Trattamento di fine servizio

Il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici non viene corrisposto al momento della cessazione dal servizio: la legge ne prevede il differimento e, oltre determinati importi, il pagamento in più rate annuali. Su questo meccanismo la Corte costituzionale si è pronunciata due volte, e una terza pronuncia è attesa. Questa pagina espone lo stato della questione e sarà aggiornata.

Che cosa ha deciso finora la Corte costituzionale, che cosa vale oggi e perché lo Studio non raccoglie adesioni in questo momento.

Materia
Pubblico impiego · fine servizio
Norme in discussione
art. 3, c. 2, d.l. 79/1997 · art. 12, c. 7, d.l. 78/2010
Parametri
art. 36 Cost. · art. 117, c. 1, Cost.
Ultima pronuncia
ord. n. 25/2026, depositata il 5 marzo 2026
Prossima udienza
14 gennaio 2027
Stato
questione pendente · adesioni non aperte

Di che cosa si tratta

Il trattamento di fine servizio, comunemente chiamato buonuscita, è la somma che spetta al dipendente pubblico quando lascia il lavoro. A differenza di quanto accade nel settore privato con il trattamento di fine rapporto, la sua corresponsione non è immediata: intervengono un termine di attesa e, superate determinate soglie, la ripartizione in più rate annuali.

Le disposizioni che prevedono questo meccanismo sono l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, e l’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, entrambi convertiti in legge. Sono queste le norme sottoposte al giudizio della Corte costituzionale.

Che cosa ha deciso la Corte costituzionale

Con la sentenza n. 130 del 2023 la Corte ha affermato che il differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, osservando che esso incide su chi si trova in una fase particolarmente delicata dell’esistenza. In quella occasione la Corte non ha però rimosso le norme, rivolgendo al legislatore un invito a intervenire.

Con l’ordinanza n. 25 del 2026, decisa il 12 febbraio e depositata il 5 marzo 2026, la Corte è tornata sulla questione, sollevata con riferimento all’articolo 36 della Costituzione e all’articolo 117, primo comma, in relazione all’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il punto che occorre conoscere è il seguente: la Corte non ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme. Ha rinviato la trattazione delle questioni all’udienza pubblica del 14 gennaio 2027, per consentire al legislatore di adottare una riforma che superi gradualmente i meccanismi dilatori.

Che cosa significa oggi

Poiché le norme non sono state rimosse, esse restano in vigore e continuano ad applicarsi. Il dipendente pubblico che cessa oggi dal servizio riceve il trattamento di fine servizio secondo i termini e le rateizzazioni attualmente previsti.

Il punto da non fraintendere

Le pronunce sopra richiamate esprimono una valutazione critica del meccanismo, ma non attribuiscono, allo stato, il diritto di pretendere il pagamento immediato. Chi legge notizie che annunciano la corresponsione immediata del trattamento di fine servizio deve tenere presente che la decisione è stata rinviata e che l’esito non è prevedibile.

Chi è interessato e chi no

Rientra nella questione

Il dipendente pubblico che ha cessato o cesserà il servizio e riceve il trattamento di fine servizio con il termine di attesa e, superate determinate soglie, ripartito in più rate annuali.

Non rientra

Il lavoratore del settore privato, al quale si applica il trattamento di fine rapporto: la disciplina del differimento qui richiamata non lo riguarda.

La posizione individuale dipende comunque dalla data di cessazione, dal regime applicabile e dagli importi, e va verificata caso per caso.

Perché lo Studio non raccoglie adesioni in questo momento

Un’azione collettiva raccoglie adesioni quando la questione da sottoporre al giudice è definita e l’oggetto della domanda è chiaro. In questo caso la questione è pendente davanti alla Corte costituzionale, che ha fissato la trattazione a gennaio 2027, e nel frattempo il legislatore potrebbe intervenire modificando la disciplina.

Raccogliere adesioni oggi significherebbe chiedere un impegno economico a fronte di un quadro che, per ammissione della stessa Corte, è destinato a mutare entro un termine determinato. Lo Studio ritiene più corretto attendere, seguire l’evoluzione e riferirne in questa pagina.

Ciò non esclude che una singola posizione presenti profili propri e autonomi, indipendenti dall’esito del giudizio costituzionale: sono situazioni che vengono esaminate individualmente, nell’ambito ordinario dell’assistenza legale e non di un’azione collettiva.

Che cosa succederà

  1. Entro il 14 gennaio 2027. Il legislatore può intervenire con una riforma della disciplina del differimento e della rateizzazione.
  2. Udienza pubblica del 14 gennaio 2027. La Corte costituzionale riprende la trattazione delle questioni rinviate.
  3. Decisione della Corte. L’esito potrà consistere nella dichiarazione di illegittimità delle norme, in una diversa pronuncia oppure in una valutazione dell’eventuale riforma nel frattempo adottata.
  4. Aggiornamento di questa pagina. Sarà riferito quanto deciso e se ne saranno tratte le conseguenze, ivi compresa l’eventuale apertura di un’azione.
Avvertenza

Quanto esposto riporta il contenuto di pronunce relative a giudizi determinati e lo stato di una questione tuttora pendente. Non costituisce una previsione sull’esito, che non è prevedibile, né una regola generale applicabile a ogni situazione: la posizione individuale dipende dalla data di cessazione, dal regime applicabile e dagli importi, e va verificata caso per caso.

La presente pagina ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce parere legale. Viene aggiornata al mutare della questione.