Mutui indicizzati all’Euribor

La Commissione europea ha accertato che alcuni istituti di credito concordarono fra loro le comunicazioni destinate alla formazione dell’Euribor in un periodo determinato. Poiché quel tasso è il parametro cui sono agganciati i mutui a tasso variabile, la questione riguarda i contratti indicizzati all’Euribor in quel periodo. La materia è oggi all’esame della Corte di giustizia dell’Unione europea, ma il tempo per far valere il credito decorre ugualmente: questa azione serve a impedire che decorra.

Un solo passo: verificare il contratto e, se ne ricorrono i presupposti, interrompere la prescrizione in attesa della decisione europea.

Materia
Contratti bancari · mutui a tasso variabile
Periodo accertato
29 settembre 2005 – 30 maggio 2008
Oggetto
interessi calcolati sull’Euribor
Stato della questione
sospesa in attesa della Corte di giustizia UE
Che cosa si fa ora
verifica del contratto e atto interruttivo
Verifica preliminare
non comporta alcun versamento

Di che cosa si tratta

L’Euribor è il tasso di riferimento del mercato interbancario europeo. Non è deciso da un’autorità: si forma sulla base delle comunicazioni trasmesse da un gruppo di banche. È il parametro al quale sono agganciate le rate della quasi totalità dei mutui a tasso variabile stipulati in Italia.

La Commissione europea ha accertato l’esistenza di un’intesa fra alcuni istituti di credito che, in un periodo determinato, concordarono fra loro quelle comunicazioni. Il periodo accertato va dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008.

Da qui la questione giuridica: se il parametro sul quale le parti avevano fondato il calcolo degli interessi è stato alterato da un’intesa illecita, quale sorte segue la clausola che a quel parametro rinvia, e quali conseguenze ne discendono sulle somme corrisposte.

A che punto è la questione

Le decisioni di merito che si sono occupate della vicenda non seguono un indirizzo uniforme. Fra le pronunce più recenti, la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con le sentenze nn. 172 e 173 del 5 maggio 2026, ha dichiarato la nullità della clausola relativa agli interessi, facendo applicazione degli articoli 1346 e 1418 del codice civile, sul rilievo che era venuto meno il parametro esterno sul quale la determinazione degli interessi si fondava.

La questione non è però definita. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con ordinanza n. 6943 del 15 marzo 2025, hanno sospeso la decisione in attesa di una pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea. Fino ad allora non esiste un orientamento vincolante, e da una decisione resa in una controversia non si ricava la certezza che un altro giudice deciderà allo stesso modo su un caso simile.

Perché non conviene attendere l’esito

Qui sta la ragione di questa azione, ed è di ordine pratico prima che giuridico.

L’attesa della decisione europea non sospende il decorso del tempo. La domanda di restituzione di somme indebitamente corrisposte è soggetta a un termine di prescrizione, che secondo l’orientamento richiamato in materia si computa con riferimento alla chiusura del rapporto — il pagamento dell’ultima rata o l’estinzione anticipata — e non alla data di stipula del contratto.

Il punto

Chi resta in attesa della decisione europea può trovarsi, quando essa arriverà, ad avere perduto per decorso del tempo la possibilità di far valere il credito. L’atto interruttivo, trasmesso alla banca, fa decorrere un nuovo termine e conserva la posizione, qualunque sia l’esito che la questione avrà. La decorrenza nel singolo rapporto dipende però dalle date del contratto e va verificata caso per caso.

Chi è interessato e chi no

Rientra nella verifica

Chi ha pagato rate di un mutuo o di un finanziamento a tasso variabile indicizzato all’Euribor nel periodo compreso fra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, anche se il contratto era stato stipulato prima. Il rapporto può essere ancora in corso oppure già estinto.

Non rientra

Chi aveva un mutuo a tasso fisso, o a tasso variabile agganciato a un parametro diverso dall’Euribor, e chi in quel periodo non stava pagando alcuna rata. Fuori dal periodo accertato non vi è, su questo profilo, nulla da far valere.

Trattandosi di rapporti contrattuali distinti, ciascuna posizione è autonoma: non si tratta di un ricorso collettivo, ma di singoli atti relativi a una medesima questione. Non occorre quindi un numero minimo di aderenti, e non si pongono le questioni di conflitto fra posizioni che un unico atto comporterebbe.

Che cosa propone lo Studio

  1. Verifica del contratto. Si trasmette allo Studio la documentazione del mutuo. Questo passaggio non comporta alcun impegno né alcun versamento, e serve ad accertare se il rapporto rientri nel periodo accertato, se il tasso fosse effettivamente indicizzato all’Euribor e a quale data si collochi la chiusura del rapporto.
  2. Esito della verifica. Lo Studio comunica se la posizione presenti i presupposti e, in caso contrario, per quale ragione. Se non li presenta, il percorso si ferma qui.
  3. Incarico. Solo a chi rientra vengono trasmessi il preventivo scritto e il contratto di patrocinio. È in questo momento, e non prima, che si assume un impegno.
  4. Atto interruttivo. Lo Studio predispone e trasmette all’istituto di credito, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata, l’atto con cui si contesta il calcolo degli interessi e si chiede la restituzione delle somme, interrompendo il decorso del termine.
  5. Dopo la decisione europea. Quando la Corte di giustizia si sarà pronunciata e le Sezioni Unite avranno deciso, si valuterà se e come procedere. L’eventuale giudizio costituirà incarico distinto, con proprio preventivo.

Costi

La verifica preliminare non comporta alcun costo né alcun impegno. Per la predisposizione e la trasmissione dell’atto interruttivo è previsto un compenso fisso, uguale per tutti, comprensivo del contributo integrativo per la Cassa forense; il compenso non è soggetto a IVA, poiché lo Studio opera in regime forfettario.

L’importo è indicato nel preventivo scritto trasmesso a chi risulti nella condizione descritta, unitamente al contratto di patrocinio, prima di qualsiasi impegno e prima di qualsiasi versamento. L’eventuale giudizio, come detto, resta escluso e formerà oggetto di incarico distinto.

Che cosa non è possibile garantire

Avvertenza

L’atto interruttivo conserva la posizione: non attribuisce il diritto alla restituzione né ne anticipa il riconoscimento. Se la questione sarà definita in senso contrario alle tesi dei mutuatari, l’atto non produrrà alcun risultato utile, e la spesa sostenuta resterà a carico di chi l’ha affrontata.

Nessuna previsione può essere formulata sull’esito della pronuncia della Corte di giustizia né su quella successiva delle Sezioni Unite.

Quanto esposto riporta il contenuto di decisioni relative a giudizi determinati e lo stato di una questione tuttora controversa. Non costituisce una regola generale valida per ogni situazione: la posizione individuale dipende dal contratto, dalle date e dalle somme, e va verificata caso per caso.

Come chiedere la verifica

Si scrive a info@studiolegalemondello.it indicando nell’oggetto “EURIBOR” seguito da cognome e nome, allegando la documentazione disponibile. In alternativa la documentazione può essere trasmessa dall’area riservata del sito dello Studio.

Per la verifica preliminare occorrono:

  • il contratto di mutuo o di finanziamento, con le condizioni economiche;
  • il piano di ammortamento, se disponibile;
  • l’indicazione della data di stipula e, se il rapporto è estinto, della data di estinzione;
  • l’eventuale quietanza finale o l’atto di estinzione anticipata.

Chi non conserva la documentazione può richiederla alla banca ai sensi dell’articolo 119 del Testo unico bancario, che attribuisce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni.

La presente pagina ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce parere legale. Ogni posizione viene esaminata singolarmente prima dell’accettazione dell’incarico.