Nella prova scritta del concorso RIPAM, codice PLURI1340/AMM, svoltasi il 20 luglio 2026, un quesito è stato valutato secondo un criterio che lo Studio ritiene errato. L’azione si rivolge ai candidati che hanno sostenuto quella prova per uno dei codici territoriali AMM e che, su quel quesito, hanno indicato la prima delle tre risposte proposte.
La prima azione è un’istanza in autotutela, con la quale si chiede all’amministrazione di correggere da sé la valutazione. Il ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio è la fase successiva, ed è eventuale: si propone soltanto se l’istanza non trova accoglimento nei tempi utili rispetto al termine di impugnazione.
Prova scritta del 20 luglio 2026: la questione, chi vi rientra e i passaggi previsti per farla valere.
Il concorso è bandito per la copertura di 697 posti di funzionario amministrativo su base territoriale ed è gestito da Formez PA per conto della Commissione interministeriale RIPAM. La prova scritta si è composta di 40 quesiti a risposta multipla da svolgere in 60 minuti, con 0,75 punti per ogni risposta esatta, sottrazione di 0,25 punti per ogni risposta errata e nessun punteggio per la risposta non data.
Su una soglia così costruita il peso di un singolo quesito è considerevole. Chi ha indicato una risposta che la griglia considera errata non ha acquisito 0,75 punti e se ne è visti sottrarre 0,25: la differenza rispetto a chi ha risposto secondo la griglia è di un punto pieno.
Il quesito e le tre risposte
Il quesito oggetto della contestazione è il seguente:
“In base al d.lgs. 165/2001, nel caso in cui un dipendente pubblico raggiunga il periodo massimo di collocamento in disponibilità, qual è l’alternativa alla risoluzione del rapporto di lavoro?”
- La risposta che lo Studio ritiene esatta“Nessuna, in quanto la risoluzione è automatica e immediata”.
- Seconda alternativa“Solo il trasferimento del dipendente interessato in Amministrazioni Pubbliche simili ubicate in altre aree metropolitane”.
- Indicata come esatta dalla griglia di correzione“La ricollocazione dell’interessato presso un’altra Amministrazione”.
Perché riteniamo esatta la prima risposta
Il quesito colloca il candidato in un momento preciso: quello in cui il periodo massimo di collocamento in disponibilità è già stato raggiunto. Su quel momento l’articolo 34 del d.lgs. 165/2001 detta una disciplina che, a giudizio dello Studio, non lascia spazio all’alternativa indicata dalla griglia di correzione.
La ricollocazione presso un’altra amministrazione, cui la risposta della griglia allude, è prevista dallo stesso articolo ma opera in una fase anteriore e a condizioni determinate. Se si realizza, il rapporto di lavoro prosegue e il periodo massimo non viene mai raggiunto; se invece quel periodo è stato raggiunto, significa che la ricollocazione non ha avuto luogo. Le due ipotesi si escludono a vicenda, e la situazione descritta dal quesito è precisamente quella in cui la ricollocazione non c’è stata.
Vi è poi un argomento ulteriore, destinato a operare in via subordinata: anche a voler riconoscere una qualche base testuale alla risposta della griglia, il quesito risulterebbe quanto meno equivoco, e per costante giurisprudenza amministrativa il quesito a risposta multipla deve essere formulato in modo da ammettere una sola risposta indubitabilmente esatta, senza che l’ambiguità della formulazione possa ricadere sul candidato.
L’esposizione completa degli argomenti, con il testo integrale delle disposizioni richiamate e i riferimenti giurisprudenziali, è contenuta negli atti predisposti dallo Studio.
Prima del giudizio: l’istanza in autotutela
Il ricorso non è il primo passo. Lo Studio propone anzitutto un’istanza in autotutela, sottoscritta e trasmessa dallo Studio alla Commissione interministeriale RIPAM e alla Commissione esaminatrice, per il tramite di Formez PA, con la quale si chiede la rettifica della valutazione del quesito.
L’autotutela è il potere dell’amministrazione di correggere da sé i propri atti, senza che intervenga un giudice. Se la richiesta viene accolta, la correzione opera per tutti i candidati che si trovano nella stessa condizione e il giudizio diventa superfluo.
Due precisazioni. L’amministrazione non è obbligata a provvedere: può accogliere l’istanza, respingerla o non rispondere affatto. E l’istanza in autotutela non sospende il termine per il ricorso, che continua a decorrere: per questa ragione le due strade si preparano insieme, e la presentazione dell’istanza non fa venire meno la necessità di valutare per tempo il ricorso.
Chi può prendere parte e chi no
Possono prendere parte
I candidati che hanno sostenuto la prova del 20 luglio 2026 per uno dei codici AMM, ai quali quel quesito è stato somministrato, e che hanno indicato la prima risposta subendo la penalizzazione di 0,25 punti.
Non possono prendere parte
Chi ha indicato la risposta della griglia; chi non ha sostenuto quella prova o l’ha sostenuta per un codice nel quale il quesito non è stato somministrato; chi ha già conferito ad altro difensore incarico per la medesima impugnazione.
Il requisito del quesito effettivamente somministrato non è una precisazione formale. Nei concorsi RIPAM i quesiti della prova sono estratti dalle banche dati in ciascuna sessione, sicché a candidati di sessioni diverse possono essere state somministrate domande diverse. Se quel quesito non compare nel proprio compito, non vi è nulla da contestare su questo punto. È la ragione per cui il compito scaricato dal Portale inPA è il documento decisivo: da esso risultano sia le domande somministrate, sia le risposte indicate.
Quanto all’esclusione, la ragione è sostanziale ed è opportuno esplicitarla. Nel ricorso collettivo più persone agiscono con un unico atto e con un unico difensore, e devono chiedere al giudice la medesima cosa. Chi ha risposto secondo la griglia ha interesse a che la valutazione resti quella attuale, perché una sua correzione ne ridurrebbe il punteggio; chi ha risposto diversamente ha l’interesse opposto. Sono posizioni tra loro confliggenti: un unico difensore non potrebbe sostenerle entrambe, e la loro riunione in un solo giudizio esporrebbe a pregiudizio gli uni o gli altri.
Che cosa si chiede al giudice
Si chiede il riconoscimento del punteggio previsto per quel quesito e la rimozione della penalizzazione applicata, con rideterminazione della posizione di ciascun ricorrente e con ogni conseguenza sull’ammissione alle fasi successive e sulla graduatoria finale di merito.
Non si chiede l’espunzione del quesito né la sua neutralizzazione sul punteggio complessivo: si chiede il punteggio. La differenza non è formale, e la ragione è illustrata nell’ultima sezione.
Si chiede infine, espressamente, che la rettifica non si risolva in un pregiudizio per i candidati che hanno indicato la risposta della griglia.
Termini
Il termine per l’impugnazione è di sessanta giorni. Non si applica la riduzione dei termini prevista dall’art. 119 del codice del processo amministrativo, che non contempla i concorsi pubblici: il termine resta quindi pieno.
Su di esso incide la sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto, durante la quale il termine non decorre e riprende dal 1° settembre.
La decorrenza va verificata sulla singola posizione, perché dipende dalla data di pubblicazione che riguarda ciascun candidato. Per chi non ha superato la prova l’esito è di per sé pregiudizievole; per chi l’ha superata con un punteggio inferiore a quello preteso, la questione della decorrenza va valutata caso per caso, poiché le decisioni che se ne sono occupate non seguono un indirizzo uniforme e da una pronuncia resa in una controversia non si ricava la certezza che un altro giudice decida allo stesso modo.
Il termine processuale corre indipendentemente dall’istanza in autotutela, che non lo sospende. La posizione va quindi esaminata senza attendere.
La proposizione del ricorso collettivo
Lo Studio non assume alcun obbligo di proporre un ricorso collettivo. La proposizione dipende dal numero e dall’omogeneità delle posizioni raccolte: il ricorso collettivo ripartisce fra gli aderenti i costi che il giudizio comporta, e al di sotto di una certa consistenza quella ripartizione non regge più. Il numero occorrente è indicato nel contratto di patrocinio, che viene trasmesso con il preventivo prima di qualsiasi impegno.
Se il ricorso collettivo non viene proposto, quanto versato è restituito integralmente, entro quindici giorni dalla scadenza del termine per aderire. A chi lo desideri può essere proposto, in alternativa, un incarico individuale, che costituisce un rapporto distinto, con un proprio preventivo e un proprio contratto.
Costi
Il costo segue le due fasi dell’azione. Per l’istanza in autotutela è previsto un onorario in somma fissa, uguale per tutti gli aderenti. Ove l’istanza non trovi accoglimento e si proceda con il ricorso, è dovuta un’integrazione, anch’essa in somma fissa e uguale per tutti.
Chi si ferma alla prima fase non deve nulla per la seconda: l’integrazione è dovuta soltanto da chi decide di proseguire. Il compenso non è soggetto a IVA, poiché lo Studio opera in regime forfettario.
Restano esclusi l’eventuale appello al Consiglio di Stato, che costituirebbe un incarico distinto, e le spese di giudizio che l’organo giudicante dovesse porre a carico dei ricorrenti in caso di rigetto.
Gli importi di entrambe le fasi sono indicati nel preventivo scritto che viene trasmesso a chi chiede di aderire, unitamente al contratto di patrocinio, prima di qualsiasi impegno e prima di qualsiasi versamento.
Che cosa non è possibile garantire
L’esito di un giudizio non può essere garantito. Nessuna previsione può essere formulata sull’accoglimento o sul rigetto del ricorso, e nessuna indicazione in tal senso viene data agli aderenti.
In caso di rigetto, le spese di giudizio possono essere poste a carico dei ricorrenti secondo la valutazione del giudice.
Va infine segnalata una circostanza già verificatasi in un caso analogo, relativo a un diverso concorso. In quella vicenda, dopo una pronuncia favorevole ai ricorrenti, l’amministrazione ha corretto la griglia in autotutela, con la conseguenza che i candidati i quali avevano seguito la griglia originaria si sono visti ridurre il punteggio.
Quella vicenda ha suggerito due accorgimenti, entrambi adottati: si chiede il riconoscimento del punteggio e non l’espunzione del quesito — che toglierebbe punti a chi ha risposto secondo la griglia — e si chiede espressamente che la rettifica non pregiudichi quei candidati. Le richieste sono formulate nell’atto, ma la decisione appartiene al giudice e all’amministrazione: non è possibile assicurarne l’accoglimento.
Il percorso, passo per passo
Ciascun passaggio è subordinato all’esito del precedente: nulla procede automaticamente.
- Verifica del compito. Si trasmette allo Studio il compito scaricato dal Portale inPA. Questo passaggio non comporta alcun impegno né alcun versamento, e serve unicamente ad accertare se quel quesito sia stato somministrato e quale risposta sia stata indicata.
- Esito della verifica. Lo Studio comunica se la posizione rientri fra quelle descritte più sopra e, in caso contrario, per quale ragione. Se non rientra, il percorso si ferma qui.
- Adesione. Solo a chi rientra vengono trasmessi il preventivo scritto, il contratto di patrocinio e i moduli da sottoscrivere. È in questo momento, e non prima, che si assume un impegno.
- Istanza in autotutela. Lo Studio sottoscrive e trasmette l’istanza all’amministrazione. Se viene accolta, il giudizio non è necessario.
- Ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ove l’istanza non trovi accoglimento nei tempi utili rispetto al termine di impugnazione.
Come aderire
Per il primo passaggio, la verifica, occorre trasmettere allo Studio il compito scaricato dal Portale inPA. Da quel documento risultano le domande somministrate e le risposte indicate: è quindi il solo modo per accertare se la posizione rientri fra quelle descritte più sopra.
Chiedere assistenza allo Studio
In alternativa si può scrivere a info@studiolegalemondello.it, indicando nell’oggetto “RICORSO AMM” seguito da cognome e nome, oppure trasmettere il compito dall’area riservata del sito.
I documenti necessari per l’adesione vengono trasmessi dallo Studio, già predisposti, soltanto a chi risulti nella condizione descritta.
Il presente articolo ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce parere legale. Ogni posizione viene esaminata singolarmente prima dell’accettazione dell’incarico.

