Clausola Floor nei mutui a tasso variabile: cos’è, quando è nulla e come ottenere il rimborso

Hai un mutuo a tasso variabile e ti sei accorto che nelle ultime rate hai pagato più del previsto, anche quando l’Euribor era sceso sotto zero? La ragione potrebbe essere la clausola floor: una previsione contrattuale che fissa un tasso minimo al di sotto del quale gli interessi non possono scendere, indipendentemente dall’andamento del mercato. La giurisprudenza — fino alla più recente pronunzia della Corte di Cassazione — ha chiarito in modo articolato quando questa clausola è valida e quando invece può essere contestata.

Che cos’è la clausola floor

La clausola floor (letteralmente: “pavimento”) è una previsione contrattuale inserita nei mutui a tasso variabile che stabilisce un limite minimo al tasso di interesse applicabile. In pratica, anche se il tasso di riferimento — tipicamente l’Euribor — scende al di sotto di una certa soglia, il mutuatario continua a corrispondere interessi non inferiori al floor pattuito.

Esempio pratico: se il contratto prevede un tasso variabile pari a Euribor + 1,5%, con un floor del 2%, e l’Euribor scende a -0,5%, il tasso complessivo sarebbe teoricamente pari all’1% (0% + 1%, poiché l’Euribor negativo viene convenzionalmente azzerato in molti contratti). Con la clausola floor al 2%, tuttavia, il mutuatario pagherà comunque il 2%, subendo un aggravio effettivo rispetto al tasso che sarebbe altrimenti applicabile.

Il fenomeno ha assunto rilevanza pratica a partire dal 2015-2016, quando l’Euribor ha registrato valori negativi per la prima volta, attivando in modo sistematico le clausole floor nei contratti stipulati negli anni precedenti.

La clausola floor come strumento di protezione della banca

La funzione della clausola floor è essenzialmente quella di tutelare la remuneratività minima dell’istituto di credito. Come ha affermato la Corte d’Appello di Milano (sentenza n. 2346 del 18 luglio 2023), la clausola «assicura che gli interessi corrispettivi rimangano almeno pari al valore percentuale individuato dalla clausola stessa, anche laddove il parametro di calcolo, variabile e parametrato in base all’Euribor, divenisse inferiore per la fluttuazione del mercato al valore del tasso assunto dalla clausola stessa».

Per la banca, il floor rappresenta quindi il costo minimo del denaro prestato, la soglia al di sotto della quale l’operazione creditizia diverrebbe antieconomica. Per il mutuatario, al contrario, rappresenta un limite alla sua capacità di beneficiare del ribasso dei tassi di mercato.

Il quadro giurisprudenziale: quando la clausola floor è valida

La giurisprudenza ha elaborato nel tempo criteri precisi per valutare la validità della clausola floor. Il principio consolidato, ribadito tanto dai giudici di merito quanto dalla Corte di Cassazione e dall’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), è il seguente: la clausola floor è lecita se soddisfa determinati requisiti di forma e trasparenza.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1942 del 28 gennaio 2025, ha definitivamente chiarito i presupposti di validità della clausola:

  • deve essere contenuta in una specifica clausola contrattuale, chiaramente identificabile nel testo del contratto;
  • deve essere stata approvata per iscritto dal cliente, con piena consapevolezza del suo contenuto e del suo impatto economico;
  • deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile, così da consentire al mutuatario di percepire esattamente la portata dell’impegno assunto.

La Suprema Corte ha inoltre chiarito che la clausola floor non integra un contratto derivato implicito e non è soggetta alla disciplina del TUF (Testo Unico della Finanza): si tratta di una semplice condizione contrattuale che regola il tasso minimo di interesse, priva degli elementi strutturali propri dei derivati. Essa è compatibile con la causa del contratto di mutuo, che rimane un finanziamento finalizzato alla restituzione del capitale maggiorato di un interesse convenzionale.

La Cassazione ha altresì escluso che la clausola floor violi l’art. 1346 c.c. (determinatezza dell’oggetto), avendo un contenuto chiaro e perfettamente determinato, né che alteri la funzione tipica del mutuo. Infine, ha precisato che la clausola floor — attenendo alla determinazione dell’oggetto del contratto e/o all’adeguatezza del corrispettivo — è esclusa dal controllo di vessatorietà ai sensi dell’art. 34, comma 2, del Codice del Consumo, purché sia redatta in modo chiaro e comprensibile.

Quando invece la clausola floor è nulla o inefficace

Il quadro giurisprudenziale è però meno lineare di quanto sembri a prima vista. Accanto all’orientamento che ritiene la clausola floor in sé lecita, esiste un filone — particolarmente significativo — che ne ha dichiarato la nullità per vessatorietà in presenza di specifiche condizioni.

La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 2836 del 6 settembre 2022, ha riconosciuto il carattere vessatorio della clausola floor in un caso in cui:

  • la clausola non era inserita fra le condizioni generali del contratto di mutuo, ma era riportata solo nel foglio illustrativo, senza adeguata evidenza;
  • il contratto non prevedeva una clausola cap simmetrica (cioè un tetto massimo al tasso), determinando uno squilibrio ingiusto nella distribuzione dei rischi legati all’andamento dei tassi;
  • non vi era né una riduzione dello spread né alcun altro meccanismo di compensazione a favore del mutuatario.

In questo caso la Corte ha dichiarato nulla la clausola floor, disponendo la restituzione degli interessi aggiuntivi generati, e ha altresì inibito alla banca l’utilizzo futuro della clausola nella forma dichiarata nulla.

Il principio affermato dalla Corte milanese è che è vessatoria la clausola che determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e tale squilibrio ricorre certamente quando la clausola floor non sia accompagnata da alcun meccanismo correttivo a favore del mutuatario.

Anche il Collegio di Coordinamento dell’ABF, con decisione n. 4137 del 4 aprile 2024, ha confermato che la clausola floor potrebbe configurarsi illegittima se formulata in modo ambiguo o non chiaramente intellegibile, pur aderendo all’orientamento prevalente che ne esclude la vessatorietà quando sia espressamente e chiaramente indicata in contratto.

Le condizioni per contestare la clausola floor

Sulla base dell’evoluzione giurisprudenziale, è possibile contestare la clausola floor — e chiedere la restituzione degli interessi pagati in eccesso — nei seguenti casi principali:

  • Clausola non chiaramente indicata in contratto: se il floor non era inserito nella clausola che definisce il tasso di interesse, ma era riportato in modo marginale o oscuro in un allegato o nel foglio informativo, la clausola può essere considerata inefficace per difetto di trasparenza.
  • Assenza di approvazione specifica per iscritto: la clausola floor, incidendo su un elemento essenziale del contratto come il corrispettivo, deve essere sottoscritta espressamente dal mutuatario. L’approvazione generica delle condizioni generali non è sufficiente.
  • Formulazione ambigua o non comprensibile: se la clausola, per la sua formulazione tecnica o oscura, non consentiva al mutuatario di comprendere la portata economica dell’impegno assunto, può essere dichiarata nulla per violazione del principio di trasparenza (art. 35 Codice del Consumo).
  • Assenza di clausola cap e squilibrio contrattuale: se il contratto prevedeva un floor senza prevedere alcun cap (tetto massimo), e non vi era alcuna riduzione dello spread o altro meccanismo di riequilibrio, il giudice può ritenere sussistente un significativo squilibrio a carico del consumatore ai sensi dell’art. 33 Codice del Consumo.
  • Contratti stipulati con consumatori prima del novembre 2016: per i contratti anteriori all’entrata in vigore delle nuove disposizioni di trasparenza, la valutazione giudiziale sulla chiarezza della clausola è più rigorosa.

Come agire: gli strumenti di tutela disponibili

Il mutuatario che ritiene di aver subito un pregiudizio dalla clausola floor ha a disposizione più strumenti:

1. Reclamo all’istituto di credito

Il primo passo è presentare un reclamo scritto alla banca, indicando le ragioni per le quali si ritiene la clausola floor illegittima. La banca ha 30 giorni di tempo per rispondere. In caso di risposta negativa o di silenzio, si può procedere con i rimedi successivi.

2. Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

L’ABF rappresenta uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie, rapido ed economico. Le sue decisioni, sebbene tecnicamente non vincolanti, sono seguite dagli istituti di credito nella quasi totalità dei casi. L’ABF ha una giurisprudenza articolata sulla clausola floor e può disporre la restituzione degli interessi non dovuti.

3. Azione giudiziaria davanti al Tribunale

Nei casi di maggiore complessità o di importi significativi, è opportuno proporre un’azione davanti al Tribunale civile competente, con l’assistenza di un legale. Il giudice può nominare un CTU (consulente tecnico d’ufficio) per verificare l’effettivo impatto economico della clausola e quantificare le somme da restituire. In caso di accertamento della nullità del floor, la conseguenza è la restituzione integrale degli interessi aggiuntivi pagati nel periodo in cui la clausola ha operato.

I termini per agire

Chi intende contestare una clausola floor e richiedere la restituzione degli interessi pagati in eccesso deve tenere conto dei termini di prescrizione. L’azione di ripetizione dell’indebito si prescrive in dieci anni dalla data di ciascun pagamento. È quindi fondamentale non attendere e verificare tempestivamente la propria posizione contrattuale.

Cosa fare se si ha un mutuo a tasso variabile

Se hai stipulato un mutuo a tasso variabile e sospetti la presenza di una clausola floor, è consigliabile:

  • Recuperare il contratto di mutuo e verificare la presenza di una clausola che fissa un tasso minimo;
  • Controllare se la clausola era chiaramente indicata nella sezione che definisce il tasso e se era stata sottoscritta espressamente;
  • Verificare se nel periodo in cui l’Euribor era negativo o molto basso (indicativamente dal 2015 al 2022) hai corrisposto rate più elevate di quelle che avresti dovuto pagare in assenza del floor;
  • Calcolare l’ammontare degli interessi aggiuntivi pagati, con l’aiuto di un professionista;
  • Valutare, con il supporto di un legale, se le condizioni contrattuali integrano le ipotesi di nullità o inefficacia elaborate dalla giurisprudenza.

Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non costituiscono consulenza legale. Ogni situazione contrattuale è differente e richiede una valutazione individuale. Per una analisi specifica della propria posizione, si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.