TAR Catania: illegittima la procedura di compensazione d’ufficio del Comune sui crediti riconosciuti da sentenza

Ultimo aggiornamento: 3 Maggio 2026

TAR Catania: illegittima la procedura di compensazione d’ufficio del Comune sui crediti riconosciuti da sentenza

Diritto amministrativo: l’ente pubblico non può compensare unilateralmente debiti e crediti in assenza di un accertamento formale

Pronuncia di rilievo del TAR Sicilia – Sezione di Catania, che ha dichiarato illegittima la procedura di compensazione d’ufficio adottata dal Comune di Patti per il recupero di propri presunti crediti, accogliendo il ricorso di alcuni cittadini titolari di un titolo esecutivo riconosciuto in sede civile.

Con questa decisione, i giudici amministrativi hanno ribadito che un ente pubblico non può avvalersi di procedure atipiche di compensazione per bilanciare debiti e crediti, specie in assenza di un accertamento formale dei propri crediti e in presenza di titoli esecutivi già riconosciuti in favore dei cittadini.

I fatti

La controversia trae origine da una sentenza del Tribunale di Patti del 1° aprile 2019, passata in giudicato, con cui venivano riconosciuti ai cittadini ricorrenti determinati crediti nei confronti del Comune. Nonostante ciò, nel corso del 2020, il Comune aveva tentato di compensare tali somme con presunti debiti a carico degli stessi cittadini, mai formalmente accertati.

Il ricorso al TAR è stato presentato nel giugno 2020, ma il procedimento era stato sospeso per consentire al Comune di approvare il piano di riequilibrio finanziario. Dopo l’approvazione del piano, nel gennaio 2025, l’amministrazione comunale ha provveduto al pagamento parziale delle somme dovute, lasciando tuttavia inalterata la pretesa di operare una compensazione sul residuo.

La decisione del TAR

Il TAR Sicilia ha ritenuto che la compensazione operata d’ufficio dal Comune fosse priva di un valido titolo, in quanto non sorretta da un accertamento giudiziale o amministrativo dei controcrediti vantati dall’ente. La decisione ribadisce che la compensazione tra debiti dell’ente pubblico e presunti crediti verso il privato richiede un titolo certo, liquido ed esigibile, in coerenza con i principi generali dell’ordinamento civile e con la disciplina dei rapporti obbligatori della pubblica amministrazione.

“L’amministrazione non può sottrarsi all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato attraverso procedure di compensazione non fondate su titoli legittimamente formati.”
— TAR Sicilia, Sezione II – Sentenza 2025

Alla luce di tale principio, il TAR ha disposto la parziale cessazione della materia del contendere per le somme già corrisposte e, per il residuo, ha accolto il ricorso, ordinando al Comune di Patti di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Patti entro 30 giorni.

In caso di mancato adempimento, il Segretario Generale del Comune è stato nominato commissario ad acta con l’obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 90 giorni.

Rilievo giuridico della sentenza

La decisione del TAR Catania rappresenta un precedente importante in materia di esecuzione di sentenze e legittimità delle compensazioni amministrative. Essa riafferma i principi di legalità, certezza del diritto e rispetto dei titoli esecutivi, vietando alle amministrazioni di utilizzare procedure non tipiche o discrezionali per evitare il pagamento di somme dovute in forza di decisioni giudiziarie definitive.

La pronuncia conferma il principio fondamentale per cui l’amministrazione pubblica è tenuta al rispetto delle decisioni giudiziarie e non può eludere i propri obblighi mediante compensazioni unilaterali non fondate su atti legittimi.


Fonti e approfondimenti


Nota a sentenza a cura della redazione dello Studio Legale Mondello, sulla base di fonti pubbliche.