sanitario deve considerare:

  • La necessità di raccogliere tutta la documentazione clinica (cartella, consenso informato, referti)
  • L’importanza di una perizia medico-legale tempestiva
  • Il rispetto dei termini prescrizionali differenziati a seconda del soggetto convenuto
  • L’opportunità di valutare la via dell’ATP prima del giudizio ordinario

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non costituiscono parere legale. Per una valutazione del caso specifico è necessaria una consulenza professionale.