La donazione è un contratto con cui un soggetto trasferisce un bene in modo gratuito a favore di un’altra persona. Sebbene sia caratterizzata da stabilità, la legge prevede alcuni casi eccezionali in cui la donazione può essere revocata. Conoscere i presupposti consente di comprendere quando è possibile agire e quali effetti produce la revoca.
Casi in cui è ammessa la revoca
La revoca è consentita solo nei casi tassativamente previsti dal codice civile:
Ingratitudine: quando il donatario commette atti gravi contro il donante, come reati o comportamenti offensivi.
Sopravvenienza di figli: quando il donante scopre di avere figli dopo la donazione o quando tornano alla vita figli ritenuti morti.
Queste ipotesi sono considerate eccezionali, poiché la donazione è un atto tendenzialmente irrevocabile.
Termini e modalità
La revoca deve essere richiesta con un’azione giudiziaria entro termini precisi:
– per ingratitudine: entro un anno dal fatto che la giustifica;
– per sopravvenienza di figli: entro cinque anni dalla scoperta.
La sentenza che accoglie la domanda produce l’effetto di far rientrare il bene nel patrimonio del donante.
Effetti della revoca
Con la revoca, il donatario deve restituire il bene o il valore equivalente se il bene non è più disponibile. La revoca non pregiudica i diritti eventualmente acquistati da terzi in buona fede.
Esempio pratico
Un donante scopre di avere un figlio nato da una relazione precedente. La sopravvenienza consente di chiedere la revoca della donazione fatta anni prima a un altro familiare. Il bene torna nel patrimonio del donante, salvo la tutela dei terzi che abbiano acquistato in buona fede.
Valutazione del caso concreto
La revoca richiede un’analisi approfondita delle circostanze, dei termini e degli atti che hanno originato la donazione. Una ricostruzione precisa degli eventi consente di verificare se sussistono i presupposti per presentare la domanda giudiziaria.


