Ultimo aggiornamento: 27 Giugno 2026
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Usura sopravvenuta: cosa hanno deciso le Sezioni Unite
In sintesi. L’usura sopravvenuta e’ la situazione in cui un tasso di interesse, perfettamente lecito al momento della firma perche’ inferiore alla soglia allora vigente, supera la soglia solo in un momento successivo del rapporto, per effetto del calo dei tassi soglia o dell’andamento dei tassi di mercato. E’ cosa diversa dall’usura originaria, che e’ un vizio genetico: in quel caso il tasso e’ gia’ oltre la soglia il giorno della pattuizione. Sulla rilevanza dell’usura sopravvenuta hanno deciso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017: il superamento sopravvenuto della soglia non rende usurario il tasso, non determina la nullita’ o l’inefficacia della clausola sugli interessi e non rende contraria a buona fede la pretesa della banca di riscuotere gli interessi nella misura validamente pattuita. La ragione e’ che, per qualificare un tasso come usurario, la legge guarda al momento in cui gli interessi sono promessi o convenuti, non a quello in cui vengono pagati. Conseguenza pratica: chi ha un mutuo a tasso fisso stipulato in epoca di tassi elevati non puo’ sottrarsi al pagamento degli interessi pattuiti per il solo fatto che le soglie siano poi scese; restano pero’ sempre verificabili l’usura originaria e altri profili di anomalia del rapporto.
Che cos’e’ l’usura sopravvenuta e perche’ se ne discute
Risposta diretta. Si ha usura sopravvenuta quando un tasso lecito alla stipula diventa superiore alla soglia usura nel corso del rapporto, senza che le parti abbiano modificato nulla del contratto. A cambiare non e’ il tasso pattuito, ma il parametro di confronto: la soglia, che viene rilevata e aggiornata periodicamente. Il problema giuridico e’ stabilire se questo scostamento sopravvenuto produca conseguenze sul contratto gia’ validamente concluso.
La questione nasce da una caratteristica strutturale del nostro sistema antiusura. La legge non fissa una volta per tutte un tasso massimo, ma costruisce un limite mobile: la soglia oltre la quale gli interessi sono usurari viene determinata trimestralmente sulla base dei tassi medi praticati sul mercato. Ne deriva un confronto tra due grandezze che vivono su piani temporali diversi: da un lato il tasso contrattuale, cristallizzato al momento della firma (soprattutto nei contratti a tasso fisso); dall’altro una soglia che si muove nel tempo. Quando la soglia scende, puo’ accadere che un tasso un tempo del tutto regolare si ritrovi, in un trimestre successivo, al di sopra del limite vigente in quel momento.
Si comprende allora perche’ il tema abbia avuto enorme rilievo pratico. Migliaia di mutui a tasso fisso sono stati stipulati in periodi nei quali i tassi di mercato, e con essi le soglie, erano sensibilmente piu’ alti di oggi. Con la successiva discesa dei tassi, una parte di quei contratti si e’ trovata, almeno per alcuni periodi, con un tasso contrattuale superiore alla soglia sopravvenuta. La domanda, intuitiva per il mutuatario, era se quel superamento permettesse di non pagare gli interessi, o di pagarli in misura ridotta.
Una premessa terminologica necessaria
Prima di affrontare la soluzione delle Sezioni Unite occorre fissare con precisione il vocabolario, perche’ su questo terreno l’imprecisione genera fraintendimenti. L’usura, nel nostro ordinamento, e’ anzitutto un reato (art. 644 c.p.) e, sul piano civile, comporta una sanzione drastica per la pattuizione di interessi usurari (art. 1815, comma 2, c.c.). Ma la qualifica di “usurario” e’ una valutazione che la legge ancora a un momento determinato. Capire quale sia quel momento e’ la chiave di volta dell’intera materia: e’ proprio dalla scelta del momento rilevante che dipende la sorte dell’usura sopravvenuta.
Usura originaria e usura sopravvenuta: la distinzione che cambia tutto
Risposta diretta. L’usura originaria e’ un vizio presente fin dall’origine del contratto: il tasso pattuito supera la soglia gia’ al momento della stipula. L’usura sopravvenuta riguarda invece un tasso lecito alla firma che sfora la soglia solo successivamente. La differenza non e’ solo descrittiva: cambia radicalmente la disciplina e le conseguenze.
Nell’usura originaria il difetto e’ genetico. Le parti pattuiscono un tasso che, confrontato con la soglia vigente nel trimestre di stipula, risulta gia’ eccessivo. Qui la reazione dell’ordinamento e’ netta e tutta concentrata sul momento della pattuizione: l’art. 1815, comma 2, c.c. stabilisce che, se sono convenuti interessi usurari, la clausola e’ nulla e non sono dovuti interessi. Il finanziamento, in altre parole, diventa gratuito: il cliente e’ tenuto a restituire il solo capitale. E’ una sanzione di tipo strutturale, che colpisce un contratto viziato sin dalla sua formazione. Su questo terreno, e sul modo di accertare il superamento ricostruendo il Tasso Effettivo Globale del rapporto, rinviamo alla nostra guida dedicata all’usura bancaria, al tasso soglia e alle modalita’ di calcolo e difesa.
Nell’usura sopravvenuta, al contrario, il contratto nasce sano. Il tasso pattuito e’ lecito, perche’ inferiore alla soglia vigente al momento della stipula. Il superamento si verifica dopo, e per cause esterne alla volonta’ delle parti: il calo delle soglie nelle rilevazioni successive, o l’evoluzione dei tassi di mercato. Non c’e’, dunque, alcun vizio originario della clausola. Il quesito e’ se un fatto sopravvenuto possa retroagire sulla validita’ o sull’efficacia di una pattuizione che, quando e’ stata conclusa, rispettava pienamente la legge.
Perche’ la distinzione non e’ un sofisma
Si potrebbe pensare che, in fondo, cio’ che conta sia il risultato: in entrambi i casi il cliente paga un tasso che, nel momento in cui versa la rata, supera il limite di legge. Ma il diritto non ragiona solo per risultati: ragiona per fattispecie e per momenti rilevanti. Trattare allo stesso modo un contratto viziato dall’origine e un contratto divenuto “sproporzionato” per fatti successivi significherebbe ignorare il principio per cui la validita’ di un atto si misura al momento in cui esso viene compiuto. E’ la ragione per cui la giurisprudenza, prima ancora delle Sezioni Unite, ha sempre tenuto distinti i due fenomeni, anche quando si discuteva sulla sorte da riservare al secondo.
La distinzione, inoltre, ha un valore pratico immediato. Stabilire se ci si trovi di fronte a usura originaria o sopravvenuta orienta tutta la strategia di verifica del rapporto: nel primo caso il confronto e’ tra tasso pattuito e soglia del trimestre di stipula; nel secondo, il dato di partenza e’ che alla stipula la soglia era rispettata.
Come funziona il meccanismo della L. 108/1996 e dei tassi soglia
Risposta diretta. La L. 7 marzo 1996, n. 108 ha introdotto un criterio oggettivo per individuare il tasso usurario: non un valore fisso, ma una soglia che si calcola a partire dai tassi medi rilevati trimestralmente sul mercato. E’ proprio questa rilevazione periodica, e mobile nel tempo, a rendere concepibile l’usura sopravvenuta.
Prima della riforma del 1996, l’usura era una nozione largamente discrezionale, affidata a valutazioni caso per caso. La L. 108/1996 ha cambiato impostazione, costruendo un sistema a soglia oggettiva. Il legislatore ha demandato a una rilevazione tecnica e periodica la fotografia del costo medio del denaro, e su quella base ha ancorato il limite oltre il quale gli interessi sono usurari per legge.
Il TEGM e la rilevazione trimestrale
Il fulcro del sistema e’ il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM). Si tratta del tasso medio effettivamente praticato dagli intermediari per ciascuna categoria omogenea di operazioni (ad esempio mutui ipotecari a tasso fisso, aperture di credito in conto corrente, credito personale e cosi’ via). Il TEGM viene rilevato trimestralmente, su base oggettiva, e reso pubblico con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia. La Banca d’Italia emana a sua volta le istruzioni metodologiche per la rilevazione, in modo che il dato sia omogeneo e confrontabile.
E’ essenziale comprendere la natura dinamica di questo dato. Il TEGM non e’ un valore statico: muta di trimestre in trimestre, seguendo l’andamento del mercato. Quando i tassi scendono, scende anche il TEGM e, con esso, la soglia che ne deriva. Ed e’ precisamente questo movimento verso il basso a generare il fenomeno dell’usura sopravvenuta nei contratti a tasso fisso.
Dal TEGM alla soglia: la formula
La soglia non coincide con il TEGM, ma si ottiene maggiorandolo. Dal 2011 la formula prevede che il tasso soglia sia pari al TEGM aumentato di un quarto (cioe’ moltiplicato per 1,25), a cui si aggiungono quattro punti percentuali, con il limite che la differenza tra TEGM e soglia non possa superare gli otto punti percentuali. Nel sistema originario del 1996, invece, la soglia si calcolava aumentando il tasso medio della meta’. Il dato da trattenere e’ che la soglia e’ un valore costruito sul TEGM del trimestre di riferimento: cambiando il TEGM, cambia la soglia.
Va aggiunto un chiarimento spesso trascurato. Il confronto rilevante ai fini dell’usura non e’ tra il tasso nominale del contratto e la soglia, bensi’ tra il Tasso Effettivo Globale (TEG) del singolo rapporto – comprensivo di interessi, commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito, escluse imposte e tasse – e la soglia del trimestre pertinente. Questa precisazione e’ decisiva quando si verifica l’usura originaria, perche’ impone una ricostruzione tecnica del costo effettivo del finanziamento. Per l’usura sopravvenuta, invece, il punto di partenza e’ diverso: alla stipula la soglia era rispettata, e cio’ che cambia e’ soltanto il parametro di confronto nel tempo.
Il dibattito prima delle Sezioni Unite: tre orientamenti a confronto
Risposta diretta. Prima dell’intervento delle Sezioni Unite del 2017, la giurisprudenza era divisa. Alcune pronunce negavano qualsiasi rilevanza all’usura sopravvenuta; altre la valorizzavano, ora ipotizzando la nullita’ o l’inefficacia parziale della clausola, ora ricorrendo alla buona fede per limitare la pretesa della banca. Era un contrasto che imponeva la composizione delle Sezioni Unite.
La radice del dibattito sta in una norma di interpretazione autentica. Con il d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 (convertito dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24), il legislatore ha chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, comma 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. La norma, in apparenza tecnica, spostava in modo netto il baricentro della valutazione sul momento della pattuizione.
L’orientamento contrario alla rilevanza
Una parte della giurisprudenza, valorizzando proprio la norma di interpretazione autentica, escludeva in radice la configurabilita’ dell’usura sopravvenuta. Il ragionamento era lineare: se la legge ancora la qualifica di usurarieta’ al momento in cui gli interessi sono convenuti, allora un tasso lecito alla pattuizione resta lecito per tutta la durata del rapporto, a prescindere dalle oscillazioni successive della soglia. Il superamento sopravvenuto sarebbe percio’ un mero fatto economico, privo di effetti giuridici sulla validita’ della clausola.
Gli orientamenti favorevoli alla rilevanza
Altre pronunce, sensibili all’esigenza di tutela del debitore, cercavano comunque uno spazio per dare peso al superamento sopravvenuto. Un primo filone ipotizzava una forma di inefficacia o di sostituzione automatica della clausola, riconducendo la pretesa di interessi sopra soglia entro il limite di legge per il periodo eccedente. Un secondo filone, piu’ raffinato, non toccava la validita’ della clausola ma agiva sul piano dell’esecuzione del contratto: la pretesa della banca di riscuotere interessi divenuti superiori alla soglia avrebbe potuto considerarsi contraria al dovere di buona fede oggettiva (artt. 1175 e 1375 c.c.), con conseguente inesigibilita’ della parte eccedente.
Erano soluzioni tecnicamente ingegnose, ma esponevano il sistema a una notevole incertezza. Affidare alla buona fede, nozione elastica per definizione, la sorte di pretese creditorie nate da contratti validi significava introdurre un margine di imprevedibilita’ difficilmente compatibile con la certezza dei rapporti di credito. Di qui la necessita’ di un intervento chiarificatore al massimo livello.
La decisione delle Sezioni Unite: il principio di diritto
Risposta diretta. Con la sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017 le Sezioni Unite hanno escluso la rilevanza dell’usura sopravvenuta. Hanno affermato che il superamento della soglia nel corso del rapporto non determina la nullita’ o l’inefficacia della clausola sugli interessi, ne’ rende contraria a buona fede la pretesa della banca di riscuotere gli interessi al tasso validamente pattuito. Rileva il momento della pattuizione, non quello del pagamento.
Le Sezioni Unite hanno enunciato un principio di diritto dal contenuto preciso. Quando il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario supera, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alla L. 108/1996, non si verifica la nullita’ o l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente la soglia quale risultante al momento della stipula. Allo stesso modo, la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato non puo’ essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento della soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.
Il fondamento: la norma di interpretazione autentica
Il pilastro argomentativo della decisione e’ la norma di interpretazione autentica del 2000-2001. Le Sezioni Unite hanno osservato che il legislatore, con una scelta vincolante per l’interprete, ha attribuito rilievo – ai fini della qualificazione di un tasso come usurario – al momento in cui gli interessi sono promessi o convenuti, e non al momento del loro pagamento. Si tratta di una determinazione legislativa esplicita, che il giudice non puo’ disattendere. Se la legge dice che l’usurarieta’ si misura alla pattuizione, allora un tasso lecito quando e’ stato convenuto non puo’ diventare usurario per effetto del solo trascorrere del tempo e del mutamento della soglia.
Da questa premessa discende, in modo coerente, l’esclusione della nullita’ parziale. La nullita’ per usura, prevista dall’art. 1815, comma 2, c.c., presuppone interessi usurari; ma interessi che erano leciti al momento della pattuizione non sono usurari in senso tecnico, sicche’ manca il presupposto stesso della sanzione civile. Non c’e’ una clausola viziata da colpire: c’e’ una clausola valida che, in un dato periodo, esprime un tasso superiore a una soglia sopravvenuta.
Il rigetto della via della buona fede
Le Sezioni Unite hanno respinto anche la soluzione che faceva leva sulla buona fede. Il ragionamento e’ tanto rigoroso quanto persuasivo. La buona fede oggettiva non puo’ essere utilizzata per attribuire rilievo, in via indiretta, a un fatto al quale la legge ha espressamente negato rilevanza. In altri termini, non si puo’ raggiungere attraverso una clausola generale – la buona fede – un risultato (sterilizzare la pretesa di interessi divenuti sopra soglia) che la specifica disciplina dell’usura, ancorando la valutazione al momento della pattuizione, ha inteso escludere. La pretesa di riscuotere quanto validamente convenuto e’ esercizio di un diritto, non abuso di esso, e non diventa scorretta per il solo fatto che, nel frattempo, sia mutato il parametro di mercato.
La Corte ha cosi’ privilegiato la certezza del diritto e la prevedibilita’ dei rapporti creditizi, evitando che la sorte di obbligazioni nate da contratti validi restasse appesa all’andamento, per definizione incerto, delle rilevazioni trimestrali.
Le conseguenze pratiche, soprattutto per i mutui a tasso fisso
Risposta diretta. La conseguenza piu’ immediata e’ che chi ha un mutuo a tasso fisso lecito alla stipula non puo’ sottrarsi al pagamento degli interessi pattuiti per il solo fatto che le soglie siano successivamente scese al di sotto del tasso contrattuale. Il superamento sopravvenuto, da solo, non e’ una via per la riduzione del dovuto.
Il mutuo a tasso fisso e’ il terreno elettivo dell’usura sopravvenuta proprio per la sua struttura. Il tasso e’ bloccato per l’intera durata del finanziamento: chi ha stipulato in un periodo di tassi elevati paga, per anni, lo stesso tasso convenuto all’origine. Se nel frattempo i tassi di mercato calano, le soglie scendono, e puo’ accadere che il tasso fisso del contratto si ritrovi, in alcuni trimestri, sopra la soglia vigente in quel momento. Dopo la sentenza n. 24675/2017, questo scenario – per quanto economicamente sfavorevole al mutuatario – non integra usura e non legittima, di per se’, il mancato pagamento o la rideterminazione degli interessi.
Cosa resta comunque verificabile
Sarebbe pero’ un grave errore concludere che, dopo le Sezioni Unite, non vi sia piu’ nulla da controllare in un rapporto bancario. La pronuncia ha escluso la rilevanza della sola usura sopravvenuta; non ha toccato, e non poteva toccare, l’usura originaria, che resta pienamente azionabile. Verificare se il tasso fosse gia’ fuori soglia al momento della stipula richiede una ricostruzione tecnica del Tasso Effettivo Globale del rapporto, comprensiva di tutti i costi collegati al credito, da confrontare con la soglia del trimestre di stipula. E’ un’analisi che non di rado fa emergere il superamento originario in contratti che, a una lettura superficiale, sembravano in regola.
Accanto all’usura originaria, una verifica accurata del rapporto puo’ fare emergere ulteriori profili di anomalia, autonomi rispetto al tema dell’usura: l’addebito di interessi anatocistici, cioe’ di interessi su interessi, in violazione della relativa disciplina; l’applicazione di commissioni non dovute o non trasparenti; criticita’ nella struttura del piano di ammortamento; costi non conteggiati nel tasso dichiarato in contratto. Sul fronte degli interessi di mora, poi, la giurisprudenza ha riconosciuto l’applicabilita’ della disciplina antiusura anche a essi, sempre con riferimento al momento della pattuizione. Sono temi distinti, ciascuno con la propria disciplina, che vanno valutati separatamente e nel concreto del singolo contratto.
Un punto di metodo
La lezione di metodo che si ricava dalla sentenza e’ che, nel contenzioso bancario, la qualificazione corretta del problema viene prima di tutto. Affermare genericamente che “il mutuo e’ usurario perche’ supera la soglia” non basta e, spesso, e’ impreciso. Occorre stabilire se il superamento sia originario o sopravvenuto, perche’ solo il primo apre la strada alle conseguenze previste dall’art. 1815, comma 2, c.c. E occorre verificare se, accanto al profilo dell’usura, esistano altre anomalie del rapporto, che seguono regole proprie. E’ un lavoro tecnico, che presuppone l’esame del contratto, del piano di ammortamento e, dove rilevante, degli estratti conto.
Domande frequenti (FAQ)
Che cos’e’ l’usura sopravvenuta?
Si parla di usura sopravvenuta quando un tasso di interesse, lecito al momento della stipula perche’ inferiore alla soglia allora vigente, supera la soglia in un momento successivo del rapporto, per effetto del calo dei tassi soglia o dell’andamento dei tassi di mercato. E’ diversa dall’usura originaria, nella quale il tasso e’ gia’ oltre la soglia al momento della pattuizione. Per le Sezioni Unite (Cass. SU n. 24675/2017) il superamento sopravvenuto non rende usurario il tasso ne’ nulla la clausola.
Cosa hanno deciso le Sezioni Unite con la sentenza n. 24675/2017?
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017, hanno escluso la rilevanza dell’usura sopravvenuta. Hanno affermato che, se il tasso concordato supera la soglia solo nel corso del rapporto, non si verifica la nullita’ o l’inefficacia della clausola sugli interessi, e la pretesa della banca di riscuotere gli interessi al tasso validamente pattuito non e’ contraria a buona fede per il solo fatto del superamento sopravvenuto. Rileva il momento della pattuizione, non quello del pagamento.
Qual e’ la differenza tra usura originaria e usura sopravvenuta?
L’usura originaria e’ un vizio genetico: il tasso supera la soglia gia’ al momento in cui viene pattuito, e l’art. 1815, comma 2, c.c. prevede la nullita’ della clausola con la non debenza di alcun interesse. L’usura sopravvenuta riguarda invece un tasso lecito alla stipula che sfora la soglia solo dopo: secondo le Sezioni Unite non determina ne’ nullita’ ne’ inefficacia della clausola, perche’ la qualifica di usurarieta’ si valuta al momento della promessa o pattuizione.
Il mio mutuo a tasso fisso e’ diventato usurario perche’ le soglie sono scese: posso non pagare?
Il caso classico di usura sopravvenuta e’ proprio il mutuo a tasso fisso stipulato in periodi di tassi elevati, quando le soglie successive scendono sotto il tasso contrattuale. Secondo le Sezioni Unite n. 24675/2017 il solo superamento sopravvenuto della soglia non rende il tasso usurario e non consente di sottrarsi al pagamento degli interessi validamente pattuiti. Ogni contratto va comunque esaminato nel concreto, perche’ possono coesistere altri profili (usura originaria, anatocismo, costi non conteggiati).
Dopo le Sezioni Unite ha ancora senso far verificare il mio finanziamento?
Si’. Le Sezioni Unite hanno escluso la rilevanza della sola usura sopravvenuta, ma resta pienamente azionabile l’usura originaria, che richiede di ricostruire il Tasso Effettivo Globale del rapporto e confrontarlo con la soglia del trimestre di stipula. Una verifica tecnica puo’ inoltre fare emergere costi non inclusi nel tasso dichiarato, anatocismo o altre criticita’. Per una valutazione del proprio caso e’ possibile richiedere un appuntamento con lo Studio.
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Questo articolo ha finalita’ esclusivamente informative e divulgative e non costituisce parere legale. La materia dell’usura e del contenzioso bancario presenta profili tecnici che dipendono dal singolo contratto e dalla documentazione del rapporto: ogni situazione va valutata nel concreto. Per una valutazione del proprio caso e’ possibile richiedere un appuntamento con lo Studio.
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