Nelle operazioni di cartolarizzazione, la corretta prova della cessione del credito è divenuta un tema centrale nel contenzioso tra debitori e società di cartolarizzazione (SPV). La recente ordinanza della Corte di Cassazione, 25 agosto 2025, n. 23834, interviene nuovamente sul punto, fissando criteri stringenti in materia di onere probatorio del cessionario.
La decisione della Cassazione
La pronuncia riguarda una cessione in blocco di crediti bancari ai sensi dell’art. 58 TUB e della legge n. 130/1999, nell’ambito della quale la società cessionaria agiva per il recupero del credito vantato verso il debitore. Il giudice di merito aveva contestato la sufficienza della documentazione prodotta, ritenendo non adeguatamente dimostrata l’inclusione del singolo credito nel perimetro dell’operazione di cartolarizzazione.
L’onere della prova del cessionario
La Cassazione ha chiarito che la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione, pur rilevante ai fini dell’opponibilità al debitore, non basta a provare la concreta stipula del contratto di cessione né, soprattutto, la riconducibilità del credito azionato al blocco ceduto.
Occorre, invece, che il cessionario produca documentazione idonea a identificare in modo specifico il credito, anche mediante:
- elenchi dettagliati dei crediti ceduti;
- estratti contabili e rendiconti;
- dichiarazioni del cedente originario;
- qualunque altra documentazione che consenta un controllo effettivo sulla titolarità.
Pubblicità vs. prova: una distinzione fondamentale
L’ordinanza si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato, che distingue nettamente tra regime di pubblicità (art. 58 TUB) e regime probatorio:
- Pubblicità: La pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale rende la cessione opponibile al debitore e alle terze parti.
- Prova: La dimostrazione della titolarità del credito grava sulla società cessionaria, che non può limitarsi a formule generiche o a documenti incompleti.
Implicazioni pratiche
Per i debitori: Si apre uno spazio difensivo fondato sull’eccezione di difetto di legittimazione attiva del cessionario, ogniqualvolta la documentazione prodotta non dimostri con precisione l’inclusione del credito nel portafoglio cartolarizzato. In caso di atti di recupero (decreti ingiuntivi, pignoramenti, precetti), è opportuno verificare con attenzione la documentazione allegata a prova della cessione.
Per le società di cartolarizzazione e i servicer: Diventa essenziale strutturare sin dall’origine operazioni trasparenti, con contratti completi e tracciabilità puntuale dei singoli crediti oggetto di cessione.
Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio di correttezza e trasparenza nelle operazioni di cartolarizzazione, tutelando i debitori dalla possibilità che società cessionarie agiscano in giudizio senza una documentazione rigorosa della titolarità. Al contempo, incentiva le SPV a curare la documentazione già in fase di strutturazione dell’operazione.
Se sei destinatario di un atto di recupero relativo a un credito cartolarizzato, ti consigliamo di valutare con attenzione la documentazione allegata e di richiedere l’assistenza di un professionista per verificare la legittimazione ad agire della società procedente.


