Video sorveglianza lecita

La Corte d’Appello dell’Aquila, con la sentenza numero 79 del 2025, ha stabilito un principio importante in materia di licenziamento: le videoregistrazioni di terzi sono legittime in presenza di un fondato sospetto di illecito.

Un presidiante presso un impianto di selezione rifiuti era indagato per alterazione dei dati di pesatura. Una società investigativa privata, incaricata dal committente, aveva installato telecamere nel sito industriale, riprendendo il lavoratore mentre modificava valori di carico. 

Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento ritenendo le riprese una violazione della privacy e non conforme ai limiti dello Statuto dei Lavoratori. Gli atti audiovisivi erano stati raccolti da un soggetto terzo, non dal committente diretto. 

La Corte d’Appello ha confermato il licenziamento per giusta causa, stabilendo che:

  • le riprese realizzate da un soggetto terzo non rientrano nel controllo a distanza vietato dallo Statuto;
  • sono ammissibili come strumento di tutela del patrimonio aziendale, se vi è un fondato sospetto di condotte illecite;
  • non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva né accordo sindacale, poiché le telecamere non erano installate dal datore di lavoro, ma da un investigatore privato. 

“Se c’è un fondato sospetto, le video riprese effettuate per documentare il comportamento disonesto del lavoratore non violano la privacy .” 

Le riprese effettuate da soggetto terzo sono utilizzabili in giudizio circa comportamenti illeciti del lavoratore quando vi sia fondato sospetto e sono dirette a tutelare il patrimonio aziendale.

Nelle ipotesi di controllo difensivo non si applica il divieto previsto dallo Statuto dei Lavoratori.