Accesso agli atti del concorso: come ottenere elaborati, verbali e punteggi

Ultimo aggiornamento: 16 Giugno 2026

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Accesso agli atti del concorso: come ottenere elaborati, verbali e punteggi

In sintesi. Chi partecipa a un concorso pubblico ha un interesse qualificato a comprendere come si e’ svolta la valutazione e su quali basi e’ stata formata la graduatoria. Lo strumento per farlo e’ il diritto di accesso documentale disciplinato dagli artt. 22-25 della legge 241/1990, che consente di prendere visione ed estrarre copia degli atti del concorso: i propri elaborati, ma anche quelli degli altri candidati, i verbali della commissione esaminatrice, le griglie e i criteri di valutazione, le schede dei punteggi. La giurisprudenza amministrativa riconosce da tempo questo diritto, chiarendo che la riservatezza degli altri candidati non puo’ essere opposta come ostacolo, perche’ chi si presenta a una selezione comparativa accetta in partenza il confronto con gli altri concorrenti: l’accesso, quando e’ funzionale alla difesa di un proprio interesse giuridico (accesso difensivo, art. 24, comma 7, della legge 241/1990), e’ considerato dal legislatore tendenzialmente prevalente rispetto alla privacy. L’amministrazione deve provvedere entro 30 giorni; il suo silenzio equivale a un diniego. Contro il diniego, il differimento o il silenzio, il candidato puo’ proporre ricorso al TAR con il rito speciale e accelerato previsto dall’art. 116 del Codice del processo amministrativo, entro 30 giorni. In questa guida spieghiamo cosa si puo’ chiedere, come si presenta l’istanza, quali sono i termini, perche’ in materia concorsuale conta l’accesso documentale e non l’accesso civico generalizzato (FOIA), e come gli atti ottenuti servono a impugnare la graduatoria.

Che cos’e’ il diritto di accesso agli atti e su quali norme si fonda?

Risposta diretta. Il diritto di accesso documentale e’ il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, riconosciuto a chi abbia un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. La disciplina e’ contenuta negli artt. 22-25 della legge 241/1990 e nel relativo regolamento attuativo.

L’accesso documentale e’ uno degli istituti cardine della trasparenza amministrativa. L’art. 22 della legge 241/1990 definisce il “documento amministrativo” in senso ampio — ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivita’ di pubblico interesse — e individua nell'”interessato” il soggetto legittimato all’accesso: colui che vanta un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento.

Si tratta di un accesso “qualificato”: non spetta a chiunque, ma a chi sia portatore di una posizione differenziata rispetto alla generalita’ dei consociati. Proprio questa caratteristica lo distingue dall’accesso civico generalizzato, di cui si dira’ piu’ avanti. Nel contesto concorsuale, la qualifica di partecipante alla selezione integra di per se’ l’interesse qualificato richiesto dalla norma: chi ha preso parte al concorso ha un interesse diretto e concreto a conoscere gli atti che hanno condotto alla formazione della graduatoria.

Le finalita’ dell’accesso: la trasparenza e la tutela difensiva

L’accesso documentale persegue una duplice finalita’. Sul piano generale, attua il principio di trasparenza dell’azione amministrativa, consentendo al cittadino di conoscere l’operato della pubblica amministrazione. Sul piano individuale, e’ strumentale alla tutela di una posizione giuridica del richiedente: e’ lo strumento che consente di acquisire la documentazione necessaria per valutare se sia il caso di agire in giudizio e per costruire le proprie difese.

Nel caso del concorso, questa seconda finalita’ e’ decisiva. Senza conoscere gli elaborati, i verbali e i criteri di valutazione, il candidato non e’ in grado di stabilire se la procedura si sia svolta correttamente e se la propria posizione in graduatoria sia frutto di una valutazione legittima. L’accesso e’, dunque, il presupposto logico e cronologico di ogni eventuale impugnazione.

Quali atti del concorso si possono ottenere con l’accesso?

Risposta diretta. Il candidato puo’ accedere ai propri elaborati e a quelli degli altri candidati, ai verbali della commissione esaminatrice, alle griglie e ai criteri di valutazione predeterminati, alle schede dei punteggi attribuiti, nonche’, piu’ in generale, a tutti gli atti della procedura concorsuale. La giurisprudenza amministrativa esclude, in linea di principio, che a questi documenti possa opporsi la riservatezza dei terzi.

Gli elaborati propri e quelli degli altri candidati

L’accesso ai propri elaborati e’ pacifico: il candidato ha sempre diritto di rivedere le prove che ha sostenuto e la valutazione che vi e’ stata attribuita. Piu’ delicato, ma ugualmente riconosciuto dalla giurisprudenza, e’ l’accesso agli elaborati degli altri candidati. La ragione e’ che il concorso instaura un rapporto non soltanto tra il singolo candidato e l’amministrazione, ma anche tra i partecipanti, i quali concorrono gli uni con gli altri per un numero limitato di posti.

In questa prospettiva, l’interesse a conoscere gli elaborati altrui e’ funzionale a verificare la correttezza, l’imparzialita’ e la coerenza delle valutazioni della commissione: solo confrontando il proprio elaborato con quelli degli altri candidati — in particolare di coloro che hanno conseguito punteggi piu’ alti — il candidato puo’ accertare se i criteri siano stati applicati in modo uniforme e ragionevole. Per questo la giurisprudenza tende a riconoscere l’accesso, talvolta circoscrivendolo agli elaborati di chi ha ottenuto un punteggio pari o superiore a quello del richiedente, perche’ e’ rispetto a quei candidati che si concentra l’interesse concreto e attuale alla verifica.

I verbali della commissione, le griglie e le schede dei punteggi

Oltre agli elaborati, sono accessibili tutti gli atti che documentano l’attivita’ della commissione esaminatrice: i verbali delle sedute, in cui sono riportate le operazioni svolte e le decisioni assunte; le griglie e i criteri di valutazione predeterminati, che la commissione deve fissare prima di procedere alla correzione delle prove; le schede dei punteggi, che riportano la valutazione analitica attribuita a ciascun candidato.

Questi documenti sono fondamentali per il controllo della legittimita’ della procedura. Dai verbali emerge se la commissione abbia rispettato l’ordine delle operazioni e le regole sull’anonimato degli elaborati scritti; dalle griglie si verifica se i criteri di valutazione siano stati fissati prima della correzione e applicati in modo uniforme; dalle schede dei punteggi si controlla se la valutazione sia coerente con i criteri predeterminati e priva di vizi logici.

Il limite: documenti sottratti all’accesso

Non tutti i documenti sono accessibili. L’art. 24 della legge 241/1990 individua le ipotesi di esclusione dell’accesso, rinviando anche ai regolamenti che le singole amministrazioni adottano per individuare le categorie di documenti sottratti. Si tratta, in genere, di documenti coperti da segreto di Stato, di atti relativi alla sicurezza, o di documenti la cui divulgazione possa pregiudicare interessi specificamente protetti. In materia concorsuale, tuttavia, gli elaborati, i verbali, le griglie e le schede dei punteggi non rientrano, di regola, tra i documenti sottratti, proprio perche’ la loro conoscenza e’ funzionale alla trasparenza e alla par condicio della selezione.

La privacy degli altri candidati puo’ impedire l’accesso?

Risposta diretta. In linea generale no. Quando l’accesso e’ funzionale alla difesa di un proprio interesse giuridico (accesso difensivo, art. 24, comma 7, della legge 241/1990), il legislatore lo considera tendenzialmente prevalente rispetto alla tutela della riservatezza dei terzi. Gli altri candidati, peraltro, partecipando a una selezione comparativa, hanno accettato il confronto con gli altri concorrenti.

L’accesso difensivo e il bilanciamento con la riservatezza

L’art. 24, comma 7, della legge 241/1990 stabilisce che deve comunque essere garantito l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Si tratta del cosiddetto accesso difensivo, che la giurisprudenza ha posto al centro del bilanciamento tra il diritto di accesso e la protezione dei dati personali degli altri soggetti coinvolti.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, intervenuta a chiarire i presupposti dell’accesso difensivo, ha precisato che l’esigenza di conoscere gli atti per la cura e la difesa di un proprio interesse giuridico e’ considerata dal legislatore come tendenzialmente prevalente rispetto alla riservatezza dei terzi. Cio’ non significa che l’accesso difensivo sia automatico: la giurisprudenza richiede che l’istanza dimostri il nesso di necessaria strumentalita’ tra la documentazione richiesta e la situazione che si intende tutelare, escludendo la sufficienza di un generico richiamo a non meglio precisate esigenze probatorie o difensive.

Perche’ nel concorso la riservatezza cede

Nel contesto concorsuale, il bilanciamento e’ agevolato da una circostanza specifica: chi partecipa a un concorso pubblico accetta, per il fatto stesso di candidarsi, di sottoporsi a una valutazione comparativa con gli altri concorrenti. La giurisprudenza amministrativa ne ha tratto la conseguenza che gli atti della procedura — domande, documenti, verbali, schede di valutazione ed elaborati — sono documenti rispetto ai quali l’esigenza di riservatezza dei terzi deve, di regola, ritenersi esclusa in radice, perche’ il confronto costituisce l’essenza stessa della selezione.

Cio’ non autorizza, naturalmente, un accesso indiscriminato a dati personali estranei alla valutazione concorsuale (ad esempio, dati sanitari o altri dati particolarmente sensibili eventualmente contenuti in atti del fascicolo). Ma per quanto attiene agli elaborati, ai punteggi e ai criteri di valutazione — cioe’ agli atti che documentano la prestazione concorsuale e la sua valutazione — la riservatezza degli altri candidati non costituisce, in linea di principio, un ostacolo.

Come si presenta l’istanza di accesso e quali sono i termini?

Risposta diretta. L’istanza di accesso documentale va presentata, in forma scritta e motivata, all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. L’amministrazione deve provvedere entro 30 giorni dalla presentazione della domanda (art. 25, comma 4, della legge 241/1990). Decorso questo termine senza risposta, l’istanza si intende respinta: si forma il silenzio-diniego.

Il contenuto dell’istanza e la motivazione

L’art. 25 della legge 241/1990 richiede che la richiesta di accesso sia motivata. Nel contesto concorsuale, la motivazione puo’ consistere semplicemente nel richiamo alla propria posizione di partecipante alla procedura selettiva e nell’esigenza di verificare la correttezza, l’imparzialita’ e la logicita’ delle valutazioni della commissione, anche in vista di un’eventuale tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi legittimi. E’ opportuno indicare con precisione i documenti di cui si chiede l’accesso (i propri elaborati, gli elaborati dei candidati meglio classificati, i verbali, le griglie, le schede dei punteggi) e specificare se si intende prendere visione, estrarre copia o entrambe le cose.

L’istanza va indirizzata all’amministrazione competente, cioe’ quella che ha bandito il concorso e che detiene gli atti. La presentazione puo’ avvenire con le modalita’ previste dall’amministrazione (PEC, protocollo, eventuali piattaforme telematiche dedicate).

Il termine di 30 giorni e il silenzio-diniego

L’amministrazione deve pronunciarsi sull’istanza entro 30 giorni. Puo’ accogliere la richiesta, consentendo la visione o il rilascio di copia; puo’ negarla, con provvedimento motivato; puo’ differirla, rinviando l’accesso a un momento successivo quando l’immediata conoscenza possa pregiudicare lo svolgimento della procedura.

Se l’amministrazione resta inerte e lascia decorrere i 30 giorni senza provvedere, la legge stabilisce che l’istanza si intende respinta: e’ il cosiddetto silenzio-diniego (o silenzio-rigetto). A differenza di altri ambiti, qui il silenzio non e’ assenso ma rifiuto, e contro di esso il candidato puo’ reagire nei termini che vedremo.

La presenza di controinteressati

L’art. 22 della legge 241/1990 individua i controinteressati come i soggetti che, dall’esercizio dell’accesso, vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza. Quando l’amministrazione individua controinteressati (ad esempio, gli altri candidati i cui elaborati sono richiesti), e’ tenuta a dare loro comunicazione della richiesta, consentendo la presentazione di una motivata opposizione entro un termine prestabilito. L’amministrazione decide poi sull’istanza tenendo conto sia dell’interesse del richiedente sia delle eventuali ragioni di opposizione.

Cosa si puo’ fare contro il diniego o il silenzio: il ricorso al TAR ex art. 116 c.p.a.

Risposta diretta. Contro il diniego espresso, il differimento o il silenzio-diniego sull’istanza di accesso, il candidato puo’ proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale con il rito speciale previsto dall’art. 116 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010), entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio. E’ un rito accelerato, con termini dimezzati rispetto al giudizio ordinario.

Il rito speciale in materia di accesso

L’art. 116 c.p.a. disciplina un rito specifico e snello per le controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso si propone, anche senza ministero di difensore tecnico nei casi consentiti, contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso, e va notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato. Il termine per ricorrere e’ di 30 giorni, decorrente dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio.

La caratteristica del rito e’ la celerita’: i termini processuali sono ridotti rispetto a quelli del giudizio ordinario e il giudice decide, in camera di consiglio, con sentenza in forma semplificata. Se accoglie il ricorso, il giudice ordina l’esibizione e, ove previsto, la consegna dei documenti richiesti, indicando le modalita’ e i tempi con cui l’amministrazione deve adempiere.

La domanda di accesso proposta in corso di giudizio

L’art. 116, comma 2, c.p.a. prevede anche la possibilita’ di proporre la domanda di accesso nel corso di un giudizio gia’ pendente, cui la richiesta di accesso e’ connessa, mediante istanza notificata all’amministrazione e agli eventuali controinteressati. Questa modalita’ e’ utile quando l’esigenza di accedere agli atti emerge mentre e’ gia’ in corso, ad esempio, il giudizio di impugnazione della graduatoria.

Gli strumenti alternativi al ricorso giurisdizionale

Accanto al ricorso al TAR, l’art. 25 della legge 241/1990 prevede strumenti alternativi e gratuiti: il richiedente puo’ rivolgersi, contro il diniego o il differimento, al Difensore civico competente (per gli atti degli enti territoriali) o alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (per gli atti delle amministrazioni statali). Questi organi riesaminano la richiesta e, se la ritengono fondata, ne danno comunicazione all’amministrazione, che deve provvedere. Si tratta di rimedi piu’ rapidi e privi di costi, ma la loro decisione non ha la forza esecutiva di una sentenza: per ottenere una tutela piena e coercibile, il ricorso al TAR resta lo strumento principale.

Accesso documentale o accesso civico generalizzato (FOIA): quale conta nel concorso?

Risposta diretta. In materia concorsuale, per ottenere elaborati, verbali e punteggi a fini di tutela della propria posizione, lo strumento corretto e’ l’accesso documentale degli artt. 22 e ss. della legge 241/1990. L’accesso civico generalizzato (FOIA, art. 5 del d.lgs. 33/2013), pur spettando a chiunque senza obbligo di motivazione, e’ finalizzato al controllo diffuso sull’attivita’ pubblica e incontra limiti piu’ stringenti a tutela dei dati personali dei terzi.

Le tre forme di accesso

L’ordinamento conosce tre distinti strumenti di accesso, con presupposti e finalita’ differenti. L’accesso documentale (artt. 22 e ss. della legge 241/1990) presuppone un interesse diretto, concreto e attuale del richiedente ed e’ strumentale alla tutela di una sua posizione giuridica. L’accesso civico semplice (art. 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013) consente di chiedere i documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di pubblicare e che non sono stati pubblicati: e’ un rimedio all’inadempimento degli obblighi di trasparenza. L’accesso civico generalizzato, o FOIA (art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013), riconosce a chiunque, senza necessita’ di motivazione, il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione, con il fine di favorire il controllo diffuso sull’operato pubblico.

Perche’ in materia concorsuale prevale l’accesso documentale

La differenza non e’ solo teorica. L’accesso civico generalizzato, proprio perche’ aperto a chiunque e finalizzato al controllo democratico, incontra limiti specifici a tutela degli interessi privati, tra cui la protezione dei dati personali dei terzi: chi lo esercita non vanta una posizione qualificata che giustifichi la prevalenza sulla riservatezza altrui. L’accesso documentale, al contrario, e’ costruito proprio per il soggetto che ha un interesse qualificato e che intende tutelare una propria posizione giuridica: in questa cornice opera l’accesso difensivo dell’art. 24, comma 7, considerato tendenzialmente prevalente sulla privacy.

Per questo, il candidato che vuole ottenere gli elaborati e i punteggi degli altri concorrenti — atti che contengono dati riferibili a terzi — trova nell’accesso documentale lo strumento idoneo: e’ la sua posizione di partecipante alla selezione, unita alla finalita’ difensiva, a fondare il diritto di accedere a quella documentazione. Affidarsi al solo FOIA esporrebbe, invece, a un piu’ agevole rigetto a tutela dei dati personali degli altri candidati.

Come si usano gli atti ottenuti per impugnare la graduatoria?

Risposta diretta. Gli atti ottenuti con l’accesso consentono al candidato di verificare l’esistenza di vizi nella procedura e, ove ne ricorrano i presupposti, di impugnare la graduatoria o gli atti del concorso davanti al TAR. L’accesso e’, infatti, lo strumento conoscitivo preliminare e strumentale all’eventuale azione di annullamento.

Dall’accesso all’impugnazione

L’accesso agli atti non e’ un fine in se’: nella maggior parte dei casi e’ il passaggio preliminare necessario per decidere se e come impugnare gli esiti del concorso. Una volta acquisiti elaborati, verbali, griglie e schede dei punteggi, il candidato — assistito da un avvocato — puo’ valutare se la valutazione sia affetta da vizi: violazione dei criteri predeterminati, disparita’ di trattamento tra candidati, errori manifesti nell’attribuzione dei punteggi, irregolarita’ nei verbali, violazione dell’anonimato, illogicita’ o contraddittorieta’ del giudizio.

Se dall’esame degli atti emergono vizi rilevanti, il candidato puo’ impugnare la graduatoria e gli atti presupposti davanti al TAR competente, con il rito ordinario in materia di pubblico impiego e concorsi, entro i relativi termini di decadenza. L’impugnazione della graduatoria segue regole proprie e termini distinti da quelli del ricorso sull’accesso: e’ un giudizio diverso, che ha a oggetto la legittimita’ della valutazione e non il diritto a conoscere gli atti.

Il rapporto tra accesso e termini per impugnare

Un profilo da maneggiare con attenzione e’ quello dei termini. In linea di principio, il termine per impugnare la graduatoria decorre dalla sua approvazione o dalla piena conoscenza dei suoi contenuti essenziali. La richiesta di accesso non sospende, di per se’, i termini di impugnazione: se gli atti necessari sono gia’ conoscibili, l’attesa dell’esito dell’accesso non sposta la decorrenza. Quando, invece, i vizi emergono soltanto dagli atti della procedura e questi non sono altrimenti conoscibili, la piena conoscenza — e con essa la decorrenza del termine per impugnare — puo’ coincidere con il momento in cui il candidato consegue effettivamente l’accesso.

Proprio per questa delicatezza, e’ essenziale attivarsi con tempestivita’: presentare l’istanza di accesso senza indugio dopo la pubblicazione della graduatoria e, parallelamente, monitorare i termini per l’eventuale impugnazione, cosi’ da non perdere la possibilita’ di far valere i vizi accertati. La valutazione di questi profili, che incidono sull’ammissibilita’ del ricorso, richiede l’assistenza di un avvocato amministrativista.

Domande frequenti (FAQ)

Posso chiedere solo di prendere visione o anche di estrarre copia degli atti?

Entrambe le cose. Il diritto di accesso comprende sia la visione dei documenti sia l’estrazione di copia (art. 22 della legge 241/1990). E’ opportuno specificare nell’istanza cosa si chiede. L’estrazione di copia puo’ comportare il rimborso del costo di riproduzione, mentre la sola visione e’ gratuita.

L’accesso e’ consentito anche durante lo svolgimento del concorso o solo alla fine?

Di regola l’accesso pieno e’ garantito alla conclusione della procedura, quando la conoscenza degli atti non puo’ piu’ alterarne il regolare svolgimento. Durante la procedura, l’amministrazione puo’ legittimamente differire l’accesso a determinati atti quando l’immediata conoscenza pregiudicherebbe la par condicio o il corretto andamento della selezione (art. 24, comma 4, della legge 241/1990). Il differimento, tuttavia, deve essere motivato e limitato nel tempo.

Quanto costa il ricorso al TAR per il diniego di accesso?

Per i ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi, la legge prevede un contributo unificato di importo ridotto rispetto ai giudizi ordinari (art. 13 del DPR 115/2002). A questo si aggiungono gli onorari dell’avvocato, ove richiesto il patrocinio. Se il candidato vince il ricorso, il giudice di norma condanna l’amministrazione a rifondere le spese.

Se ottengo gli atti e scopro un vizio, sono ancora in tempo per impugnare la graduatoria?

Dipende dai termini. Il termine per impugnare la graduatoria decorre dalla sua approvazione o dalla piena conoscenza dei suoi contenuti; in alcuni casi, quando i vizi emergono solo dagli atti acquisiti con l’accesso, la decorrenza puo’ essere ancorata al momento dell’effettivo accesso. E’ una valutazione tecnica che va fatta caso per caso: per questo conviene attivarsi tempestivamente e farsi assistere da un legale fin dalla fase dell’accesso.

Posso usare il FOIA per avere gli elaborati degli altri candidati?

E’ sconsigliabile. L’accesso civico generalizzato (FOIA) e’ aperto a chiunque ma incontra limiti specifici a tutela dei dati personali dei terzi e non si fonda su una posizione qualificata del richiedente. Per ottenere elaborati e punteggi degli altri candidati a fini difensivi, lo strumento corretto e’ l’accesso documentale, che valorizza l’interesse qualificato del partecipante alla selezione e l’accesso difensivo dell’art. 24, comma 7, della legge 241/1990.

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

Avvertenza: questo articolo ha finalita’ informativa e non costituisce parere legale. Ogni caso presenta caratteristiche proprie che richiedono una valutazione specifica. Per un esame della propria situazione e’ possibile richiedere un appuntamento con lo Studio.


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