Risarcimento del danno alla salute: come si calcola il danno biologico (tabelle e personalizzazione)

Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026

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In sintesi. Il danno biologico è la lesione, temporanea o permanente, dell’integrità psicofisica della persona, accertabile dal medico-legale e risarcibile a prescindere dalla capacità di produrre reddito. Si calcola con tabelle che attribuiscono un valore in base al grado di invalidità e all’età del danneggiato. Per la responsabilità sanitaria la legge Gelli-Bianco (art. 7, comma 4) rinvia alle tabelle di legge degli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni: per le lesioni di non lieve entità è in vigore la Tabella Unica Nazionale (D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12), basata sul punto variabile; per le lesioni di lieve entità (micropermanenti) vale l’art. 139. Al valore base si aggiungono la personalizzazione (fino al 30%, art. 138, comma 3), il danno differenziale nei casi di malasanità e le voci patrimoniali (spese mediche e di assistenza, perdita di capacità lavorativa) ed eventualmente il danno ai congiunti. Una perizia medico-legale accurata è decisiva per non sottostimare il risarcimento.

Che cos’è il danno biologico

Risposta diretta. Il danno biologico è la compromissione dell’integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico-legale, che incide sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita, indipendentemente dagli effetti sul reddito. È la voce centrale del danno non patrimoniale alla persona.

Si distingue in danno biologico permanente, riferito ai postumi una volta stabilizzati e misurato in punti percentuali di invalidità, e danno biologico temporaneo, relativo al periodo di malattia fino alla guarigione o alla stabilizzazione. Entrambe le componenti concorrono alla liquidazione. Il danno alla salute è il fulcro del risarcimento nei casi di responsabilità medica.

Le tabelle di liquidazione

Risposta diretta. Il risarcimento si quantifica con tabelle che, in base a grado di invalidità ed età, attribuiscono un valore monetario. Per la responsabilità sanitaria si applicano le tabelle di legge richiamate dalla Gelli-Bianco (artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni).

Lesioni di non lieve entità e Tabella Unica Nazionale

Per le lesioni di non lieve entità (di norma oltre il 9% di invalidità) è stata introdotta la Tabella Unica Nazionale con il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, in vigore dal 5 marzo 2025. Si fonda sul sistema del “punto variabile”: il valore del punto cresce con il grado di invalidità e si riduce con l’aumentare dell’età, secondo logiche attuariali. I valori sono soggetti ad aggiornamento periodico in base alla variazione degli indici ISTAT.

Lesioni di lieve entità (micropermanenti)

Per le lesioni di lieve entità (fino al 9%) si applica l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, con un valore del punto rivalutato periodicamente. Resta inteso che le tabelle elaborate dai tribunali, in particolare quelle di Milano, costituiscono un riferimento storico e tuttora utilizzato in ambiti diversi dalla responsabilità sanitaria e da quella da circolazione stradale.

La personalizzazione del danno

Risposta diretta. La personalizzazione è l’aumento del valore tabellare base quando la menomazione incide in modo specifico e rilevante sugli aspetti dinamico-relazionali della singola persona. L’art. 138, comma 3, del Codice delle Assicurazioni consente al giudice un aumento fino al 30% per le lesioni di non lieve entità.

La personalizzazione serve a evitare che la tabella, per sua natura standardizzata, trascuri le peculiarità del caso concreto: ad esempio l’impossibilità di proseguire un’attività particolarmente significativa per quella persona. Va però documentata e obiettivamente accertata: non è un aumento automatico, ma il riconoscimento di un pregiudizio ulteriore e provato.

Il danno differenziale nella malasanità

Risposta diretta. Quando il paziente presentava già una patologia o uno stato di salute compromesso, si risarcisce il danno differenziale: il peggioramento effettivamente imputabile alla condotta sanitaria, dato dalla differenza tra lo stato che si sarebbe avuto con cure corrette e quello concretamente verificatosi.

È un concetto centrale nella responsabilità medica, perché isola il pregiudizio realmente causato dall’errore rispetto all’evoluzione naturale della malattia. La sua corretta determinazione richiede una valutazione medico-legale rigorosa ed è spesso oggetto di confronto tecnico tra le parti.

Le altre voci di danno

Risposta diretta. Oltre al danno biologico e alla sua personalizzazione, si possono chiedere le voci patrimoniali: spese mediche sostenute e future, spese di assistenza, danno da riduzione o perdita della capacità lavorativa specifica. Nei casi più gravi rileva anche il danno parentale dei congiunti.

Queste componenti, spesso sottovalutate, possono incidere in modo significativo sull’importo complessivo. Vanno però sempre allegate e provate con documentazione adeguata (fatture, certificazioni, perizie). Per il percorso operativo di una richiesta risarcitoria si veda la guida su come ottenere il risarcimento di un errore medico.

Conclusioni operative

La quantificazione del danno alla salute non è un calcolo automatico: dipende dal grado di invalidità accertato, dall’età, dalla personalizzazione e dalle voci patrimoniali, e nei casi di malasanità dal danno differenziale. Una perizia medico-legale accurata e una domanda costruita su tutte le componenti sono ciò che evita sottostime spesso rilevanti. È quindi essenziale affidarsi a professionisti che padroneggino sia il profilo medico sia quello giuridico della liquidazione.

Domande frequenti

Che cos’è il danno biologico?

È la lesione dell’integrità psicofisica, permanente o temporanea, accertabile dal medico-legale, a prescindere dal reddito.

Con quali tabelle si calcola?

Per la responsabilità sanitaria, artt. 138-139 Cod. Ass. (Gelli art. 7): Tabella Unica Nazionale (D.P.R. 12/2025) per le lesioni gravi, art. 139 per le micropermanenti.

Cos’è la personalizzazione?

L’aumento (fino al 30%, art. 138 c.3) quando la lesione incide in modo rilevante e provato sulla vita della persona.

Cos’è il danno differenziale?

Il peggioramento imputabile all’errore, al netto dello stato di salute preesistente. È centrale nella malasanità.

Cosa si può chiedere oltre al danno biologico?

Spese mediche e di assistenza, perdita di capacità lavorativa e, nei casi gravi, il danno ai congiunti, sempre se provati.

Letture consigliate

Guida aggiornata a giugno 2026. Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa e non costituisce parere legale né medico: ogni situazione va valutata nel caso concreto con l’assistenza di un avvocato e di un medico-legale.


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