Ultimo aggiornamento: 10 Luglio 2026
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Separazione e divorzio: la guida completa 2026 (procedura, figli, mantenimento, casa)
In sintesi. La crisi del matrimonio si affronta oggi attraverso un sistema piu’ rapido e articolato che in passato. La separazione — che allenta il vincolo coniugale senza scioglierlo — puo’ essere consensuale, quando i coniugi raggiungono un accordo, o giudiziale, quando e’ il giudice a decidere; in alternativa al tribunale si puo’ ricorrere alla negoziazione assistita dagli avvocati o all’accordo davanti all’ufficiale di stato civile. Il divorzio, regolato dalla legge 898/1970, scioglie definitivamente il matrimonio: con il cosiddetto divorzio breve (legge 55/2015) e’ sufficiente che la separazione si sia protratta ininterrottamente per 6 mesi (se consensuale) o per 12 mesi (se giudiziale). La riforma Cartabia ha introdotto un rito unico per i procedimenti di famiglia e ha reso possibile chiedere con un unico ricorso sia la separazione sia il divorzio. Intorno a queste procedure ruotano le decisioni piu’ delicate: l’affidamento dei figli, con l’affido condiviso come regola (art. 337-ter c.c.), il mantenimento del coniuge (art. 156 c.c.) e dei figli, l’assegnazione della casa familiare (art. 337-sexies c.c.) e, nella separazione giudiziale, l’addebito (art. 151 c.c.). Questa guida offre una panoramica completa di ciascun istituto, rinviando agli approfondimenti dedicati ai singoli temi.
Qual e’ la differenza tra separazione e divorzio?
Risposta diretta. La separazione e il divorzio sono due istituti distinti e successivi. La separazione allenta il vincolo coniugale, sospendendo alcuni obblighi del matrimonio (come l’obbligo di convivenza) ma senza scioglierlo: i coniugi restano formalmente sposati. Il divorzio, invece, scioglie definitivamente il matrimonio (o ne fa cessare gli effetti civili, se si trattava di matrimonio concordatario), restituendo a ciascuno lo stato libero.
La separazione e’ la fase nella quale i coniugi prendono atto della crisi e regolano i rapporti reciproci e con i figli: dove vivranno i figli, come si dividono i tempi con ciascun genitore, chi conserva la casa, se e in quale misura uno dei coniugi debba contribuire al mantenimento dell’altro. La separazione non e’ obbligatoriamente definitiva: i coniugi possono riconciliarsi, e in tal caso la separazione cessa di produrre effetti.
Il divorzio rappresenta l’esito eventuale e successivo della crisi. Solo dopo che la separazione si e’ protratta per il periodo stabilito dalla legge i coniugi possono chiedere lo scioglimento del matrimonio. Con il divorzio cadono definitivamente i diritti e i doveri derivanti dal matrimonio, fatta eccezione per quelli che la legge prevede possano sopravvivere (come l’assegno divorzile in presenza dei relativi presupposti).
Quali sono i tipi di separazione?
Risposta diretta. La separazione personale dei coniugi puo’ essere consensuale, quando i coniugi raggiungono un accordo su tutte le condizioni e lo sottopongono al controllo del giudice, oppure giudiziale, quando manca l’accordo ed e’ il giudice a decidere al termine di un procedimento contenzioso. Esistono inoltre le vie stragiudiziali: la negoziazione assistita dagli avvocati e l’accordo davanti all’ufficiale di stato civile.
La separazione consensuale
Nella separazione consensuale i coniugi concordano tra loro le condizioni della separazione — affidamento e collocamento dei figli, modalita’ di frequentazione, mantenimento, sorte della casa familiare — e presentano un ricorso congiunto al tribunale. Il giudice verifica che l’accordo sia rispettoso dei diritti dei figli e non contrario a norme imperative; solo in presenza di figli minori il controllo e’ particolarmente penetrante, perche’ l’interesse del minore non e’ nella disponibilita’ dei genitori. E’ la via piu’ rapida, meno conflittuale e meno costosa.
La separazione giudiziale
La separazione giudiziale si apre quando i coniugi non riescono a trovare un accordo. Il procedimento ha natura contenziosa: ciascun coniuge propone le proprie domande e il giudice decide sulle questioni controverse, dall’affidamento dei figli al mantenimento, fino all’assegnazione della casa. E’ la sede nella quale puo’ essere chiesto l’addebito della separazione, cioe’ l’accertamento che la rottura del matrimonio e’ dipesa dalla condotta di uno dei coniugi contraria ai doveri coniugali.
Le vie consensuali fuori dal tribunale
Accanto alle procedure davanti al tribunale, l’ordinamento prevede due strumenti consensuali introdotti dal decreto-legge 132/2014, convertito nella legge 162/2014. Il primo e’ la negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte: i coniugi, con l’assistenza dei rispettivi legali, raggiungono un accordo di separazione o di divorzio; questo strumento e’ utilizzabile anche in presenza di figli minori, di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o di figli con grave disabilita’, ma in tali casi l’accordo deve essere trasmesso al procuratore della Repubblica per il nulla osta o l’autorizzazione. Il secondo e’ l’accordo concluso direttamente davanti all’ufficiale di stato civile (art. 12 della legge 162/2014): e’ la via piu’ snella, ma e’ ammessa solo in assenza di figli minori, maggiorenni non autosufficienti o con grave disabilita’, e non puo’ contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Come funziona il divorzio e cos’e’ il divorzio breve?
Risposta diretta. Il divorzio e’ disciplinato dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, ed e’ lo scioglimento del matrimonio (o la cessazione degli effetti civili, per i matrimoni concordatari). Con il divorzio breve, introdotto dalla legge 55/2015, il periodo di separazione ininterrotta necessario per chiedere il divorzio e’ di 6 mesi se la separazione e’ stata consensuale e di 12 mesi se e’ stata giudiziale.
La legge 898/1970 e i presupposti del divorzio
La legge 898/1970 individua i casi in cui puo’ essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio. L’ipotesi di gran lunga piu’ frequente e’ quella della separazione protrattasi per il tempo previsto dalla legge: il giudice, accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non puo’ essere ricostituita, pronuncia il divorzio. La legge prevede anche altre ipotesi (ad esempio condanne penali particolarmente gravi o l’avvenuto divorzio o nuovo matrimonio all’estero di uno dei coniugi), ma si tratta di casi residuali.
Il divorzio breve della legge 55/2015
Prima del 2015 occorreva che la separazione fosse durata ininterrottamente almeno tre anni. La legge 6 maggio 2015, n. 55, ha drasticamente ridotto questo periodo: 6 mesi in caso di separazione consensuale e 12 mesi in caso di separazione giudiziale. Il termine decorre dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione. La stessa legge ha anticipato il momento dello scioglimento della comunione legale dei beni tra i coniugi, che ora si verifica gia’ nel corso della separazione e non piu’ soltanto con il divorzio.
Divorzio consensuale (congiunto) e giudiziale
Come per la separazione, anche il divorzio puo’ essere congiunto, quando i coniugi presentano un ricorso comune avendo gia’ concordato le condizioni, oppure giudiziale (contenzioso), quando le questioni restano controverse e decide il giudice. Anche il divorzio puo’ essere ottenuto, nei casi consentiti, attraverso la negoziazione assistita o l’accordo davanti all’ufficiale di stato civile.
Cosa ha cambiato la riforma Cartabia per la famiglia?
Risposta diretta. La riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) ha introdotto, a partire dal 28 febbraio 2023, un rito unico per i procedimenti in materia di persone, minori e famiglie, semplificando e accelerando il processo. Tra le novita’ piu’ rilevanti vi e’ la possibilita’ di cumulare in un unico ricorso la domanda di separazione e quella di divorzio.
Il rito unico per la famiglia
La riforma ha inserito nel codice di procedura civile un apposito titolo dedicato ai procedimenti relativi a persone, minori e famiglie, sostituendo la pluralita’ di riti previgenti con un modello unitario. Il procedimento e’ caratterizzato da un ricorso introduttivo dal contenuto piu’ completo, da una maggiore concentrazione delle attivita’ processuali e da regole specifiche per i procedimenti su domanda congiunta, nei quali il ricorso deve essere sottoscritto da entrambi i coniugi a conferma dell’accordo raggiunto.
Il cumulo di separazione e divorzio in un unico ricorso
La novita’ di maggiore impatto pratico e’ la possibilita’ di proporre con un solo atto sia la domanda di separazione sia quella di divorzio. Il giudice pronuncia dapprima la separazione e fissa la successiva udienza per il divorzio, da tenersi dopo il decorso del termine di legge. La Corte di cassazione e’ intervenuta per chiarire i dubbi interpretativi sorti tra i tribunali, riconoscendo l’ammissibilita’ del cumulo anche nei procedimenti su domanda congiunta. Restano comunque fermi i presupposti di sostanza: il passaggio in giudicato della separazione, il decorso dei termini previsti dalla legge (6 o 12 mesi) e il controllo del giudice sulle condizioni relative ai figli e ai rapporti economici.
A chi vengono affidati i figli? L’affidamento condiviso
Risposta diretta. Dopo la separazione o il divorzio l’affidamento condiviso a entrambi i genitori e’ il regime ordinario. L’art. 337-ter del codice civile riconosce al figlio il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. L’affidamento esclusivo a un solo genitore (art. 337-quater c.c.) e’ un’eccezione, disposta solo quando l’affidamento condiviso risulterebbe contrario all’interesse del minore.
Affidamento e collocamento
E’ importante distinguere due concetti che spesso vengono confusi. L’affidamento riguarda la titolarita’ della responsabilita’ genitoriale e il potere di assumere le decisioni che riguardano i figli: nell’affidamento condiviso le decisioni di maggiore interesse (salute, istruzione, educazione, residenza abituale) sono assunte di comune accordo da entrambi i genitori, e in caso di disaccordo decide il giudice. Il collocamento, invece, riguarda il luogo in cui il figlio vive prevalentemente: anche in regime di affidamento condiviso e’ frequente che il figlio sia collocato in via prevalente presso uno dei genitori, con regolamentazione dei tempi di permanenza presso l’altro.
Quando si dispone l’affidamento esclusivo
L’affidamento esclusivo viene disposto quando la condotta di un genitore lo renda inidoneo o pregiudizievole per il figlio, ad esempio in caso di gravi inadempienze ai doveri genitoriali, violenza, disinteresse o condizioni personali incompatibili con l’esercizio della responsabilita’ genitoriale. Anche in questi casi, salvo diversa disposizione del giudice, il genitore non affidatario conserva il diritto-dovere di vigilare sull’educazione e l’istruzione del figlio e di mantenere con lui un rapporto.
Come si calcola il mantenimento dei figli e del coniuge?
Risposta diretta. Il mantenimento dei figli segue il principio di proporzionalita’ ai redditi di ciascun genitore (art. 337-ter c.c.): entrambi vi contribuiscono in misura proporzionale alle proprie sostanze, di norma attraverso un assegno periodico versato dal genitore non collocatario. Il mantenimento del coniuge nella separazione (art. 156 c.c.) spetta al coniuge che non abbia redditi propri adeguati, sempre che non sia stata pronunciata a suo carico l’addebito della separazione.
Il mantenimento dei figli
L’obbligo di mantenere i figli grava su entrambi i genitori e non viene meno con la separazione o il divorzio. Il giudice, ove necessario, stabilisce un assegno periodico a carico del genitore che non convive prevalentemente con i figli, determinandolo in funzione delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto durante la convivenza, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e del valore economico dei compiti domestici e di cura assunti. L’obbligo prosegue anche oltre la maggiore eta’, fino a quando il figlio non abbia raggiunto l’indipendenza economica.
Il mantenimento del coniuge nella separazione
Nella separazione, l’art. 156 del codice civile attribuisce al coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto a un assegno di mantenimento quando non abbia redditi propri adeguati a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. L’entita’ dell’assegno e’ commisurata alle circostanze e ai redditi dell’obbligato. Il coniuge al quale sia stata addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento, conservando — ove ne ricorrano i presupposti — soltanto il diritto agli alimenti.
L’assegno divorzile
Con il divorzio il quadro cambia: non si parla piu’ di assegno di mantenimento ma di assegno divorzile, che ha presupposti e funzione propri (assistenziale e, secondo la giurisprudenza piu’ recente, anche compensativa e perequativa). Si tratta di un tema autonomo, che merita una trattazione dedicata.
A chi viene assegnata la casa familiare?
Risposta diretta. L’art. 337-sexies del codice civile stabilisce che il godimento della casa familiare e’ attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. In presenza di figli, la casa viene di norma assegnata al genitore presso cui essi sono collocati in via prevalente, indipendentemente da chi ne sia il proprietario.
L’assegnazione della casa familiare risponde a una logica di tutela della prole: serve a garantire ai figli la continuita’ dell’ambiente domestico in un momento di forte cambiamento. Per questo la casa puo’ essere assegnata al genitore collocatario anche quando l’immobile sia di proprieta’ esclusiva dell’altro coniuge. Il giudice tiene comunque conto dell’assegnazione nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerando l’eventuale titolo di proprieta’.
Il diritto al godimento della casa familiare non e’ perpetuo: l’art. 337-sexies c.c. prevede che esso venga meno se l’assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa, oppure se instaura una convivenza di fatto o contrae nuovo matrimonio. Su quest’ultimo punto la giurisprudenza ha precisato che la perdita del diritto non e’ automatica, ma richiede comunque una valutazione che tenga conto, in primo luogo, dell’interesse dei figli.
Cos’e’ l’addebito della separazione?
Risposta diretta. L’addebito e’ l’accertamento, richiesto nella separazione giudiziale, che la crisi coniugale e’ dipesa dalla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno dei coniugi. L’art. 151, secondo comma, del codice civile prevede che il giudice, pronunciando la separazione, possa dichiarare a quale dei coniugi sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
I doveri coniugali la cui violazione puo’ fondare l’addebito sono quelli previsti dal codice civile: la fedelta’, l’assistenza morale e materiale, la collaborazione nell’interesse della famiglia e la coabitazione. Non basta tuttavia provare la violazione di un dovere: occorre dimostrare il nesso causale tra quella condotta e la crisi del matrimonio. Se la convivenza era gia’ irrimediabilmente compromessa per altre ragioni, una successiva violazione non puo’ fondare l’addebito, perche’ non ne e’ stata la causa.
Le conseguenze dell’addebito sono di natura economica e successoria: il coniuge cui la separazione e’ addebitata perde il diritto all’assegno di mantenimento (salvo gli alimenti, in caso di stato di bisogno) e perde i diritti successori nei confronti dell’altro coniuge. L’addebito, invece, non incide di per se’ sulle decisioni relative ai figli, che restano governate esclusivamente dal loro interesse.
Quali sono i passaggi pratici per separarsi o divorziare?
Risposta diretta. Il percorso varia a seconda che vi sia o meno accordo tra i coniugi. In caso di accordo, le vie piu’ rapide sono la separazione/divorzio consensuale con ricorso congiunto, la negoziazione assistita o l’accordo davanti all’ufficiale di stato civile. In assenza di accordo, si procede con il ricorso contenzioso davanti al tribunale.
Il primo passo, in ogni caso, e’ fare chiarezza sulla propria situazione: la presenza di figli minori, la titolarita’ della casa, la composizione dei redditi e del patrimonio dei coniugi sono elementi che orientano la scelta dello strumento piu’ adatto e il contenuto delle condizioni. Quando esiste un accordo, anche solo di massima, conviene formalizzarlo nella forma piu’ snella consentita dalla legge, perche’ la via consensuale e’ piu’ rapida, meno costosa e meno conflittuale, oltre che meno traumatica per i figli.
Quando invece l’accordo manca, il ricorso al giudice diventa necessario. In questa sede e’ essenziale impostare correttamente fin dall’inizio le domande (affidamento, mantenimento, casa, eventuale addebito), perche’ la decisione del giudice incidera’ a lungo sui rapporti tra i coniugi e con i figli. Per la complessita’ delle valutazioni in gioco — soprattutto quando vi sono figli minori o questioni economiche rilevanti — e’ opportuno farsi assistere da un avvocato che si occupa di diritto di famiglia fin dalla fase iniziale.
Domande frequenti (FAQ)
La separazione e’ obbligatoria prima del divorzio?
Nella maggior parte dei casi si’. L’ipotesi piu’ frequente di divorzio presuppone una separazione protrattasi per il periodo stabilito dalla legge (6 mesi se consensuale, 12 se giudiziale). Esistono alcune ipotesi residuali in cui la legge 898/1970 consente il divorzio senza previa separazione (ad esempio determinate condanne penali o l’avvenuto divorzio all’estero di uno dei coniugi), ma si tratta di casi del tutto particolari.
Posso chiedere il divorzio se l’altro coniuge non e’ d’accordo?
Si’. Il divorzio puo’ essere pronunciato anche su domanda di un solo coniuge: in questo caso si procede con il divorzio giudiziale. Il consenso dell’altro coniuge non e’ un presupposto del divorzio, ma ne agevola e accelera l’ottenimento, perche’ consente la via congiunta. Ferma restando la necessita’ che ricorrano i presupposti di legge, in particolare il decorso del periodo di separazione.
L’affido condiviso significa che i figli stanno meta’ tempo con ciascun genitore?
Non necessariamente. L’affidamento condiviso riguarda la responsabilita’ genitoriale e le decisioni sui figli, non impone una divisione paritaria dei tempi di permanenza. E’ frequente che, pur in regime di affidamento condiviso, i figli siano collocati in via prevalente presso un genitore, con tempi di frequentazione regolamentati per l’altro. La concreta organizzazione dei tempi e’ decisa nell’interesse dei figli, tenendo conto della loro eta’, delle abitudini e delle esigenze di vita.
Il mantenimento dei figli cessa quando diventano maggiorenni?
No. L’obbligo di mantenimento prosegue anche dopo il raggiungimento della maggiore eta’, fino a quando il figlio non abbia conseguito l’indipendenza economica o non si sia messo nelle condizioni di conseguirla per propria colpa. L’assegno puo’ essere versato direttamente al figlio maggiorenne, se il giudice lo dispone. La valutazione e’ concreta e tiene conto del percorso di studi o di inserimento lavorativo del figlio.
Quanto costa e quanto dura una separazione consensuale?
I costi e i tempi dipendono dallo strumento prescelto e dalla complessita’ della situazione. Le vie consensuali (ricorso congiunto, negoziazione assistita, accordo davanti all’ufficiale di stato civile) sono generalmente piu’ rapide ed economiche del contenzioso. Per una valutazione del proprio caso, comprensiva dei profili relativi a figli, casa e mantenimento, e’ possibile richiedere un appuntamento con lo Studio.
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Avvertenza: questo articolo ha finalita’ informativa e non costituisce parere legale. Ogni caso presenta caratteristiche proprie che richiedono una valutazione specifica. Per un esame della propria situazione e’ possibile richiedere un appuntamento con lo Studio.
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