Reddito di cittadinanza revocato o da restituire: serve il ricorso amministrativo all’INPS?
In sintesi. Quando l’INPS revoca il reddito di cittadinanza, dichiara la decadenza dal beneficio o chiede la restituzione delle somme già erogate, ci si domanda se prima di rivolgersi al giudice sia necessario presentare un ricorso amministrativo all’Istituto. La risposta non si ricava da una norma espressa. Il d.l. 4/2019, che disciplina la prestazione, regola la revoca, la decadenza e la restituzione all’art. 7, ma negli articoli 7, 7-bis e 7-ter non prevede né un ricorso amministrativo né un termine di decadenza per l’azione giudiziaria. La soppressione del ricorso amministrativo con termine di sei mesi, che si incontra spesso citata, è dell’art. 42, comma 3, del d.l. 269/2003 e riguarda l’invalidità civile e le materie indicate nel comma 1 di quell’articolo: non il reddito di cittadinanza. Nelle decisioni di merito consultate i ricorsi contro la revoca e la restituzione sono stati decisi nel merito con il rito del lavoro, senza affrontare il tema del ricorso amministrativo. Una pronuncia di legittimità specifica non è stata individuata: per questo la situazione va valutata caso per caso, a partire dal provvedimento ricevuto e dalla data in cui è stato comunicato.
Che cosa prevede la legge su revoca, decadenza e restituzione
Risposta diretta. La disciplina sta nell’art. 7 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2019, n. 26, con le integrazioni dell’art. 7-ter per la sospensione in caso di condanna o di misure cautelari. Sono tre provvedimenti diversi, con presupposti diversi.
La revoca con efficacia retroattiva e la restituzione
Il comma 4 dell’art. 7 prevede che, quando l’amministrazione che eroga la prestazione accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento della domanda, disponga l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. Dalla revoca discende l’obbligo, per il beneficiario, di restituire quanto indebitamente percepito. È la ragione per cui la contestazione arriva spesso insieme a una richiesta di restituzione di somme anche rilevanti, riferite a più mensilità.
La decadenza dal beneficio
I commi 5 e 6 dello stesso articolo disciplinano la decadenza. Il comma 5 la collega a comportamenti del nucleo familiare, come la mancata presentazione al centro per l’impiego nel termine fissato o la mancata sottoscrizione del patto per il lavoro o del patto per l’inclusione sociale. Il comma 6 la dispone quando il nucleo ha percepito il beneficio in misura maggiore di quella spettante per effetto di una dichiarazione mendace resa ai fini della DSU o di altra dichiarazione. Sono ipotesi distinte dalla revoca e vanno individuate dal contenuto del provvedimento.
La sospensione in caso di condanna o di misure cautelari
L’art. 7-ter disciplina la sospensione del beneficio in caso di condanna o di applicazione di misure cautelari. Il comma 2 stabilisce che i relativi provvedimenti sono adottati, con effetto non retroattivo, dal giudice penale che ha emesso la misura, la sentenza di condanna non definitiva o la dichiarazione di latitanza, oppure dal giudice dell’esecuzione. In questo caso, quindi, il provvedimento non è dell’INPS.
Il ricorso amministrativo all’INPS: quando è stato soppresso
Risposta diretta. Per i benefici di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità ai fini del collocamento obbligatorio l’art. 42, comma 3, del d.l. 269/2003 ha escluso il ricorso amministrativo e ha fissato in sei mesi, a pena di decadenza, il termine per la domanda giudiziale.
La disposizione stabilisce che non trovano applicazione le norme in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure di riconoscimento dei benefici «di cui al presente articolo», e che la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa. I benefici richiamati sono quelli del comma 1: invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità ai fini del collocamento obbligatorio. Il testo della norma non contiene altre eccezioni né estensioni ad altre prestazioni.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. 9 maggio 2022, n. 14561), occupandosi della revoca di una prestazione di invalidità civile, ricostruiscono la vicenda come abolizione del contenzioso amministrativo in materia di invalidità civile, con l’introduzione di un termine semestrale di decadenza per l’azione giudiziaria, e hanno affermato che, per l’azione con cui si intende accertare la persistenza dei requisiti dopo la revoca di una prestazione assistenziale di invalidità, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa. La pronuncia riguarda quindi l’invalidità civile e non il reddito di cittadinanza.
E per il reddito di cittadinanza?
Risposta diretta. Nelle disposizioni del d.l. 4/2019 esaminate (artt. 7, 7-bis e 7-ter) non è previsto un ricorso amministrativo, e il termine di sei mesi dell’art. 42 non si applica per effetto di un rinvio espresso. Questo non basta per concludere né che il ricorso amministrativo sia sempre necessario né che sia sempre superfluo.
L’art. 7-bis, che riguarda le sanzioni per l’infedele asseverazione o visto di conformità, devolve alla giurisdizione tributaria le controversie sulle somme richieste ai centri di assistenza fiscale: è una materia diversa da quella del beneficiario che contesta la revoca. Per il resto, le norme esaminate non dettano regole sull’impugnazione dei provvedimenti dell’INPS. Trasferire al reddito di cittadinanza il termine semestrale dell’art. 42 significherebbe estendere una disposizione speciale oltre i benefici che essa indica: è un’operazione che le fonti consultate non confermano e che, per questo, non va data per scontata.
Che cosa hanno deciso i giudici di merito
Tra le decisioni consultate, due riguardano direttamente contestazioni del reddito di cittadinanza. Il Tribunale di Venezia, sezione lavoro, con la decisione del 17 gennaio 2023, n. 19, ha deciso nel merito un ricorso proposto ai sensi dell’art. 442 c.p.c. contro un avviso dell’INPS di revoca e decadenza dalla prestazione, con richiesta di restituzione di somme. Il Tribunale di Cosenza, sezione lavoro, con la decisione del 20 settembre 2023, n. 1391, ha deciso nel merito il ricorso contro la revoca per mancanza del requisito di residenza e la richiesta di restituzione; l’INPS aveva chiesto di dichiarare il ricorso improcedibile o inammissibile e il giudice, esaminando la censura sull’omessa indicazione del termine e dell’autorità per ricorrere, ha osservato che non si verteva in materia di potestà provvedimentale, ma di ordinaria azione di ripetizione dell’indebito.
Sono decisioni di primo grado: non vincolano altri giudici e non affrontano espressamente la questione del ricorso amministrativo. Servono a mostrare come la controversia sia stata trattata in concreto, non a stabilire una regola.
Come orientarsi davanti a un provvedimento di revoca o di restituzione
Risposta diretta. Prima di scegliere la strada conviene ricostruire con precisione il provvedimento ricevuto e le date. L’assenza di una regola univoca rende più importante, non meno, non lasciare trascorrere tempo.
Il tipo di provvedimento
Occorre capire se si tratta di revoca, di decadenza, di sospensione o soltanto di una richiesta di restituzione, e su quale disposizione si fonda. Da questo dipende anche l’autorità che lo ha adottato: nella sospensione dell’art. 7-ter, come si è visto, è il giudice penale, non l’INPS.
La data di comunicazione e le modalità
Va individuato quando e come il provvedimento è stato comunicato, perché dalla comunicazione possono decorrere termini. Se un’impugnazione ha un termine, il ritardo può compromettere la tutela; per questo la verifica sulla data va fatta subito.
La restituzione delle somme
Quando l’Istituto pretende la restituzione, entrano in gioco anche i limiti alla ripetizione dell’indebito e i tempi di prescrizione, che sono trattati nelle guide richiamate in fondo. Il contenuto esatto della richiesta ricevuta va letto con attenzione, perché da esso dipende quale rimedio sia pertinente.
Il ricorso amministrativo come scelta ponderata
Se si decide di presentare un ricorso amministrativo, non va considerato un modo per sospendere i termini dell’azione giudiziaria, perché le fonti consultate non stabiliscono un effetto di questo tipo per il reddito di cittadinanza. Le regole generali sul ricorso amministrativo contro l’INPS e sul giudizio che segue sono illustrate nelle guide dedicate.
Domande frequenti
Il ricorso amministrativo all’INPS è obbligatorio per il reddito di cittadinanza?
Negli articoli 7, 7-bis e 7-ter del d.l. 4/2019 non è previsto alcun ricorso amministrativo, e tra le decisioni di legittimità consultate non ne risulta una che affronti il punto. Una regola espressa non c’è: per questo il caso va verificato sul provvedimento concreto, prima di scegliere la strada.
Il termine di sei mesi dell’art. 42, comma 3, d.l. 269/2003 vale anche per il reddito di cittadinanza?
La norma riguarda i benefici indicati al suo comma 1: invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità ai fini del collocamento obbligatorio. Il reddito di cittadinanza non è tra questi, e nelle fonti consultate non c’è un’estensione di quel termine alla prestazione.
Che differenza c’è tra revoca, decadenza e sospensione del beneficio?
Sono provvedimenti diversi, previsti da disposizioni diverse. La revoca con efficacia retroattiva e l’obbligo di restituzione conseguono all’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni poste a fondamento della domanda (art. 7, comma 4); la decadenza opera nelle ipotesi dei commi 5 e 6 dello stesso articolo; la sospensione in caso di condanna o di misure cautelari è disciplinata dall’art. 7-ter.
La richiesta di restituzione delle somme si può contestare davanti al giudice?
Due decisioni di merito consultate, del Tribunale di Venezia e del Tribunale di Cosenza, hanno deciso nel merito ricorsi proposti con il rito del lavoro (art. 442 c.p.c.) contro la revoca del reddito di cittadinanza e la richiesta di restituzione. Sono pronunce di primo grado, non vincolanti, e non affrontano espressamente il tema del ricorso amministrativo.
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Guida aggiornata a novembre 2026. Ultimo aggiornamento: novembre 2026.
Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere legale. La disciplina del reddito di cittadinanza e i termini per contestare i provvedimenti dell’INPS dipendono dal tipo di provvedimento e dalla data della sua comunicazione: ogni situazione richiede una valutazione nel caso concreto. Per una valutazione del proprio caso è possibile richiedere un appuntamento.
Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di un sistema di intelligenza artificiale. Segnalazioni: info@studiolegalemondello.it
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