Sopravvenuta usura bancaria

Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, Sentenza n. 627/2025 pubblicata il 04/04/2025: Il superamento del tasso soglia in un conto corrente comporta l’obbligo di restituire gli interessi applicati in eccesso.

Un correntista, titolare di un’apertura di credito con la banca da più di un decennio, ha richiesto la ripetizione in giudizio degli interessi, sostenendo che il tasso applicato fosse diventato usurario nel corso del tempo, contestando inoltre l’assenza del contratto scritto e la mancata produzione degli estratti conto.

Il ricorrente ha eccepito che:

  • La banca non ha prodotto il contratto scritto, avviato oltre dieci anni prima.
  • Gli interessi applicati hanno superato il tasso soglia ex art. 2 L. 108/1996 durante la fase esecutiva, generando “usura sopravvenuta”.
  • La pretesa degli interessi eccedenti era contraria ai principi di buona fede e correttezza.

La Corte d’Appello di Firenze (sent. n. 627/2025 del 4 aprile 2025) ha stabilito che:

  • Il correntista non ha soddisfatto l’onere probatorio della forma scritta del contratto, essendo trascorsi oltre dieci anni senza adeguata contestazione,
  • Il superamento del tasso soglia nel corso del rapporto si presume contrario alla buona fede, anche se non integra usura penalmente rilevante, e impone la restituzione degli importi eccedenti.

“nel caso di apertura di credito in conto corrente, se il tasso degli interessi supera la soglia ex art. 2 L. 108/1996 durante il rapporto, la pretesa della banca di continuare a riscuotere tale tasso risulta contraria a buona fede e correttezza e comporta l’obbligo di restituire gli importi eccedenti” 

Il superamento del tasso soglia previsto dalla legge nei contratti di apertura di credito in conto corrente, anche se sopravvenuto nel corso del rapporto e non idoneo a configurare usura penalmente rilevante, comporta comunque l’obbligo per la banca di restituire gli interessi eccedenti, in quanto contrario ai principi di buona fede e correttezza contrattuale.